Ci continuano a pervenire richieste di chiarimento per le possibili sanzioni derivate da una mancata accettazione di una supplenza per il personale docente.

Proviamo a fare chiarezza:

Sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio, ecc.
supplenze da GAE / GPS

Rinuncia, mancata presa di servizio, abbandono

Esclusione da tutte le successive nomine GAE o GPS e per quelle dalle graduatorie di istituto (in caso di GAE o GPS esaurite) fino al 30 giugno o al 31 agosto, solo per l’a.s. in corso.

Possibilità di accettare convocazioni dalle graduatorie di istituto solo per le supplenze brevi (nessuna sanzione se è già in essere una supplenza conferita sulle graduatorie di istituto).

Mancata (o parziale) indicazione delle preferenze nella domanda delle “150 preferenze”

L’aspirante verrà considerato rinunciatario per le sedi e classi di concorso non scelte e non potrà essere convocato in caso di ulteriori disponibilità, solo per l’a.s. in corso.

Possibilità di accettare supplenze dalle graduatorie di istituto (incarichi fino al 30 giugno o al 31 agosto) se le GAE o le GPS sono esaurite. Inoltre potrà essere convocato per supplenze brevi..

Mancata presentazione della domanda

L’aspirante verrà escluso dalle GAE o GPS per incarichi al 30 giugno e al 31 agosto (anche dalle ulteriori disponibilità), per l’a.s. in corso.

Possibilità di accettare convocazioni dalle graduatorie di istituto, incarichi al 30 giugno o al 31 agosto se le GAE o GPS sono esaurite. Inoltre potrà essere convocato per supplenze brevi.

Sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio, ecc.
supplenze da Graduatorie di Istituto

Abbandono (posto comune o sostegno)

Esclusione dalle graduatorie di istituto di tutte le scuole e classi di concorso (o posti) solo per l’a.s. in corso. Possibilità di accettare convocazioni da GAE e GPS (per tutte le classi di concorso o posti).

Rinuncia, mancata presa di servizio, non risposta (posto di sostegno)

Perdita della possibilità di accettare supplenze dalle graduatorie di istituto di quella scuola per sostegno e tutte le classi di concorso (posti dello stesso grado), solo per i docenti specializzati, per l’a.s. in corso. Possibilità di accettare supplenze su sostegno (rinunciato) e relativa classe di concorso dello stesso grado, in altre scuole, o da altre classi di concorso (o posti) di altro grado) nella stessa o in altre scuole.

Rinuncia, mancata presa di servizio, non risposta (posto comune)

Perdita della possibilità di accettare supplenze dalle graduatorie di istituto di quella scuola (stesso insegnamento e posto di sostegno del medesimo grado), solo per l’a.s. in corso.

Possibilità di accettare supplenze sulla stella classe di concorso (o sostegno) in altre scuole, o da altre classi di concorso (o posti) di altri gradi nella stessa o in altre scuole.

Sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio, ecc.
supplenze finalizzate al ruolo da Mini Call Veloci

Chi ha rifiutato una supplenza finalizzata al ruolo conferita a seguito di partecipazione a mini call veloci, perde il diritto a partecipare a supplenze da GPS, GI e interpelli, in qualunque provincia e per l’intero anno scolatico