Pervengono alla scrivente Organizzazione Sindacale numerosi quesiti in merito alla riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50/55 minuti, con particolare riferimento alle richieste di alcuni Dirigenti Scolastici atte al recupero delle ore di lezione non svolte.

Riferimenti normativi: CM n. 243 del 22.09.1979, CM n. 192 del 03.07.1980, DPR n. 275 del 08.03.1999, Legge n. 59 del 15.03.1997, DM n. 234 del 26.06.2000, CM n. 225 del 05.10.2000, CCNL scuola 2006/2009, CCNL istruzione e ricerca 2016/2018, CCNL istruzione e ricerca 2019/2021;

Il DPR 275/99, regolamento sull’autonomia delle istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59) ed in particolare all’art. 4 comma 2, stabilisce che nell’esercizio della loro autonomia didattica, le Istituzioni Scolastiche possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, valutando nel modo più adeguato il tipo di studi ed i ritmi di apprendimento degli alunni.

In maniera autonoma, ogni Istituzione Scolastica può decidere la riduzione dell’ora di lezione da sessanta a cinquanta minuti, tenendo conto delle necessità ed esigenze che emergono nell’istituto e che possono essere determinate da motivazioni prettamente didattiche o da esigenze estranee alla stessa.

Pertanto, se le motivazioni che determinano la riduzione oraria possono essere diverse, lo sono anche le conseguenze inerenti l’obbligo di recupero delle ore non svolte.

In tal caso la materia resta regolata dalle CC.MM. n. 243 del 22.09.1979 e n. 192 del 3.7.80 e dalle successive circolari che le hanno confermate, e la relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o di istituto.

Nel caso in cui la riduzione dell’ora di lezione è determinata da motivazioni estranee alla didattica e quindi per cause di forza maggiore, non c’è obbligo di recupero da parte di docenti e alunni.

Invece, se la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata da motivazioni didattiche, i docenti e gli alunni dovranno recuperare le ore di lezione non svolte.

Occorre precisare che tali ore vanno recuperate in favore degli stessi alunni e comunque nell’ambito della programmazione didattica definita dagli OO.CC. e non potranno essere utilizzate in occasione di supplenze per sostituzione di colleghi assenti, o per qualsiasi forma di “banca delle ore”, poiché detto modus operandi, tra l’altro, andrebbe a ledere il diritto allo studio degli studenti a cui verrebbe ridotto il monte ore annuo di impegno scolastico.

Per tutti i casi non dipendenti da “cause di forza maggiore”, docenti e alunni, nell’ambito delle attività didattiche programmate, dovranno recuperare le ore di lezione non svolte (come previsto dal CCNL scuola 2016-2018, il quale specifica che al di fuori dei casi previsti dall’art. 28, comma 8, del CCNL 29 novembre 2007, le ore dovranno essere recuperate).

La delibera, dovrà essere assunta dal Collegio dei Docenti ed inserita nel POF.

Tale recupero dovrà comunque rispettare i limiti posti dal CCNL SCUOLA vigente, ed in particolare l’art. 43 comma 5, che prevede che l’orario settimanale dei docenti è il seguente:

Docente Scuola dell’Infanzia: 25 ore settimanali

Docente Scuola Primaria: 22 ore settimanali +2 di programmazione (con orario flessibile)

Docente Scuola secondaria di 1 e 2 grado: 18 ore settimanali

Il contratto parla chiaramente di cadenza SETTIMANALE e dunque risulta totalmente illegittimo effettuare compensazioni di scambio!

A tal proposito Il MIM – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con nota del prot. n. 4090 del 14.02.2025 avente ad oggetto “Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche sulla gestione della riduzione dell’ora di insegnamento” (CHE SI ALLEGA), ha specificato che

“…..La riduzione dell’ora di lezione, fino a 50 minuti, per “cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica” – deliberata dal Consiglio di Istituto – non comporta alcun obbligo di recupero da parte del personale docente (art. 28, comma 8, del CCNL 2006/2009, non disapplicato dai successivi contratti di lavoro). Diversa è l’ipotesi della riduzione oraria per motivi didattici, deliberata dal Collegio dei Docenti, laddove è previsto il recupero, che dovrà avvenire nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica…..”.

IN SINTESI

Le uniche due motivazioni ammesse per la “riduzione dell’ora di insegnamento” da 60 a 55/50 minuti (mai al di sotto comunque dei 50 minuti) sono:

  • Causa di forza maggiore
  • Motivi didattici

Nel primo caso non vi è alcun obbligo da parte del docente di recuperare tali ore; nel secondo caso le ore vanno recuperate restituendole agli stessi alunni e per le discipline alle quali sono state sottratte, e cmq nel rispetto del tetto orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL.

Qualunque “banca ore” di recupero dedicata alle supplenze, anche se deliberata dal Collegio Docenti, risulta essere illegittima.

Chiunque dovesse riscontrare difformità rispetto a quanto sopra detto, è invitato a segnalarlo alla mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire. Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.