Una recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 8586/2024 ha affermato che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile devono essere valutati come servizio specifico ai fini dell’ottenimento del pieno punteggio in tutte le graduatorie scolastiche in cui l’interessato è inserito.

Secondo la Corte, queste graduatorie (GAE, GPS ed ATA I e III fascia) sono vere e proprie selezioni concorsuali in senso ampio, alle quali si applicano le norme che valorizzano il servizio militare e civile (in particolare l’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare).

Riconoscere il punteggio solo a chi ha svolto il servizio militare “in costanza di nomina” e negarlo a chi lo ha svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso alla graduatoria ma non in costanza di incarico scolastico, significa creare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche.

Sono ormai centinaia le sentenze dei tribunali del lavoro di tutta Italia che riconoscono tale punteggio nelle graduatorie GAE, GPS ed ATA: da ultimo anche il tribunale di Catania, con sentenza del 16/01/2026.


CHI PUÒ ADERIRE AL RICORSO:

  1. il personale docente inserito in GAE o GPS che, all’atto della domanda ha dichiarato di aver svolto il servizio civile, vedendo riconosciuto esclusivamente il diritto alla riserva, ma non il diritto ai 12 punti in graduatoria.
  2. Il personale ATA inserito nelle graduatorie di 3 fascia oppure nelle graduatorie Permanenti di 1 fascia (24 mesi) che, all’atto della domanda ha dichiarato di aver svolto il servizio civile, vedendo riconosciuto esclusivamente il diritto alla riserva, ma non il diritto ai 6 punti in graduatoria.


MODALITÀ DI ADESIONE:

È necessario, inizialmente, che il ricorrente invii tramite raccomandata A/R oppure via PEC al Ministero dell’Istruzione, la DIFFIDA.

Scarica QUI il modulo di DIFFIDA
:


DOCUMENTAZIONE DA INVIARE SUCCESSIVAMENTE ALLO STUDIO LEGALE:

  • Certificato del Servizio Civile da dove si evinca chiaramente la data di inizio e quella di fine;
  • Copia carta identità in corso di validità;
  • Copia tessera sanitaria;
  • Copia della diffida inviata al Ministero e all’Ambito Territoriale completa delle ricevute di ritorno;
  • Copia dell’ultima domanda prodotta per l’inserimento/ aggiornamento delle GAE o GPS (per i docenti) o nelle graduatorie di 3 fascia o Permanenti di 1 fascia (per l’ATA);
  • Documentazione di adesione al ricorso che trovi qui di seguito.


SCARICA QUI  la  Documentazione di adesione al ricorso Servizio Civile


COSTI PER L’ADESIONE:

COMPLETAMENTE GRATUITO PER GLI ISCRITTI AL SINDACATO ASA  con obbligo di mantenimento dell’iscrizione al suddetto sindacato sino a definizione del ricorso. Sarà a carico dell’iscritto all’ASA esclusivamente il contributo unificato, se dovuto.

Per i non iscritti al sindacato  ASA i costi sono i seguenti:  € 200,00  piu’ IVA e cpa all’atto dell’adesione oltre contributo unificato, se dovuto, e le ulteriori spese di giudizio.

TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE COMPILATI E SUCCESSIVAMENTE SPEDITI, FIRMATI IN ORIGINALE, ALLO STUDIO LEGALE : “AVV.TO CINZIA CARUSO VIA N.SAURO 21 – PATERNO’ CAP 95047 (CT)”

Per maggiori info inviare un messaggio Whatsapp al numero 328 621 4117. Saremo lieti di darTI tutte le delucidazioni.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 8586/2024 ha affermato che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile devono essere valutati come servizio specifico ai fini dell’ottenimento del pieno punteggio in tutte le graduatorie scolastiche in cui l’interessato è inserito.

Secondo la Corte, queste graduatorie (GAE, GPS ed ATA I e III fascia) sono vere e proprie selezioni concorsuali in senso ampio, alle quali si applicano le norme che valorizzano il servizio militare e civile (in particolare l’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare).

Riconoscere il punteggio solo a chi ha svolto il servizio militare “in costanza di nomina” e negarlo a chi lo ha svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso alla graduatoria ma non in costanza di incarico scolastico, significa creare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche.

Sono ormai centinaia le sentenze dei tribunali del lavoro di tutta Italia che riconoscono tale punteggio nelle graduatorie GAE, GPS ed ATA: da ultimo anche il tribunale di Catania, con sentenza del 16/01/2026.


CHI PUÒ ADERIRE AL RICORSO:

  1. il personale docente inserito in GAE o GPS che, all’atto della domanda ha dichiarato di aver svolto il servizio civile, vedendo riconosciuto esclusivamente il diritto alla riserva, ma non il diritto ai 12 punti in graduatoria.
  2. Il personale ATA inserito nelle graduatorie di 3 fascia oppure nelle graduatorie Permanenti di 1 fascia (24 mesi) che, all’atto della domanda ha dichiarato di aver svolto il servizio civile, vedendo riconosciuto esclusivamente il diritto alla riserva, ma non il diritto ai 6 punti in graduatoria.


MODALITÀ DI ADESIONE:

È necessario, inizialmente, che il ricorrente invii tramite raccomandata A/R oppure via PEC al Ministero dell’Istruzione, la DIFFIDA.

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DOCUMENTAZIONE DA INVIARE SUCCESSIVAMENTE ALLO STUDIO LEGALE:

  • Certificato del Servizio Civile da dove si evinca chiaramente la data di inizio e quella di fine;
  • Copia carta identità in corso di validità;
  • Copia tessera sanitaria;
  • Copia della diffida inviata al Ministero e all’Ambito Territoriale completa delle ricevute di ritorno;
  • Copia dell’ultima domanda prodotta per l’inserimento/ aggiornamento delle GAE o GPS (per i docenti) o nelle graduatorie di 3 fascia o Permanenti di 1 fascia (per l’ATA);
  • Documentazione di adesione al ricorso che trovi qui di seguito.


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COSTI PER L’ADESIONE:

COMPLETAMENTE GRATUITO PER GLI ISCRITTI AL SINDACATO ASA  con obbligo di mantenimento dell’iscrizione al suddetto sindacato sino a definizione del ricorso. Sarà a carico dell’iscritto all’ASA esclusivamente il contributo unificato, se dovuto.

Per i non iscritti al sindacato  ASA i costi sono i seguenti:  € 200,00  piu’ IVA e cpa all’atto dell’adesione oltre contributo unificato, se dovuto, e le ulteriori spese di giudizio.

TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE COMPILATI E SUCCESSIVAMENTE SPEDITI, FIRMATI IN ORIGINALE, ALLO STUDIO LEGALE : “AVV.TO CINZIA CARUSO VIA N.SAURO 21 – PATERNO’ CAP 95047 (CT)”

Per maggiori info inviare un messaggio Whatsapp al numero 328 621 4117. Saremo lieti di darTI tutte le delucidazioni.

Con il Decreto 193 del 23/09/2026 il MIM ha fissato le tempistiche per il pensionamento del personale scolastico che potrà entrare in quiescenza dal 01/09/2027.

La richiesta va effettuata esclusivamente tramite il portale di ISTANZE ON LINE entro il 21 Ottobre 2026 secondo quanto indicato nella nota.

Ecco la TABELLA RIEPILOGATIVA secondo la quale:

SARANNO COLLOCATI IN PENSIONE OBBLIGATORIA D’UFFICIO:

TUTTI coloro che compiranno 67 anni ed un mese entro il 31 agosto 2027 ed hanno una contribuzione minima di 20 anni

POTRANNO PRESENTARE ISTANZA DI PENSIONAMENTO VOLONTARIO:

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA

–    67 anni ed 1 mese da compiere dal 1 settembre al 31 dicembre 2027 che hanno almeno 20 anni di contribuzione

REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA

–  Anzianità contributiva di 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini maturati tra il 1 settembre al 31 dicembre 2027.
Per coloro che svolgono attività gravose il requisito è diminuito dei un mese (insegnanti di scuola primaria o infanzia)

–    Quota 100 (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021) con minimo 62 anni di età e 38 di contributi

–   Quota 102 (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022) con minimo 64 anni di età e 38 di contributi

–   Quota 103 (pensione anticipata flessibile, requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2023) con minimo 62 anni di età e 41 di contributi

–   Quota 103 (pensione anticipata flessibile CALCOLATA INTERAMENTE CON SISTEMA CONTRIBUTIVO, con requisiti maturati entro il 2024) con minimo 62 anni di età e 41 di contributi

–   Quota 103 (pensione anticipata flessibile CALCOLATA INTERAMENTE CON SISTEMA CONTRIBUTIVO, con requisiti maturati entro 2025) con minimo 62 anni di età e 41 di contributi

ATTIVITÀ GRAVOSE: REQUISITI DIVERSI PER VECCHIAIA E PENSIONE ANTICIPATA

Per alcune categorie di lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti è prevista una disciplina differenziata. Tra le professioni gravose richiamate figurano gli insegnanti di scuola primaria e scuola dell’infanzia

PENSIONE DI VECCHIAIA A DOMANDA:

–  66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2027, con almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2027, per chi ha svolto attività gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci

–   67 anni entro il 31 dicembre 2027, sempre con almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2027, per chi ha svolto attività gravose per almeno sei anni negli ultimi sette.

OPZIONE DONNA

L’opzione donna non è stata aggiornata per il 2025 e per il 2026.

Restano però utilizzabili le finestre previste dalla normativa precedente per chi aveva già perfezionato i requisiti entro le date stabilite.

1) con 35 anni di contributi e 58 anni d’età anagrafica maturati entro il 31 dicembre 2021;

2) con 35 anni di contributi e 60 anni d’età anagrafica maturati entro il 31 dicembre 2022 (caregiver, invalide, ecc);

3) con 35 anni di contributi e 61 anni d’età anagrafica** maturati entro il 31 dicembre 2023 (caregiver, invalide, ecc);

4) con 35 anni di contributi e 61 anni d’età anagrafica** maturati entro il 31 dicembre 2024 (caregiver, invalide, ecc);


** è prevista la riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due.


Si invita chiunque fosse interessato a prendere appuntamento al sindacato tramite whatsapp per analizzare le singole posizioni

Con la nota 17034 del 10/09/2026 il MIM ha dato comunicazione della sottoscrizione con UniSalute del contratto di servizi assicurativi integrativi delle spese sanitarie rivolto a tutto il personale scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (annuale o fino al termine delle attività).

L’adesione è volontaria, da effettuare entro il 20 settembre 2026, e la durata della copertura è quadriennale, a decorrere dal 30/09/2026 fino al 29/09/2030.

Apparentemente una grande conquista, ma in realtà bisogna analizzare bene la situazione per poterla valutare meglio.

Proviamo a rispondere ad alcuni quesiti per chiarire alcuni dubbi

1) L’assicurazione è totalmente gratuita?

Si, l’Assicurazione è totalmente gratuita per chi sceglie di aderire entro il 20 settembre 2026.

L’adesione per il personale a Tempo Indeterminato ha una durata quadriennale, fino al 29/09/2030 (salvo interruzione anticipata del rapporto di lavoro ad esempio a seguito di pensionamento), periodo in cui non è previsto alcun onere da versare.

Per il personale con contratto a Tempo Determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, l’iscrizione sarà valida esclusivamente per il periodo contrattualizzato e potrà essere rinnovata annualmente nel momento in cui, l’anno scolastico successivo, il lavoratore stipulerà ulteriore contratto (sempre che sia almeno al 30 giugno o al 31 agosto).

Per coloro che quest’anno stipuleranno contratto al 30 giugno o al 31 agosto successivamente alla data di scadenza dell’adesione (20 settembre 2026) o che, pur avendo tale contratto, riscontrino problemi nella piattaforma (legati principalmente all’allineamento dei dati), il MIM ha informalmente comunicato che verranno aperte altre finestre per permettere a tutti di aderire.

2) Conviene aderire?

Si, essendo una polizza totalmente gratuita.

Certamente una seria riflessione va fatta sull’origine dei fondi impiegati nonché sulla reale utilità dei servizi in convenzione.

3) Come si aderisce?

L’adesione va fatta esclusivamente ON LINE tramite il seguente link, autenticandosi con SPID, CIE o CNS:

https://share.google/m16XZljuqn3xsvSdW

4) Da dove derivano i fondi per la copertura assicurativa ed a quanto ammontano?

La copertura finanziaria dell’assicurazione è contenuta all’interno del DL 25/2025 convertito con la Legge 69/2025, confermato dalla Firma del Contratto Attuativo sottoscritto dal MIM dalla maggior parte dei sindacati rappresentativi del comparto Scuola.

Sono stanziati per il quadriennio in oggetto 320 MILIONI di euro (dunque una media di 80 milioni l’anno)“INTERAMENTE SOTTRATTI” AL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ed ai FONDI PER LE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO!

Dunque nessuna nuova risorsa economica!

In particolare per ciascuno dei quattro anni:

50 MILIONI sono stati “tolti” alle scuole dai capitoli riguardanti l’acquisto di materiali (come ad esempio carta per le fotocopie o carta igienica, etc…) e il finanziamento di progetti d’istituto;

15 MILIONI sono provenienti dai risparmi derivanti dalla riduzione dei docenti componenti le commissioni degli esami di Stato;

15 MILIONI derivanti da riduzioni di fondi speciali del MEF destinati al Ministero.

Considerato che i 320 MILIONI stanziati devono bastare per coprire per 4 anni una platea di circa 1 milione e 200 mila lavoratori, significa che è prevista una spesa media di circa 66 euro l’anno per ciascun potenziale beneficiario!

5) Cosa copre questa polizza?

Le coperture assicurative sono previste all’interno della guida ministeriale reperibile al seguente indirizzo:

https://www.mim.gov.it/documents/20182/7671974/Guida-piano-sanitario.pdf

INVITIAMO TUTTI A PRENDERNE VISIONE

6) Posso richiedere il RIMBORSO di visite specialistiche?

No, a meno che non siano presenti nella propria provincia di residenza enti privati convenzionati.

E non è comunque possibile richiedere in alcun caso rimborsi di Ticket o prestazioni erogate dal S.S.N.

E’ bene infatti sottolineare che l’assicurazione NON SI SOSTITUISCE IN ALCUN MODO AI SERVIZI OFFERTI DAL S.S.N., ma prevede alcune opzioni INTEGRATIVE che possono essere utili SOLAMENTE IN DETERMINATI CASI e solamente se ci si rivolge alle strutture PRIVATE convenzionate.

Non include in alcun modo, dunque, la possibilità di ridurre i tempi di attesa per le visite specialistiche, anzi, leggendo bene le indicazioni LE VISITE SPECIALISTICHE NON RIENTRANO PROPRIO NELLA COPERTURA ASSICURATIVA, e dunque restano totalmente a carico dell’iscritto (a parte eventi correlati a “GRANDE” intervento chirurgico oppure GRAVE EVENTO MORBOSO)

La polizza copre i costi (spesso non totali ma con franchigie a carico del lavoratore che arrivano fino al 15%) SOLO PER LE PRESTAZIONI FRUITE ALL’INTERNO DEGLI ENTI PRIVATI CONVENZIONATI!

Il rimborso di prestazioni autonomamente adite è previsto, come detto, esclusivamente se non esistono enti convenzionati nella provincia di residenza del lavoratore. Ma da un’attenta analisi degli enti convenzionati presenti nel sito di UniSalute, la copertura del territorio nazionale è quasi completamente garantita

7) Cosa fare per chiedere di volta in volta l’attivazione delle coperture assicurative?

Dal 30 settembre 2026, a tutti coloro che entro il 20 settembre hanno formalizzato l’adesione, sarà data la possibilità di registrarsi nel sito di UniSalute (sarà disponibile anche un’App) per gestire la propria posizione.

PRIMA di prenotare qualunque servizio previsto dalla polizza, bisognerà farsi autorizzare indicando tramite il sito o l’App Unisalute, la struttura privata convenzionata e il servizio richiesto.

Solo dopo l’autorizzazione si potrà procedere.

8) Posso dunque scegliere solamente tra le strutture private convenzionate?

Si, se voglio aderire alla copertura assicurativa. Ripetiamo, tranne che non siano strutture private convenzionate nella provincia di residenza. In questo caso ci si può rivolgere ad altri e chiedere il rimborso, SEMPRE PREVIA AUTORIZZAZIONE E SEMPRE ALL’INTERNO DEI MASSIMALI PREVISTI.

9) Perché non posso rivolgermi al SSN e chiedere il rimborso?

Le prestazioni erogate dal SSN, non sono assolutamente contemplate, né con riguardo al rimborso dell’eventuale Ticket, né per visite specialistiche e prestazioni effettuate in Intramoenia.

10) Assicurazione gratuita significa ottenere tutte le prestazioni senza alcun costo ?

Non esattamente! L’ADESIONE alla polizza è gratuita, ma per alcune prestazioni il sottoscrittore è tenuto a corrispondere un’integrazione sotto forma di franchigia o scoperto, secondo le condizioni e gli importi previsti dal piano sanitario.


Riflessioni finali

L’investimento di 320 Milioni di euro destinato all’assicurazione sanitaria per il personale scolastico, non utilizza risorse aggiuntive per il Welfare, ma è effettuato in gran parte tramite la sottrazione di fondi dalle risorse destinate al funzionamento delle scuole.

Riteniamo che una reale misura di Welfare non debba sottrarre fondi ma aggiungerli. Ancor più grave se pensiamo che i fondi sottratti vanno a ridurre i servizi pubblici scolastici, già in situazione di criticità strutturale.

In merito alla scelta poi di escludere la possibilità di adire alle coperture assicurative per prestazioni erogate dal S.S.N. è sicuramente una scelta non condivisibile! Si incentiva ulteriormente l’operato delle strutture private invece di potenziare i servizi pubblici!

320 Milioni sarebbero potuti essere un buon inizio per potenziare il S.S.N. e permettere un miglioramento delle prestazioni, contribuendo così realmente al miglioramento del Welfare e del benessere di tutti.

Per quanto riguarda la polizza in sé, si evidenziano pochissimi servizi realmente utili nel quotidiano, essendo escluse la stragrande maggioranza delle prestazioni indispensabili come ad esempio le visite specialistiche, prestazioni diagnostiche quali TAC, RADIOGRAFIE, ECG, RISONANZE MAGNETICHE etc. che, queste sì, sono di fondamentale importanza e comportano annualmente un esoso esborso, viste le impossibili ed a volte assurde tempistiche di prenotazione del S.S.N.

Non si comprende inoltre la motivazione per cui bisogna necessariamente rivolgersi agli enti privati convenzionati e non si possa richiedere rimborso (sempre nei limiti dei massimali previsti in polizza) per prestazioni sanitarie erogate dai propri medici di fiducia.

Dopo aver delineato caratteristiche e criticità, resta comunque il fatto che, essendo ormai “cosa fatta”, è bene sfruttare il più possibile tale assicurazione. E l’unico modo per farlo è LEGGERE ATTENTAMENTE LA GUIDA MINISTERIALE.

        L’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 stabilisce una nuova procedura per l’attribuzione ai docenti di ruolo nella scuola secondaria degli eventuali spezzoni orari disponibili nella scuola di titolarità A.S. 2026/27 (fino a 6 ore settimanali) da assegnare ai docenti come ore aggiuntive all’orario settimanale obbligatorio (fino ad un massimo di 24 ore settimanali).

        Scadenze

        Entro il 15 luglio il Dirigente Scolastico dovrà acquisire la disponibilità dei docenti titolari (compresi coloro che hanno ottenuto la mobilità per l’A.S. 2026/27) ad accettare ore aggiuntive all’orario di servizio per l’A.S. 2026/27.

        Entro il 20 luglio il Dirigente Scolastico ne invierà resoconto all’Ambito territoriale di riferimento.

        Chi può dare la disponibilità

        Tutti i docenti a tempo indeterminato titolari nell’A.S. 2026/27 forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento. Possono presentare domanda nella nuova scuola di titolarità anche i docenti che hanno ottenuto la mobilità per l’A.S. 2026/27

        Quali saranno gli spezzoni orari (fino a 6 ore) che potranno essere assegnati

        Dopo le Assegnazioni Provvisorie, eventuali spezzoni fino a 6 ore rimasti nella disponibilità della singola istituzione scolastica, potranno essere assegnati ai docenti che avranno fatto richiesta

        Ordine di assegnazione degli spezzoni orario (fino a 6 ore)

        Eventuali spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali restati nella disponibilità della scuola dopo le procedure di Assegnazione Provvisoria, saranno attribuiti dopo l’inizio dell’anno scolastico ai docenti in servizio nella scuola medesima (solo a seguito di loro disponibilità), forniti di specifica abilitazione o specializzazione nel seguente ordine prioritario:

        • prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
        • successivamente, al personale con contratto full time, prima a tempo indeterminato, poi a tempo determinato
        • convocazione da delle graduatorie di istituto di I e di II fascia.

        Le eventuali ulteriori ore residuate e non assegnate, potranno essere attribuite, nell’ordine di priorità sopra rappresentato, anche al personale in servizio nella scuola privo di abilitazione o specializzazione per lo specifico insegnamento, ma in possesso del prescritto titolo di studio.