
RICORSO PER DANNI DERIVANTI DA ILLEGITTIMA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
RICORSO PER DANNI DERIVANTI DA ILLEGITTIMA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Con la recentissima sentenza n. 30779/2025, la Sezione Lavoro della Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali sul tema dell’abuso di contratti a tempo determinato nella scuola.
Quella dell’uso sistematico dei contratti al 30 giugno o al 31 agosto è una prassi tanto discutibile quanto diffusa sia per il personale docente che per il personale ATA.
L’ultima pronuncia giunge al termine di una vicenda giudiziaria riguardante i docenti di religione cattolica (IRC), ma ha effetti che valgono per tutti i precari della scuola. Vediamo più da vicino.
La Suprema Corte con questa pronuncia ha ulteriormente chiarito che NON SOLO I PRECARI, MA ANCHE ANCHE COLORO CHE SONO STATI IMMESSI IN RUOLO che hanno superato i 36 mesi di precariato con contratti al 30 giugno o al 31 agosto, HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO!
La sentenza chiarisce infatti che si ha diritto all’indennizzo anche se già entrati di ruolo tramite procedure selettive e non automatiche.
Per la Cassazione, la sola vera sanatoria dell’abuso dei contratti a termine sarebbe la stabilizzazione automatica.
Il ricorso reiterato ai contratti a termine è illegale e produce un danno economico e di carriera.
Sono decine e decine di migliaia i docenti e gli ATA che annualmente ricoprono supplenze al 30 giugno o al 31 agosto che, con un abuso vero e proprio, vengono coperte con contratti a tempo determinato perché collocate in un “organico di fatto”.
CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO
- Tutti i precari (docenti e gli ATA) che hanno superato (si conta anche il contratto 2025/26) i 36 mesi di servizio tramite supplenze al 30 giugno o al 31 agosto. Si considera anche tutto l’anno in corso
- Tutti i docenti che sono stati immessi in ruolo negli ultimi 10 anni (dal 2016/17 in poi) che hanno maturato antecedentemente al ruolo almeno 36 mesi di servizio tramite supplenze al 30 giugno o al 31 agosto.
Anche contratti risalenti prima di a 10 anni fa possono essere rilevanti ed incidere sulla quantificazione del danno complessivo, l’importante che l’ultimo contratto sia risalente a non più di 10 anni fa.
A QUANTO AMMONTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO?
L’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.l. n. 131/2024 (convertito nella legge n. 166/2024), ha previsto, per la specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nella successione di contratti a termine, un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, ferma restando la facoltà del lavoratore di provare il maggior danno.
Dunque possibili risarcimenti fino a €. 50.000 !!!
DOCUMENTI DA INVIARE PER L’ADESIONE AL RICORSO
Tutta la documentazione presente all’interno del file ”ADESIONE-RICORSO”, debitamente compilata e sottoscritta ove necessario, dovrà essere spedita tramite raccomandata (con ricevuta di ritorno) o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Avv. CINZIA CARUSO VIA N.SAURO 21, PATERNO’ (95047) CT.
N.B: LA DOCUMENTAZIONE NON DOVRÀ ESSERE SPILLATA NÉ FOTOCOPIATA FRONTE-RETRO.
COSTI
L’ADESIONE E’ GRATUITA PER TUTTI GLI ISCRITTI AL SINDACATO ASA SCUOLA (occorre mantenere l’iscrizione per tutta la durata del ricorso)
Per i non iscritti al sindacato ASA il costo di adesione è pari a 250,00 + iva e cpa
N.B. Per coloro il cui reddito familiare lordo raggiunga o superi la soglia di euro 38.514,03, l’importo del contributo unificato da pagare per il deposito del ricorso è pari ad euro 118,50. Sarà cura dello studio legale, qualora non pervenga l’autocertificazione di esenzione inserita nella documentazione, predisporne il pagamento e comunicarlo al ricorrente.
Per maggiori info inviare un messaggio Whatsapp al numero 328 621 4117.