Una recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 8586/2024 ha affermato che il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile devono essere valutati come servizio specifico ai fini dell’ottenimento del pieno punteggio in tutte le graduatorie scolastiche in cui l’interessato è inserito.

Secondo la Corte, queste graduatorie (GAE, GPS ed ATA I e III fascia) sono vere e proprie selezioni concorsuali in senso ampio, alle quali si applicano le norme che valorizzano il servizio militare e civile (in particolare l’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare).

Riconoscere il punteggio solo a chi ha svolto il servizio militare “in costanza di nomina” e negarlo a chi lo ha svolto dopo il conseguimento del titolo di accesso alla graduatoria ma non in costanza di incarico scolastico, significa creare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche.

Sono ormai centinaia le sentenze dei tribunali del lavoro di tutta Italia che riconoscono tale punteggio nelle graduatorie GAE, GPS ed ATA: da ultimo anche il tribunale di Catania, con sentenza del 16/01/2026.


CHI PUÒ ADERIRE AL RICORSO:

  1. il personale docente inserito in GAE o GPS che, all’atto della domanda ha dichiarato di aver svolto il servizio civile, vedendo riconosciuto esclusivamente il diritto alla riserva, ma non il diritto ai 12 punti in graduatoria.
  2. Il personale ATA inserito nelle graduatorie di 3 fascia oppure nelle graduatorie Permanenti di 1 fascia (24 mesi) che, all’atto della domanda ha dichiarato di aver svolto il servizio civile, vedendo riconosciuto esclusivamente il diritto alla riserva, ma non il diritto ai 6 punti in graduatoria.


MODALITÀ DI ADESIONE:

È necessario, inizialmente, che il ricorrente invii tramite raccomandata A/R oppure via PEC al Ministero dell’Istruzione, la DIFFIDA.

Scarica QUI il modulo di DIFFIDA
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DOCUMENTAZIONE DA INVIARE SUCCESSIVAMENTE ALLO STUDIO LEGALE:

  • Certificato del Servizio Civile da dove si evinca chiaramente la data di inizio e quella di fine;
  • Copia carta identità in corso di validità;
  • Copia tessera sanitaria;
  • Copia della diffida inviata al Ministero e all’Ambito Territoriale completa delle ricevute di ritorno;
  • Copia dell’ultima domanda prodotta per l’inserimento/ aggiornamento delle GAE o GPS (per i docenti) o nelle graduatorie di 3 fascia o Permanenti di 1 fascia (per l’ATA);
  • Documentazione di adesione al ricorso che trovi qui di seguito.


SCARICA QUI  la  Documentazione di adesione al ricorso Servizio Civile


COSTI PER L’ADESIONE:

COMPLETAMENTE GRATUITO PER GLI ISCRITTI AL SINDACATO ASA  con obbligo di mantenimento dell’iscrizione al suddetto sindacato sino a definizione del ricorso. Sarà a carico dell’iscritto all’ASA esclusivamente il contributo unificato, se dovuto.

Per i non iscritti al sindacato  ASA i costi sono i seguenti:  € 200,00  piu’ IVA e cpa all’atto dell’adesione oltre contributo unificato, se dovuto, e le ulteriori spese di giudizio.

TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE COMPILATI E SUCCESSIVAMENTE SPEDITI, FIRMATI IN ORIGINALE, ALLO STUDIO LEGALE : “AVV.TO CINZIA CARUSO VIA N.SAURO 21 – PATERNO’ CAP 95047 (CT)”

Per maggiori info inviare un messaggio Whatsapp al numero 328 621 4117. Saremo lieti di darTI tutte le delucidazioni.

Con la recentissima sentenza n. 30779/2025, la Sezione Lavoro della Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali sul tema dell’abuso di contratti a tempo determinato nella scuola.
Quella dell’uso sistematico dei contratti al 30 giugno o al 31 agosto è una prassi tanto discutibile quanto diffusa sia per il personale docente che per il personale ATA.
L’ultima pronuncia giunge al termine di una vicenda giudiziaria riguardante i docenti di religione cattolica (IRC), ma ha effetti che valgono per tutti i precari della scuola. Vediamo più da vicino.

La Suprema Corte con questa pronuncia ha ulteriormente chiarito che NON SOLO I PRECARI, MA ANCHE ANCHE COLORO CHE SONO STATI IMMESSI IN RUOLO che hanno superato i 36 mesi di precariato con contratti al 30 giugno o al 31 agosto, HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO!

La sentenza chiarisce infatti che si ha diritto all’indennizzo anche se già entrati di ruolo tramite procedure selettive e non automatiche.

Per la Cassazione, la sola vera sanatoria dell’abuso dei contratti a termine sarebbe la stabilizzazione automatica.

Il ricorso reiterato ai contratti a termine è illegale e produce un danno economico e di carriera.

Sono decine e decine di migliaia i docenti e gli ATA che annualmente ricoprono supplenze al 30 giugno o al 31 agosto che, con un abuso vero e proprio, vengono coperte con contratti a tempo determinato perché collocate in un “organico di fatto”.

CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO

  1. Tutti i precari (docenti e gli ATA) che hanno superato (si conta anche il contratto 2026/27) i 36 mesi di servizio tramite supplenze al 30 giugno o al 31 agosto. Si considera anche tutto l’anno in corso
  2. Tutti i docenti che sono stati immessi in ruolo negli ultimi 10 anni (dal 2017/18 in poi) che hanno maturato antecedentemente al ruolo almeno 36 mesi di servizio tramite supplenze al 30 giugno o al 31 agosto.

Anche contratti risalenti prima di a 10 anni fa possono essere rilevanti ed incidere sulla quantificazione del danno complessivo, l’importante che l’ultimo contratto sia risalente a non più di 10 anni fa.

A QUANTO AMMONTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO?

L’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.l. n. 131/2024 (convertito nella legge n. 166/2024), ha previsto, per la specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nella successione di contratti a termine, un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, ferma restando la facoltà del lavoratore di provare il maggior danno.
Dunque possibili risarcimenti fino a €. 50.000 !!!

DOCUMENTI DA INVIARE PER L’ADESIONE AL RICORSO

ADESIONE-RICORSO Download

Tutta la documentazione presente all’interno del file ”ADESIONE-RICORSO”, debitamente compilata e sottoscritta ove necessario, dovrà essere spedita tramite raccomandata (con ricevuta di ritorno) o consegnata a mano al seguente indirizzo:

Avv. CINZIA CARUSO VIA N.SAURO 21, PATERNO’ (95047) CT.

N.B:  LA DOCUMENTAZIONE NON DOVRÀ ESSERE SPILLATA NÉ FOTOCOPIATA FRONTE-RETRO.

 COSTI

L’ADESIONE E’ GRATUITA PER TUTTI GLI ISCRITTI AL SINDACATO ASA SCUOLA (occorre mantenere l’iscrizione per tutta la durata del ricorso)

Per i non iscritti al sindacato ASA il costo di adesione è pari a 250,00 + iva e cpa

N.B. Per coloro il cui reddito familiare lordo raggiunga o superi la soglia di euro 38.514,03, l’importo del contributo unificato da pagare per il deposito del ricorso è pari ad euro 118,50. Sarà cura dello studio legale, qualora non pervenga l’autocertificazione di esenzione inserita nella documentazione, predisporne il pagamento e comunicarlo al ricorrente.

Per maggiori info inviare un messaggio Whatsapp al numero 328 621 4117.