Ci pervengono molte segnalazioni di docenti di ruolo ai quali il DS nega il diritto alla fruizione dei 3 giorni di permesso personale e/o dei 6 giorni di ferie, come permessi personali o familiari, richiesti allegando la prevista autocertificazione della motivazione.

Si coglie l’occasione per analizzare la normativa.

L’art. 15 comma 2 del CCNL Scuola 2006/09, tutt’oggi vigente in quanto mai abrogato dai CCNL successivi, recita: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Successivamente il CCNL 2019-2021 amplia la platea dei fruitori dei 3 gg di permesso personale retribuito permettendone la fruizione anche ai supplenti annuali con contratto al 31 agosto o al 30 giugno. Tuttavia, per i supplenti non è previsto automaticamente il riconoscimento della conversione delle ferie in ulteriori 6 giorni di permesso, come avviene per i docenti di ruolo: l’estensione riguarda esclusivamente i 3 giorni di permesso retribuito!

Anche l’ARAN con la nota Id: 28393 (disponibile QUI), ha sempre confermato che i 6 giorni di ferie, se richiesti per motivi personali o familiari durante le attività didattiche, assumono la natura di permessi retribuiti e non sono soggetti a valutazione discrezionale del dirigente scolastico.

Nella suddetta nota l’ARAN precisa che il personale docente ha diritto a 32 giorni di ferie per ciascun anno scolastico, da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
“Durante la restante parte dell’anno, è comunque possibile richiedere fino a un massimo di 6 giornate di ferie per motivi personali o familiari, le quali, pur essendo formalmente ferie, sono considerate a tutti gli effetti permessi retribuiti, con piena tutela del diritto del docente.”

Si richiama anche il Parere ARAN n. 2698 del 2 febbraio 2011 (disponibile QUI), rilasciato in risposta ad un quesito dell’USR Puglia, che ribadisce integralmente quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009.

L’ARAN conferma che il secondo periodo del comma 2 consente al personale docente di fruire dei 6 giorni di ferie durante l’attività didattica con le medesime modalità (richiesta del dipendente) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) previsti per i tre giorni di permesso retribuito.

Tale fruizione — precisa il parere — avviene indipendentemente dalle condizioni poste dall’art. 13, comma 9, sulle ferie, poiché i 6 giorni, una volta richiesti per motivi personali o familiari, assumono la natura giuridica di permessi retribuiti.

Ne consegue che non è previsto alcun margine di discrezionalità da parte del dirigente scolastico: il DS non può valutare né sindacare il motivo addotto dal docente, né subordinare la concessione del permesso a criteri ulteriori rispetto alla norma contrattuale.

Se dunque i 6 giorni di ferie vengono richiesti dal docente a Tempo Indeterminato con motivazione autocertificata e dopo aver già fruito dei 3 giorni di permesso personale e familiare, gli stessi rientrano all’interno dei diritti contrattuali previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 tutt’oggi vigente, e dunque devono essere considerati quali permessi per motivi personali o familiari. Ciò che li contraddistingue rispetto ai giorni di ferie “ordinari” previsti dall’art. 38 del CCNL 2019-21 (per i quali il docente non deve dare giustificazioni ma deve trovarsi il sostituto senza oneri per l’Amministrazione), è proprio il fatto che sono richiesti con motivazioni personali e/o familiari prodotte anche tramite autocertificazione.

Dunque i 6 giorni di ferie fruibili durante le attività didattiche restano utilizzabili dai docenti a T.I. come permessi retribuiti, ai sensi dell’art. 15 comma 2, a due condizione:

  • che vengano richieste DOPO aver già fruito dei 3 giorni di permessi personali e familiari;
  • che vengano motivati, anche tramite autocertificazione.

Numerosa e univoca è l’interpretazione giurisprudenziale che si evince dalle innumerevoli sentenze in merito.

Il dirigente scolastico non può valutare, giudicare o sindacare la natura del motivo dichiarato, né richiedere prove aggiuntive e potrà sostituire il docente assente ANCHE CON ONERI PER L’AMMINISTRAZIONE (solo naturalmente se non riesce a farlo tramite l’utilizzo del personale in servizio – come ad esempio i docenti di potenziamento o i docenti con ore a disposizione o ore da recuperare)

Anche il SIDI (Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione) riconosce ufficialmente, tramite il codice PE03 “PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI”, la possibilità per i docenti di ruolo di utilizzare sei giorni di ferie come permessi retribuiti, confermando così l’orientamento giurisprudenziale.

Un aspetto fondamentale nella fruizione dei permessi retribuiti riguarda l’autocertificazione

La normativa vigente è molto chiara: il docente ha diritto a richiedere tali giorni indicando un motivo personale o familiare, senza ulteriori limitazioni.
Il motivo deve essere dichiarato, ma non deve essere documentato oltre l’autocertificazione. Qualunque motivazione è ammessa!

Il Dirigente Scolastico non può in nessun caso entrare nel merito della motivazione, ma dovrà, secondo quanto indicato dall’ARAN nel parere Id: 34580 del 12/06/2025 (disponibile QUI) effettuare “la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata”.

Il nodo giuridico non è la “valutazione del motivo”, ma la “verifica formale della documentazione”.

Dunque il docente, all’interno dell’autocertificazione, dovrà essere il più possibile puntuale nel delinearne le motivazioni legate a bisogni personali e familiari (non basta specificare solamente “per motivi personali e familiari”) mentre il Dirigente Scolastico dovrà effettuare esclusivamente una valutazione della correttezza della presenza documentale, senza poter mai entrare nel merito dei motivi addotti.

Scarica (QUI) il comunicato sindacale inviato a tutte le scuole.

Cosa fare in caso di diniego da parte del dirigente scolastico

Per qualunque illegittimo diniego da parte del DS, invitiamo i docenti ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it o un messaggio WhatsApp al 3286214117 in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.

Al personale docente e ATA spettano, per ciascun evento luttuoso, 3 giorni di permesso retribuito. Non c’è differenza tra personale di ruolo o a tempo determinato (anche con contratti di supplenza breve e saltuaria).

Permessi per lutto: per chi spettano

I giorni di permesso spettano per la perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.

Per semplificare, i giorni spettano per la morte di:

  • coniuge;
  • parenti di primo grado: genitori, figli (naturali, adottati o affiliati), patrigno o la matrigna;
  • parenti di secondo grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli);
  • affini di primo grado: suoceri, generi e nuore;
  • tutti i conviventi stabili: a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica;

Modalità e termini fruizione

Non esiste un vero e proprio limite entro il quale i 3 giorni di permesso possono essere fruiti. Unica indicazione in merito è stata fornita dall’Aran (ID 28420 del 24/02/2021) che ha così risposto ad un preciso quesito:

“l’utilizzo dovrà avvenire non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.”

Ci pervengono numerose segnalazioni da parte di supplenti precari (docenti ed ATA) che denunciano il mancato rispetto della normativa inerente la contrattualizzazione del sabato e della domenica ricadenti tra due due diversi contratti di supplenza continuativi in sostituzione della stessa persona.

La problematica si inquadra all’intero di una vasta casistica che di seguito andremo ad analizzare.

Spesso capita che docenti ed ATA vengano chiamati per supplenze brevi in sostituzione di personale assente prestando servizio fino al venerdì, per poi essere richiamati il lunedì successivo, sempre in sostituzione della stessa persona. Una situazione, questa, che frequentemente è gestita in modo errato dalle scuole, con la conseguente lesione dei diritti dei lavoratori.

Infatti, con particolare riferimento alla gestione contrattuale di supplenze brevi consecutive effettuate in sostituzione della stessa persona ma intervallate solamente da giorni non lavorativi della settimana quali il giorno libero o i giorni festivi, la procedura di gestione amministrativa è talmente articolata che spesso le scuole, per mancata conoscenza normativa o per “scarsa volontà”, preferiscono in modo sbrigativo non riconoscere quanto di diritto spetta ai supplenti.

PROPRIO PER QUESTO IL NOSTRO SINDACATO STA PROVVEDENDO AD INVIARE DIFFIDA A TUTTI I DIRIGENTI PER CHIARIRE ANCHE LE MODALITA’ AMMINISTRATIVE PER GESTIRE TALI CASISTICHE

Scarica qui la diffida

Secondo quanto previsto dell’O.M. per le supplenze del personale docente ed ATA pubblicata ogni anno scolastico che, all’interno delle disposizioni comuni, recita:

“ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”,

risulta chiaro che se l’assenza del titolare inizialmente prevista fino al giorno prima del proprio giorno libero(che può essere il sabato nelle scuole che adottano la settimana corta o un qualunque altro giorno nelle scuole che non la adottano)o di un giorno festivo (che può essere la domenica come anche un qualunque altro giorno festivo previsto da calendario nazionale), riprende il giorno successivo agli stessi, tali giorni non lavorativi, devono essere riconosciuti al supplente, avendo questi diritto alla proroga “a decorrere dalla scadenza del precedente contratto”.

Ne consegue che, anche nel caso in cui il titolare assente non dovesse coprire con l’assenza i giorni non lavorativi (giorno libero o giorni festivi), ma risultasse assente sia il giorno precedente che quello successivo (anche cambiando tipologia di assenza), al supplente spetta PROROGA e dunque il computo giuridico ed economico di tutti i giorni.

Proviamo a fare dunque degli esempi pratici, anche per chiarire le procedure che le scuole devono seguire:

PRIMO ESEMPIO PRATICO

Se il titolare si assenta senza soluzione di continuità (con più comunicazioni consecutive), includendo nell’assenza anche tutti gli eventuali suoi giorni liberi o giorni festivi, la scuola deve procedere a stipulare i contratti di proroga senza alcun periodo interruttivo!!!

SECONDO ESEMPIO PRATICO

In una scuola che adotta la settimana corta, un docente o un ATA sostituisce il titolare assente inizialmente dal lunedì al venerdì (svolgendo tutto il proprio orario settimanale nei 5 giorni di servizio), per proseguire poi il lunedì successivo in sostituzione della stessa persona che comunica ulteriore assenza (indipendentemente dal cambio o meno della motivazione).
Ipotizziamo però che il titolare non copra l’assenza nei giorni di sabato e domenica.

Questi giorni spettano comunque al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

TERZO ESEMPIO PRATICO

In una scuola che NON adotta la settimana corta, un docente o un ATA sostituisce il titolare assente inizialmente dal lunedì al sabato (svolgendo tutto il proprio orario settimanale) per poi essere richiamato il lunedì successivo a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato sempre dalla stessa persona.

La Domenica spetta al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

QUARTO ESEMPIO PRATICO

In una scuola che NON adotta la settimana corta, un docente sostituisce il titolare assente inizialmente fino al giorno prima del suo giorno libero (infrasettimanale) per essere poi richiamato il giorno successivo a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato sempre dalla stessa persona.

Il giorno libero infrasettimanale spetta al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

QUINTO ESEMPIO PRATICO

Questo è un caso concreto che potrebbe succedere durante il corrente anno scolastico, visto che il 1 Maggio 2026 cade di venerdì ed è un giorno festivo.

In una scuola che adotta la settimana corta, ipotizziamo che un docente sostituisca il titolare assente inizialmente fino al 30 Aprile per poi essere richiamato giorno 4 Maggio a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato della stessa persona.
Essendo i giorni intercorsi tra la fine del primo contratto e l’inizio del successivo tutti o festivi (1 Maggio e domenica 3 Maggio) o Giorno Libero (sabato 2 Maggio),

Questi giorni spettano comunque al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

TALI ESEMPI NON SONO DA RITENERSI ESAUSTIVI, MA SOLO DEI RIFERIMENTI PRATICI RIGUARDANTI ALCUNE CASISTICHE CONCRETE.

Si sottolinea che quanto sopra delineato ha valore esclusivamente in riferimento ai giorni festivi o liberi.

Altra modalità di gestione, infatti, riguarda i docenti in relazione al computo dei periodi di sospensione dell’attività didattica (Natale, Pasqua, chiusura per calamità naturali, chiusura per elezioni, etc.) la cui normativa di riferimento è l’art. 40 comma 3 del CCNL 2006/09, mai abrogato, che così recita:

“qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

Per qualunque comportamento illegittimo da parte delle scuola, Vi invitiamo ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it o un messaggio WhatsApp al 3286214117 in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.

Ci pervengono numerose segnalazioni da parte dei docenti che riguardano comportamenti illeciti da parte di molti Dirigenti Scolastici che li obbligano a rimanere in classe anche in assenza di alunni oppure ad allontanarsi per poi recuperare quelle ore non svolte.

Si coglie l’occasione per sottolineare che nel caso di un’assenza di tutti gli studenti di una classe, il docente in servizio, vista l’impossibilità di effettuare le sue ore di lezione, dopo aver registrato sul registro in tempo reale le assenze degli studenti e dopo aver comunicato ai collaboratori del Dirigente scolastico tale situazione, hanno l’obbligo di effettuare eventuali sostituzioni di colleghi assenti in altre classi. Nel caso in cui non vi siano sostituzioni da fare, non avendo altri obblighi per quelle ore di servizio, possono allontanarsi da scuola, previa comunicazione al Dirigente da inviare via PEC o protocollare in segreteria.

E’ utile specificare che il docente non deve recuperare le ore non svolte a causa dell’assenza degli alunni della classe in quanto giuridicamente è oggettivamente impossibilitato a svolgere il servizio per cause non attribuibili al proprio volere.

Dunque, in caso di assenza di tutti gli alunni dalla classe, qualsiasi sia il motivo (sciopero, assenza collettiva, manifestazione, visita guidata, uscita didattica, viaggio di Istruzione…)  il docente si avvale dell’art. 1256 del Codice Civile in cui è chiaramente scritto: “Il prestatore di lavoro è liberato dalla prestazione quando questa diventa impossibile”.

Proprio per questo, tali ore non svolte non sono da recuperare.

Il Dirigente scolastico non può obbligare il docente senza alunni a permanere a scuola per tutto l’orario di servizio a “non fare nulla” o a effettuare altre prestazioni che ricadono all’interno delle “attività funzionali all’insegnamento”, attività che vanno effettuate in orario extracurricolare e ricadenti, come previsto dal CCNL, all’interno del tetto massimo delle 40+40 ore annue .

Si invitano dunque tutti i Dirigenti Scolastici ad attenersi alla normativa per non incorrere in inutili contenziosi.

Per qualunque comportamento illegittimo da parte dei DS, invitiamo i docenti ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.

Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

La legge 106/2025 ha apportato delle modifiche migliorative a quanto previsto dalla legge 104/92 riconoscendo, oltre ai diritti finora previsti, ulteriori benefici per i seguenti casi:

  • Art. 1: I dipendenti pubblici e privati con invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo NON RETRIBUITO di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi non computabili nell’anzianità di servizio né validi ai fini previdenziali. Hanno comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • Art. 2: I dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso RETRIBUITE per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Le stesse 10 ore e per le stesse motivazioni sono concesse per ciascun figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

I permessi usufruiti da un genitore, NON SCALANO le ore dell’altro genitore.

Le modalità operative per fruire di queste ore sono state definite dalla circolare INPS 152 DEL 19/12/2025

CONGEDO PARENTALE

Con legge di Bilancio 2026 si attua una modifica significativa alla disciplina del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il congedo parentale può essere usufruito dai genitori entro la data del compimento del 14° anno del figlio, innalzando così di due anni il limite precedente.

Resta inalterato il trattamento economico.

Durata e lato economico:

resta fermo il limite complessivo massimo (da dividere tra i due genitori) di dieci mesi di congedo parentale, elevabile a undici nel caso in cui il padre usufruisca di almeno tre mesi continuativi o frazionati.

La riforma conferma la struttura già nota della ripartizione dei periodi di congedo, sempre all’interno del tetto massimo cumulativo sopra citato:

– alla madre lavoratrice spettano fino a sei mesi, (oltre il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi);

– al padre lavoratore spettano fino a sei mesi, elevabili a sette in presenza delle condizioni previste dalla legge (oltre il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni fruibili anche frazionati a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento del 5° mese del figlio);

– al genitore unico o al genitore affidatario esclusivo spetta un periodo massimo di undici mesi.

In tale periodo la RETRIBUZIONE per il personale scolastico, considerando il tetto cumulativo dei 10 mesi innalzabili agli unici, è la seguente (indipendentemente se fruito dal padre o dalla madre):

PRIMO MESE 100%

DAL SECONDO AL NONO MESE 30%

DECIMO ed eventualmente UNDICESIMO MESE NON SONO RETRIBUITI. Tuttavia se il reddito personale del genitore che lo richiede è inferiore a 2.5 volte il trattamento lordo minimo di pensione INPS (trattamento annuo che cambia di anno in anno e per il 2025 è fissato a 7.844,20 €), viene RETRIBUITO AL 30 %.

Le leggi di bilancio degli ultimi hanno poi apportato dei miglioramenti retributivi in relazione al pagamento del congedo per figli nati dal 2022 in poi FRUITO ENTRO IL COMPIMENTO DEL SESTO ANNO DI VITA DEL FIGLIO. In particolare, attualmente, sono ancora in vigore i seguenti parametri per il settore pubblico:

  1. La legge di bilancio 2023 ha previsto che se il congedo OBBLIGATORIO di maternità/paternità sia terminato dopo il 31/12/2022, si ha diritto al pagamento all’80% del SECONDO mese di congedo parentale.
  2. La legge di bilancio 2025 ha previsto che se il congedo OBBLIGATORIO di maternità/paternità sia terminato dopo il 31/12/2023, si ha diritto al pagamento all’80% del SECONDO e del TERZO mese di congedo parentale.

PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE PER FIGLI MINORI CON DISABILITA’ GRAVE

La legge di Bilancio 2026 interviene anche sul prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con disabilità grave.

Il diritto al prolungamento del congedo parentale viene ora riconosciuto fino al compimento del quattordicesimo anno di età del bambino, anziché nei limiti più ristretti precedentemente previsti.

Il periodo massimo complessivo di astensione dal lavoro, comprensivo del congedo parentale ordinario, resta fissato in tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore, ed è RETRIBUITO AL 30%.

CONGEDO PARENTALE PER FIGLI AFFIDATI O ADOTTATI

ll legge di Bilancio 2026, prevede che:

– il congedo parentale spetta indipendentemente dall’età del minore;

– esso può essere fruito entro i quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Anche il diritto all’indennità segue lo stesso arco temporale, rafforzando l’equiparazione tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva o affidataria.

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

In merito al congedo per malattia del figlio sono due le novità: l’età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni e il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.

Tali giorni NON SONO RETRIBUITI.

NOVITA’ RELATIVE AL CERTIFICATO MEDICO

La nuova legge di Bilancio ha previsto la trasmissione telematica del certificato di malattia del minore all’INPS. Il medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il bambino, provvede all’invio diretto del certificato all’INPS, utilizzando il sistema informatico di trasmissione delle certificazioni di malattia. L’INPS, a sua volta, inoltra immediatamente la certificazione al datore di lavoro interessato, garantendo così la tempestiva conoscenza dell’evento e l’esonero del genitore lavoratore da ulteriori oneri documentali.

E’ previsto il diritto all’interruzione delle ferie in caso di ricovero ospedaliero del bambino. In presenza di ricovero del figlio, il genitore può chiedere che le ferie vengano sospese per tutta la durata del periodo di degenza, al fine di fruire del congedo per malattia del figlio.

In data 27 marzo 2025, il MIM ha inviato una nota di chiarimento a tutti gli Uffici scolastici (scarica qui) sulle modalità di fruizione delle ferie da parte del personale docente con contratto a tempo determinato.

All’interno della nota, appare chiaro che il Dirigente Scolastico NON PUO’ collocare in ferie d’ufficio tali docenti durante il periodo della sospensione delle lezioni!

Vero è che la legge 228/2012 ha stabilito il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che le stesse, unitamente ai giorni di festività soppresse devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni, ma è vero anche che la suprema Corte di Cassazione con le sentenze 14268/2022 e 16715/204, ha stabilito che la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite da parte dei docenti a tempo determinato non può esserci ESCLUSIVAMENTE se il Dirigente Scolastico dimostra di aver messo al corrente tali docenti di tale condizione, invitandoli a fruire delle ferie.

Proprio a seguito delle innumerevoli sentenze giudiziarie che hanno visto soccombere il giudizio le amministrazioni scolastiche che non hanno provveduto a tale comunicazione ai propri dipendenti (clicca qui per leggere le nostre istruzioni per aderire al ricorso ed ottenere la monetizzazione delle ferie non godute), i Dirigenti Scolastici, alla luce della suddetta nota del MIM, stanno provvedendo in questi giorni ad inviare comunicazione il tal senso.

Tutti coloro che non hanno ricevuto tale comunicazione, NON SONO OBBLIGATI A PRENDERE LE FERIE in quanto potranno rivendicare il proprio diritto alla monetizzazione.

I docenti invece che sono stati “avvisati” dal proprio Dirigente Scolastico, potranno richiedere A PROPRIO PIACIMENTO di fruire delle ferie maturate durante un qualunque periodo di sospensione delle lezioni.

In tal senso il nostro sindacato consiglia di inoltrare richiesta di ferie per il periodo successivo al termine delle lezioni fissato in ciascuna Regione dal calendario scolastico regionale, in modo di poter evitare le riunioni ricadenti tra tale data e e la fine delle attività didattiche.

Infatti l’Art. 1 comma 54 della Legge 228/2012 recita:

“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”

Come ben noto “agli addetti ai lavori”, le scuole chiedono al personale docente, ATA e agli alunni di aderire ad una polizza assicurativa stipulata dall’istituto.

Inoltre, tanti dirigenti scolastici, “esercitano pressioni” sui lavoratori e sulle famiglie, sostenendo che la mancata adesione alla predetta polizza assicurativa, non permetterà la partecipazione a uscite didattiche / viaggi d’istruzione, ecc. (modus operandi illegittimo, poiché in palese contrasto con il vigente dettato normativo).

Ma davvero il personale e le famiglie hanno l’obbligo di pagare l’assicurazione annualmente proposta dalla scuola?

Il D.L. 90/2025 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 109 del 2025 ha reso strutturale a partire dall’a.s 2025/26, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale .

La misura prevede la totale copertura INAIL in relazione a infortuni e malattie professionali che si verificano durante le attività didattiche quali ad esempio laboratori, viaggi d’istruzione, uscite didattiche ed attività extracurricolari previste.

La tutela riguarda:

  • Studenti di ogni ordine e grado, inclusa la scuola dell’infanzia;
  • Studenti iscritti ad università, istituzioni AFAM, ITS Academy, percorsi IeFP, regionali e centri per adulti;
  • Docenti e personale ATA, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori ed assegnisti.

Per gli studenti, l’assicurazione copre infortuni sia all’interno degli spazi scolastici che nelle relative pertinenze, nonché, durante le visite d’istruzione.

Per il personale, la copertura è COMPLETA  e riguarda ogni attività svolta a fini lavorativi, inclusi gli infortuni in itinere. Quest’ultima tipologia è esclusa per gli studenti ad eccezione dei casi di alternanza scuola-lavoro, limitatamente al tragitto tra scuola e sede di lavoro

Allora ci chiediamo: perché pretendere dal personale scolastico e dagli alunni il pagamento di una polizza per infortuni per qualcosa già “istituzionalmente tutelata”?

Alla luce della normativa sopra specificata, il comportamento delle Istituzioni scolastiche appare non essere uniforme ma spesso si stipulano contratti con le compagnie assicurative che comprendono coperture globali e non solo quelle non previste dall’INAIL ( ad esempio danni a cose o persone )  

Questa sovrapposizione è un “aggravio di spesa” per i lavoratori ma anche per le famiglie.

Si invitano dunque i Dirigenti Scolastici a stipulare polizze con le compagnie assicurative, in estrema ratio, riguardanti esclusivamente ambiti non previsti dalla copertura INAIL, senza apportare dunque ulteriori inutili aggravi per lavoratori e famiglie.

Nessuna giustificazione, alla luce della normativa citata, puo’ essere addotta in relazione al divieto di partecipazione alle visite guidate spesso previsto dalle istituzioni scolastiche per gli alunni che non hanno pagato tale assicurazione.

Per qualunque comportamento illegittimo da parte del DS, vi invitiamo ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.
Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.