La legge 106/2025 ha apportato delle modifiche migliorative a quanto previsto dalla legge 104/92 riconoscendo, oltre ai diritti finora previsti, ulteriori benefici per i seguenti casi:

  • Art. 1: I dipendenti pubblici e privati con invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo NON RETRIBUITO di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi non computabili nell’anzianità di servizio né validi ai fini previdenziali. Hanno comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • Art. 2: I dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso RETRIBUITE per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Le stesse 10 ore e per le stesse motivazioni sono concesse per ciascun figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

I permessi usufruiti da un genitore, NON SCALANO le ore dell’altro genitore.

Le modalità operative per fruire di queste ore sono state definite dalla circolare INPS 152 DEL 19/12/2025