Con il Decreto 193 del 23/09/2026 il MIM ha fissato le tempistiche per il pensionamento del personale scolastico che potrà entrare in quiescenza dal 01/09/2027.

La richiesta va effettuata esclusivamente tramite il portale di ISTANZE ON LINE entro il 21 Ottobre 2026 secondo quanto indicato nella nota.

Ecco la TABELLA RIEPILOGATIVA secondo la quale:

SARANNO COLLOCATI IN PENSIONE OBBLIGATORIA D’UFFICIO:

TUTTI coloro che compiranno 67 anni ed un mese entro il 31 agosto 2027 ed hanno una contribuzione minima di 20 anni

POTRANNO PRESENTARE ISTANZA DI PENSIONAMENTO VOLONTARIO:

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA

–    67 anni ed 1 mese da compiere dal 1 settembre al 31 dicembre 2027 che hanno almeno 20 anni di contribuzione

REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA

–  Anzianità contributiva di 41 anni e 11 mesi per le donne e 42 anni e 11 mesi per gli uomini maturati tra il 1 settembre al 31 dicembre 2027.
Per coloro che svolgono attività gravose il requisito è diminuito dei un mese (insegnanti di scuola primaria o infanzia)

–    Quota 100 (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021) con minimo 62 anni di età e 38 di contributi

–   Quota 102 (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022) con minimo 64 anni di età e 38 di contributi

–   Quota 103 (pensione anticipata flessibile, requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2023) con minimo 62 anni di età e 41 di contributi

–   Quota 103 (pensione anticipata flessibile CALCOLATA INTERAMENTE CON SISTEMA CONTRIBUTIVO, con requisiti maturati entro il 2024) con minimo 62 anni di età e 41 di contributi

–   Quota 103 (pensione anticipata flessibile CALCOLATA INTERAMENTE CON SISTEMA CONTRIBUTIVO, con requisiti maturati entro 2025) con minimo 62 anni di età e 41 di contributi

ATTIVITÀ GRAVOSE: REQUISITI DIVERSI PER VECCHIAIA E PENSIONE ANTICIPATA

Per alcune categorie di lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti è prevista una disciplina differenziata. Tra le professioni gravose richiamate figurano gli insegnanti di scuola primaria e scuola dell’infanzia

PENSIONE DI VECCHIAIA A DOMANDA:

–  66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2027, con almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2027, per chi ha svolto attività gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci

–   67 anni entro il 31 dicembre 2027, sempre con almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2027, per chi ha svolto attività gravose per almeno sei anni negli ultimi sette.

OPZIONE DONNA

L’opzione donna non è stata aggiornata per il 2025 e per il 2026.

Restano però utilizzabili le finestre previste dalla normativa precedente per chi aveva già perfezionato i requisiti entro le date stabilite.

1) con 35 anni di contributi e 58 anni d’età anagrafica maturati entro il 31 dicembre 2021;

2) con 35 anni di contributi e 60 anni d’età anagrafica maturati entro il 31 dicembre 2022 (caregiver, invalide, ecc);

3) con 35 anni di contributi e 61 anni d’età anagrafica** maturati entro il 31 dicembre 2023 (caregiver, invalide, ecc);

4) con 35 anni di contributi e 61 anni d’età anagrafica** maturati entro il 31 dicembre 2024 (caregiver, invalide, ecc);


** è prevista la riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due.


Si invita chiunque fosse interessato a prendere appuntamento al sindacato tramite whatsapp per analizzare le singole posizioni

Con la nota 17034 del 10/09/2026 il MIM ha dato comunicazione della sottoscrizione con UniSalute del contratto di servizi assicurativi integrativi delle spese sanitarie rivolto a tutto il personale scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (annuale o fino al termine delle attività).

L’adesione è volontaria, da effettuare entro il 20 settembre 2026, e la durata della copertura è quadriennale, a decorrere dal 30/09/2026 fino al 29/09/2030.

Apparentemente una grande conquista, ma in realtà bisogna analizzare bene la situazione per poterla valutare meglio.

Proviamo a rispondere ad alcuni quesiti per chiarire alcuni dubbi

1) L’assicurazione è totalmente gratuita?

Si, l’Assicurazione è totalmente gratuita per chi sceglie di aderire entro il 20 settembre 2026.

L’adesione per il personale a Tempo Indeterminato ha una durata quadriennale, fino al 29/09/2030 (salvo interruzione anticipata del rapporto di lavoro ad esempio a seguito di pensionamento), periodo in cui non è previsto alcun onere da versare.

Per il personale con contratto a Tempo Determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto, l’iscrizione sarà valida esclusivamente per il periodo contrattualizzato e potrà essere rinnovata annualmente nel momento in cui, l’anno scolastico successivo, il lavoratore stipulerà ulteriore contratto (sempre che sia almeno al 30 giugno o al 31 agosto).

Per coloro che quest’anno stipuleranno contratto al 30 giugno o al 31 agosto successivamente alla data di scadenza dell’adesione (20 settembre 2026) o che, pur avendo tale contratto, riscontrino problemi nella piattaforma (legati principalmente all’allineamento dei dati), il MIM ha informalmente comunicato che verranno aperte altre finestre per permettere a tutti di aderire.

2) Conviene aderire?

Si, essendo una polizza totalmente gratuita.

Certamente una seria riflessione va fatta sull’origine dei fondi impiegati nonché sulla reale utilità dei servizi in convenzione.

3) Come si aderisce?

L’adesione va fatta esclusivamente ON LINE tramite il seguente link, autenticandosi con SPID, CIE o CNS:

https://share.google/m16XZljuqn3xsvSdW

4) Da dove derivano i fondi per la copertura assicurativa ed a quanto ammontano?

La copertura finanziaria dell’assicurazione è contenuta all’interno del DL 25/2025 convertito con la Legge 69/2025, confermato dalla Firma del Contratto Attuativo sottoscritto dal MIM dalla maggior parte dei sindacati rappresentativi del comparto Scuola.

Sono stanziati per il quadriennio in oggetto 320 MILIONI di euro (dunque una media di 80 milioni l’anno)“INTERAMENTE SOTTRATTI” AL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ed ai FONDI PER LE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO!

Dunque nessuna nuova risorsa economica!

In particolare per ciascuno dei quattro anni:

50 MILIONI sono stati “tolti” alle scuole dai capitoli riguardanti l’acquisto di materiali (come ad esempio carta per le fotocopie o carta igienica, etc…) e il finanziamento di progetti d’istituto;

15 MILIONI sono provenienti dai risparmi derivanti dalla riduzione dei docenti componenti le commissioni degli esami di Stato;

15 MILIONI derivanti da riduzioni di fondi speciali del MEF destinati al Ministero.

Considerato che i 320 MILIONI stanziati devono bastare per coprire per 4 anni una platea di circa 1 milione e 200 mila lavoratori, significa che è prevista una spesa media di circa 66 euro l’anno per ciascun potenziale beneficiario!

5) Cosa copre questa polizza?

Le coperture assicurative sono previste all’interno della guida ministeriale reperibile al seguente indirizzo:

https://www.mim.gov.it/documents/20182/7671974/Guida-piano-sanitario.pdf

INVITIAMO TUTTI A PRENDERNE VISIONE

6) Posso richiedere il RIMBORSO di visite specialistiche?

No, a meno che non siano presenti nella propria provincia di residenza enti privati convenzionati.

E non è comunque possibile richiedere in alcun caso rimborsi di Ticket o prestazioni erogate dal S.S.N.

E’ bene infatti sottolineare che l’assicurazione NON SI SOSTITUISCE IN ALCUN MODO AI SERVIZI OFFERTI DAL S.S.N., ma prevede alcune opzioni INTEGRATIVE che possono essere utili SOLAMENTE IN DETERMINATI CASI e solamente se ci si rivolge alle strutture PRIVATE convenzionate.

Non include in alcun modo, dunque, la possibilità di ridurre i tempi di attesa per le visite specialistiche, anzi, leggendo bene le indicazioni LE VISITE SPECIALISTICHE NON RIENTRANO PROPRIO NELLA COPERTURA ASSICURATIVA, e dunque restano totalmente a carico dell’iscritto (a parte eventi correlati a “GRANDE” intervento chirurgico oppure GRAVE EVENTO MORBOSO)

La polizza copre i costi (spesso non totali ma con franchigie a carico del lavoratore che arrivano fino al 15%) SOLO PER LE PRESTAZIONI FRUITE ALL’INTERNO DEGLI ENTI PRIVATI CONVENZIONATI!

Il rimborso di prestazioni autonomamente adite è previsto, come detto, esclusivamente se non esistono enti convenzionati nella provincia di residenza del lavoratore. Ma da un’attenta analisi degli enti convenzionati presenti nel sito di UniSalute, la copertura del territorio nazionale è quasi completamente garantita

7) Cosa fare per chiedere di volta in volta l’attivazione delle coperture assicurative?

Dal 30 settembre 2026, a tutti coloro che entro il 20 settembre hanno formalizzato l’adesione, sarà data la possibilità di registrarsi nel sito di UniSalute (sarà disponibile anche un’App) per gestire la propria posizione.

PRIMA di prenotare qualunque servizio previsto dalla polizza, bisognerà farsi autorizzare indicando tramite il sito o l’App Unisalute, la struttura privata convenzionata e il servizio richiesto.

Solo dopo l’autorizzazione si potrà procedere.

8) Posso dunque scegliere solamente tra le strutture private convenzionate?

Si, se voglio aderire alla copertura assicurativa. Ripetiamo, tranne che non siano strutture private convenzionate nella provincia di residenza. In questo caso ci si può rivolgere ad altri e chiedere il rimborso, SEMPRE PREVIA AUTORIZZAZIONE E SEMPRE ALL’INTERNO DEI MASSIMALI PREVISTI.

9) Perché non posso rivolgermi al SSN e chiedere il rimborso?

Le prestazioni erogate dal SSN, non sono assolutamente contemplate, né con riguardo al rimborso dell’eventuale Ticket, né per visite specialistiche e prestazioni effettuate in Intramoenia.

10) Assicurazione gratuita significa ottenere tutte le prestazioni senza alcun costo ?

Non esattamente! L’ADESIONE alla polizza è gratuita, ma per alcune prestazioni il sottoscrittore è tenuto a corrispondere un’integrazione sotto forma di franchigia o scoperto, secondo le condizioni e gli importi previsti dal piano sanitario.


Riflessioni finali

L’investimento di 320 Milioni di euro destinato all’assicurazione sanitaria per il personale scolastico, non utilizza risorse aggiuntive per il Welfare, ma è effettuato in gran parte tramite la sottrazione di fondi dalle risorse destinate al funzionamento delle scuole.

Riteniamo che una reale misura di Welfare non debba sottrarre fondi ma aggiungerli. Ancor più grave se pensiamo che i fondi sottratti vanno a ridurre i servizi pubblici scolastici, già in situazione di criticità strutturale.

In merito alla scelta poi di escludere la possibilità di adire alle coperture assicurative per prestazioni erogate dal S.S.N. è sicuramente una scelta non condivisibile! Si incentiva ulteriormente l’operato delle strutture private invece di potenziare i servizi pubblici!

320 Milioni sarebbero potuti essere un buon inizio per potenziare il S.S.N. e permettere un miglioramento delle prestazioni, contribuendo così realmente al miglioramento del Welfare e del benessere di tutti.

Per quanto riguarda la polizza in sé, si evidenziano pochissimi servizi realmente utili nel quotidiano, essendo escluse la stragrande maggioranza delle prestazioni indispensabili come ad esempio le visite specialistiche, prestazioni diagnostiche quali TAC, RADIOGRAFIE, ECG, RISONANZE MAGNETICHE etc. che, queste sì, sono di fondamentale importanza e comportano annualmente un esoso esborso, viste le impossibili ed a volte assurde tempistiche di prenotazione del S.S.N.

Non si comprende inoltre la motivazione per cui bisogna necessariamente rivolgersi agli enti privati convenzionati e non si possa richiedere rimborso (sempre nei limiti dei massimali previsti in polizza) per prestazioni sanitarie erogate dai propri medici di fiducia.

Dopo aver delineato caratteristiche e criticità, resta comunque il fatto che, essendo ormai “cosa fatta”, è bene sfruttare il più possibile tale assicurazione. E l’unico modo per farlo è LEGGERE ATTENTAMENTE LA GUIDA MINISTERIALE.

      L’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 stabilisce una nuova procedura per l’attribuzione ai docenti di ruolo nella scuola secondaria degli eventuali spezzoni orari disponibili nella scuola di titolarità A.S. 2026/27 (fino a 6 ore settimanali) da assegnare ai docenti come ore aggiuntive all’orario settimanale obbligatorio (fino ad un massimo di 24 ore settimanali).

      Scadenze

      Entro il 15 luglio il Dirigente Scolastico dovrà acquisire la disponibilità dei docenti titolari (compresi coloro che hanno ottenuto la mobilità per l’A.S. 2026/27) ad accettare ore aggiuntive all’orario di servizio per l’A.S. 2026/27.

      Entro il 20 luglio il Dirigente Scolastico ne invierà resoconto all’Ambito territoriale di riferimento.

      Chi può dare la disponibilità

      Tutti i docenti a tempo indeterminato titolari nell’A.S. 2026/27 forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento. Possono presentare domanda nella nuova scuola di titolarità anche i docenti che hanno ottenuto la mobilità per l’A.S. 2026/27

      Quali saranno gli spezzoni orari (fino a 6 ore) che potranno essere assegnati

      Dopo le Assegnazioni Provvisorie, eventuali spezzoni fino a 6 ore rimasti nella disponibilità della singola istituzione scolastica, potranno essere assegnati ai docenti che avranno fatto richiesta

      Ordine di assegnazione degli spezzoni orario (fino a 6 ore)

      Eventuali spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali restati nella disponibilità della scuola dopo le procedure di Assegnazione Provvisoria, saranno attribuiti dopo l’inizio dell’anno scolastico ai docenti in servizio nella scuola medesima (solo a seguito di loro disponibilità), forniti di specifica abilitazione o specializzazione nel seguente ordine prioritario:

      • prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
      • successivamente, al personale con contratto full time, prima a tempo indeterminato, poi a tempo determinato
      • convocazione da delle graduatorie di istituto di I e di II fascia.

      Le eventuali ulteriori ore residuate e non assegnate, potranno essere attribuite, nell’ordine di priorità sopra rappresentato, anche al personale in servizio nella scuola privo di abilitazione o specializzazione per lo specifico insegnamento, ma in possesso del prescritto titolo di studio.

      Il MUR, Ministero dell’Università e della Ricerca, in data 26 giugno 2026 ha finalmente pubblicato il decreto che autorizza le università a bandire i posti per i percorsi di Specializzazione al Sostegno dell’XI CICLO DEL TFA SOSTEGNO PER L’A.A. 2025/2026

      Il decreto fissa sia il numero dei posti che le date di svolgimento delle prove preselettive.

      • Scuola dell’Infanzia: 4.553 posti
      • Scuola Primaria: 11.698 posti
      • Scuola Secondaria di I Grado: 4.842 posti
      • Scuola Secondaria di II Grado: 9.148 posti

      La novità è rappresentata dal fatto che, rispetto a quanto previsto nel precedente decreto, sono stati autorizzati anche posti per la scuola secondaria di secondo grado.

      Ecco i posti autorizzati per ciascuna università:

      Il decreto ha fissato le date ufficiali, che si terranno nella mattina del mese di luglio 2026, suddivise per ordine di scuola per evitare sovrapposizioni:

      • 14 luglio 2026: Prove per la Scuola dell’Infanzia
      • 15 luglio 2026: Prove per la Scuola Primaria
      • 16 luglio 2026: Prove per la Scuola Secondaria di I Grado
      • 17 luglio 2026: Prove per la Scuola Secondaria di II Grado


      A giorni dunque si attendono i bandi delle singole università

      Altra novità viene rappresentata dalla possibilità di tenere lezioni di didattica a distanza

      Le Università potranno erogare fino al 20% delle attività didattiche in modalità telematica.



      Le attività di laboratorio e tirocinio, rimangono in presenza.

      Ai percorsi di specializzazione sono ammessi in soprannumero gli aspiranti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: 

      • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
      • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
      • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. Gli aspiranti, in questo caso, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione esclusivamente presso le sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie mediante specifiche convenzioni.

      Il decreto ha stabilito anche che i corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2027.

      Il Ministero ha comunicato che la domanda per l’iscrizione negli elenchi regionali sarà disponibile dal 6 al 25 maggio. 

      Clicca qui per conoscere cosa sono e chi può accedere

      La procedura di iscrizione sarà interamente ON LINE e si potrà accedere alla stessa o tramite la piattaforma “Concorsi e procedure selettive” oppure tramite apposito link da InPA.

      L’istanza sarà di semplice ed intuitiva compilazione: dopo aver inizialmente accettato le condizioni privacy e visualizzato i dati anagrafici, si potrà scegliere la regione (si potrà scegliere un’unica regione anche se si partecipa per più classi di concorso).

      Successivamente si apriranno le 5 sezioni:

      1. Procedure concorsuali per le quali si intende partecipare:
        compariranno in automatico tutte le classi di concorso in cui il candidato è risultato idoneo o vincitore. Per le procedure concorsuali non abilitanti, verrà chiesto di specificare se il candidato è in possesso dell’abilitazione in quella specifica classe di concorso (o in altra cdc “accorpata”) nonché la procedura con cui l’eventuale abilitazione è stata conseguita.
        Se il candidato ha superato, per la stessa classe di concorso, più di un concorso, il sistema in automatico riporterà il concorso per lui più vantaggioso, che non è quello in cui ha ottenuto un ponteggio più alto, bensì quello più “vecchio”, visto che l’ordine di priorità sarà legato alla cronologia dei concorsi.
      2. Titoli di preferenza:
        sono quelli standard, come ad esempio “lodevole servizio”, “figli a carico”,“invalidità”,“militare volontario”, etc…
      3. Titoli di riserva:
        NON VARRA’ COME RISERVA IL SERVIZIO CIVILE.
      4. altre dichiarazioni.
      5. Allegati: solo per titoli esteri non ancora convalidati.



      Sarà obbligatorio compilare quantomeno le sezioni 1 e 4.


      Potranno partecipare anche i vincitori dei concorsi che ad oggi non hanno ancora ottenuto il ruolo oppure che hanno rinunciato alla sede proposta.


      Come già sottolineato in altri articoli (clicca qui), si attingerà dagli Elenchi Regionari ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui le graduatorie concorsuali di TUTTI I CONCORSI (compreso PNRR3) non bastassero per coprire tutte le immissioni in ruolo di quella specifica regione.


      Si ipotizza dunque che per l’anno scolastico 2026/27 saranno pochi i posti disponibili per l’immissione in ruolo da Elenchi Regionali.

      Ci pervengono molte segnalazioni di docenti di ruolo ai quali il DS nega il diritto alla fruizione dei 3 giorni di permesso personale e/o dei 6 giorni di ferie, come permessi personali o familiari, richiesti allegando la prevista autocertificazione della motivazione.

      Si coglie l’occasione per analizzare la normativa.

      L’art. 15 comma 2 del CCNL Scuola 2006/09, tutt’oggi vigente in quanto mai abrogato dai CCNL successivi, recita: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

      Successivamente il CCNL 2019-2021 amplia la platea dei fruitori dei 3 gg di permesso personale retribuito permettendone la fruizione anche ai supplenti annuali con contratto al 31 agosto o al 30 giugno. Tuttavia, per i supplenti non è previsto automaticamente il riconoscimento della conversione delle ferie in ulteriori 6 giorni di permesso, come avviene per i docenti di ruolo: l’estensione riguarda esclusivamente i 3 giorni di permesso retribuito!

      Anche l’ARAN con la nota Id: 28393 (disponibile QUI), ha sempre confermato che i 6 giorni di ferie, se richiesti per motivi personali o familiari durante le attività didattiche, assumono la natura di permessi retribuiti e non sono soggetti a valutazione discrezionale del dirigente scolastico.

      Nella suddetta nota l’ARAN precisa che il personale docente ha diritto a 32 giorni di ferie per ciascun anno scolastico, da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
      “Durante la restante parte dell’anno, è comunque possibile richiedere fino a un massimo di 6 giornate di ferie per motivi personali o familiari, le quali, pur essendo formalmente ferie, sono considerate a tutti gli effetti permessi retribuiti, con piena tutela del diritto del docente.”

      Si richiama anche il Parere ARAN n. 2698 del 2 febbraio 2011 (disponibile QUI), rilasciato in risposta ad un quesito dell’USR Puglia, che ribadisce integralmente quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009.

      L’ARAN conferma che il secondo periodo del comma 2 consente al personale docente di fruire dei 6 giorni di ferie durante l’attività didattica con le medesime modalità (richiesta del dipendente) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) previsti per i tre giorni di permesso retribuito.

      Tale fruizione — precisa il parere — avviene indipendentemente dalle condizioni poste dall’art. 13, comma 9, sulle ferie, poiché i 6 giorni, una volta richiesti per motivi personali o familiari, assumono la natura giuridica di permessi retribuiti.

      Ne consegue che non è previsto alcun margine di discrezionalità da parte del dirigente scolastico: il DS non può valutare né sindacare il motivo addotto dal docente, né subordinare la concessione del permesso a criteri ulteriori rispetto alla norma contrattuale.

      Se dunque i 6 giorni di ferie vengono richiesti dal docente a Tempo Indeterminato con motivazione autocertificata e dopo aver già fruito dei 3 giorni di permesso personale e familiare, gli stessi rientrano all’interno dei diritti contrattuali previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 tutt’oggi vigente, e dunque devono essere considerati quali permessi per motivi personali o familiari. Ciò che li contraddistingue rispetto ai giorni di ferie “ordinari” previsti dall’art. 38 del CCNL 2019-21 (per i quali il docente non deve dare giustificazioni ma deve trovarsi il sostituto senza oneri per l’Amministrazione), è proprio il fatto che sono richiesti con motivazioni personali e/o familiari prodotte anche tramite autocertificazione.

      Dunque i 6 giorni di ferie fruibili durante le attività didattiche restano utilizzabili dai docenti a T.I. come permessi retribuiti, ai sensi dell’art. 15 comma 2, a due condizione:

      • che vengano richieste DOPO aver già fruito dei 3 giorni di permessi personali e familiari;
      • che vengano motivati, anche tramite autocertificazione.

      Numerosa e univoca è l’interpretazione giurisprudenziale che si evince dalle innumerevoli sentenze in merito.

      Il dirigente scolastico non può valutare, giudicare o sindacare la natura del motivo dichiarato, né richiedere prove aggiuntive e potrà sostituire il docente assente ANCHE CON ONERI PER L’AMMINISTRAZIONE (solo naturalmente se non riesce a farlo tramite l’utilizzo del personale in servizio – come ad esempio i docenti di potenziamento o i docenti con ore a disposizione o ore da recuperare)

      Anche il SIDI (Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione) riconosce ufficialmente, tramite il codice PE03 “PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI”, la possibilità per i docenti di ruolo di utilizzare sei giorni di ferie come permessi retribuiti, confermando così l’orientamento giurisprudenziale.

      Un aspetto fondamentale nella fruizione dei permessi retribuiti riguarda l’autocertificazione

      La normativa vigente è molto chiara: il docente ha diritto a richiedere tali giorni indicando un motivo personale o familiare, senza ulteriori limitazioni.
      Il motivo deve essere dichiarato, ma non deve essere documentato oltre l’autocertificazione. Qualunque motivazione è ammessa!

      Il Dirigente Scolastico non può in nessun caso entrare nel merito della motivazione, ma dovrà, secondo quanto indicato dall’ARAN nel parere Id: 34580 del 12/06/2025 (disponibile QUI) effettuare “la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata”.

      Il nodo giuridico non è la “valutazione del motivo”, ma la “verifica formale della documentazione”.

      Dunque il docente, all’interno dell’autocertificazione, dovrà essere il più possibile puntuale nel delinearne le motivazioni legate a bisogni personali e familiari (non basta specificare solamente “per motivi personali e familiari”) mentre il Dirigente Scolastico dovrà effettuare esclusivamente una valutazione della correttezza della presenza documentale, senza poter mai entrare nel merito dei motivi addotti.

      Scarica (QUI) il comunicato sindacale inviato a tutte le scuole.

      Cosa fare in caso di diniego da parte del dirigente scolastico

      Per qualunque illegittimo diniego da parte del DS, invitiamo i docenti ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it o un messaggio WhatsApp al 3286214117 in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.