Il Ministero dell’Università e della Ricerca con la Nota n. 4660 del 14 aprile 2026 ha avviato le procedure per i percorsi di specializzazione dell’XI ciclo del TFA sostegno.

La tempistica prevede l’inserimento da parte degli Atenei entro il 7 Maggio 2026 delle richieste di autorizzazione.

La distribuzione del fabbisogno evidenzia la seguente ripartizione:

Dall’analisi del fabbisogno elaborato dal Ministero, emergono le seguenti indicazioni:

  • POSTI ZERO per la scuola secondaria di secondo grado,
  • Molti più posti nelle regioni del Nord
  • Tantissimi posti per la scuola Primaria

Dopo il 7 Maggio 2026, il Ministero provvederà con l’analisi delle richieste provenienti dagli Atenei ed emetterà le autorizzazione con i relativi contingenti.

Successivamente gli Atenei potranno emanare i bandi.

Continuano le nostre vittorie nei tribunali di tutta Italia per la monetizzazione delle ferie non godute dei docenti precari.
L’ultima sentenza appena ottenuta dal nostro legale Avv. Cinzia Caruso emessa dal Tribunale di Catania in data 11/03/2026, ha riconosciuto più di 5000 euro al docente ricorrente, per 4 anni di ferie non godute!!!

Grazie alla tempestiva azione del nostro legale, le somme verranno corrisposte all’interno della busta paga di Maggio 2026.

Sono ormai centinaia i docenti precari che, ASSISTITI GRATUITAMENTE DAL NOSTRO SINDACATO, hanno visto riconosciuto il loro DIRITTO alla monetizzazione delle ferie non godute.

Se sei un docente che negli ultimi 10 ANNI ha avuto contratti fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) e che non ha goduto delle previste ferie maturate in quanto compensate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con i periodi di sospensione delle attività didattiche,

per vedere riconosciuto il tuo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

Monetizzazione delle ferie non godute

FERIE DOCENTI CON CONTRATTO AL 30 GIUGNO: CHIARIMENTI

LE FERIE NON GODUTE VANNO PAGATE ANCHE AI PRECARI. CONTINUANO LE CENTINAIA DI SENTENZE POSITIVE

Con la conversione in legge del Decreto PNRR 2026, vengono definitivamente istituiti gli Elenchi Regionali che permetteranno a tutti gli idonei dei concorsi dal 2020 in poi, di ambire al ruolo fin dal prossimo anno scolastico anche in regione diversa rispetto a quella di espletamento del concorso.

Ancora non si conoscono le date esatte ma pare ormai imminente la pubblicazione dell’Ordinanza che darà il via alla procedura.

Potranno presentare domanda di iscrizione agli Elenchi Regionali i candidati che hanno partecipato a una delle procedure concorsuali per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 la cui graduatoria definitiva sia stata pubblicata entro il 10 dicembre 2025, a condizione che:

  1. hanno superato sia la prova scritta che la prova orale con almeno 70/100. Per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali la procedura concorsuale ha previsto lo svolgimento della prova pratica nell’ambito della prova orale, il punteggio di riferimento è dato dalla media aritmetica della valutazione della prova pratica e del colloquio.
  2. non sono attualmente in possesso di contratto a tempo indeterminato o di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (anche in ruolo diverso da quello in cui ci si vorrebbe iscrivere negli elenchi).

    Gli aspiranti saranno graduati esclusivamente sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella prova orale (solo prova scritta per concorso straordinario 2020).

    Il concorso Straordinario bis 2022 è escluso in quanto non ha avuto una procedura selettiva con voto minimo.

    Si potrà scegliere una sola regione (anche diversa da quella dove è stato espletato il concorso) e si verrà inseriti in graduatoria non solo in base al proprio punteggio (somma di scritto ed orale) ma IN ORDINE CRONOLOGICO rispetto ai concorsi effettuati.

    Avranno priorità coloro che scelgono di rimanere nella stessa regione in cui hanno sostenuto il concorso.

    Gli Elenchi Regionali si aggiorneranno annualmente. Dunque ogni anno sarà possibile, volendo, cambiare regione.

    ORDINE DELLE IMMISSIONI IN RUOLO DAL 2026/27

    Ferma restando la suddivisione dei posti 50% GaE (se ancora esistenti) e 50% concorsi, l’assunzione da GM seguirà le seguenti regole:

    • vincitori concorso 2016 (se ce ne sono ancora per quella classe di concorso)
    • candidati idonei del concorso straordinario 2018 (se ci sono ancora candidati, e per l’aliquota prevista nel 2026/27)
    • vincitori del concorso ordinario 2020

    A seguire

    • vincitori concorso PNRR1 (fino ad esaurimento)
    • vincitori concorso PNRR2 (fino ad esaurimento)
    • vincitori concorso PNRR3

    A seguire

    • idonei 30% concorso PNRR1 (fino ad esaurimento)
    • idonei 30% concorso PNRR2 (fino ad esaurimento)
    • idonei 30% concorso PNRR3


    Solo nel caso in cui queste graduatorie non bastassero per coprire tutte le immissioni in ruolo, si procederà con l’immissione in ruolo dagli Elenchi Regionali.

    Avranno priorità (a prescindere dalla cronologia concorsuale) tutti coloro che si sono iscritti negli Elenchi Regionali della stessa regione dove hanno sostenuto il concorso, e poi tutti coloro (in ordine cronologico concorsuale) che provengono da altra regione.

    Se, esauriti tutti gli elenchi regionali, dovessero ulteriormente rimanere posti per l’immissione in ruolo su SOSTEGNO, si attingerà alle GPS 1 FASCIA SOSTEGNO ed eventualmente alle MINI CALL VELOCI.

    Il MIM ha pubblicato l’avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia (scarica qui).

    Dal 27 aprile 2026 (h. 9,00) all’11 maggio 2026 (h. 23,59), saranno dunque disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente.

    Tale procedura è riservata esclusivamente agli aspiranti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE).

    L’aspirante a supplenza può presentare domanda indicando sino a venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

    Gli aspiranti hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie di istituto, la stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. Per coloro che invece sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia deve coincidere con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze.

    Si ricorda infine che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27, “Per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.”

    Il Ministero ha emanato la nota n. 7766 del 26 marzo 2026 con le istruzioni operative per la riconferma anche per l’anno scolastico 2026/27 degli insegnanti di sostegno in servizio nel corrente anno stanno con contratto almeno al 30 giugno.

    La nota fa riferimento all’O.M. sull’aggiornamento delle GPS che all’art’13 dispone quanto previsto dal decreto 32 del 26 febbraio 2025 e cioè la conferma, anche per il biennio 2026/2028, dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie, al fine di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità.

    Possono essere confermati sia i docenti specializzati che prestano servizio con contratto a T.D. almeno al 30 giugno (indipendentemente dalla procedura di nomina, anche interpello), che i docenti non specializzati, se nominati da seconda fascia sostegno, oppure da graduatorie incrociate GAE o GPS.

    Restano esclusi i DOCENTI NON SPECIALIZZATI nominati da graduatorie di istituto o interpello e i DOCENTI TITOLARI DI SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

    Le tempistiche

    • entro il 31 maggio: la famiglia richiede la conferma;
    • entro il 15 giugno: il dirigente verifica i requisiti e comunica esito a docente e famiglia;
    • entro la stessa data il docente esprime la propria disponibilità, che comunque dovrà essere confermata all’atto della compilazione della domanda delle 150 preferenze.

    Dunque la disponibilità data dal docente, NON E’ DEFINITIVA, e lo stesso potrà scegliere successivamente se confermare o meno la scelta.

    Invece, se il docente non si dichiara disponibile entro il 15 giugno, non potrà più accedere alla conferma all’interno dell’istanza delle 150 preferenze.

    Cosa dovrà fare il docente che vuole essere riconfermato?

    Intanto, a seguito della richiesta dei genitori dell’alunno e della verifica dei requisiti effettuata dal DS, dovrà dare la propria disponibilità alla conferma entro il 15 giugno 2026.

    Successivamente, in fase di compilazione dell’istanza delle “150 preferenze”, dovrà riconfermare tale scelta.

    Se in base al proprio punteggio ed alle preferenze di sedi espresse all’interno della domanda, il docente sarà individuato nel “bollettino zero” (dunque il primo) quale destinatario di incarico in una qualunque delle sedi espresse, lo stesso riceverà l’incarico nella scuola dove ha confermato la propria disponibilità per la riconferma.

    Ciò, ricordiamo, esclusivamente per i docenti che sono individuati nel “bollettino zero”.

    Per chi non vi rientra, per punteggio o per sedi richieste, concorrerà normalmente nei bollettini successivi per l’attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate in domanda.

    E’ bene sottolineare che dall’A.S. 2026/27 l’algoritmo TORNERA’ INDIETRO e permetterà ai docenti che, pur avendo punteggio idoneo al conferimento dell’incarico, non avranno indicato in domanda sedi con posti disponibili al momento dell’emanazione del bollettino, di concorrere nei bollettini seguenti (senza dunque essere scavalcati come successo fino ad oggi) per le sedi inserite in domanda che dovessero avere successive disponibilità di posti.

    Ciò potrebbe succedere sia per posti resisi nuovamente disponibili a seguito di rinunce, che per nuove autorizzazioni.

    Questa nuova modalità di funzionamento dell’algoritmo vale sia per i posti di sostegno che per i posti comuni.

    Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza n. 44 del 12 marzo 2026 con cui avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/27.

    Presentazioni domande:
    – Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;
    – Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;
    – Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026.
    – Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.

    CHI NON PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

    • docenti trasferiti con domanda volontaria da meno di un triennio, soddisfatti nella domanda su una preferenza analitica (scuola specifica);
    • docenti neo-immessi in ruolo, destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto. Questi docenti sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova;
    • docenti con nomina a tempo determinato ai sensi del D.L. 44/2023: possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica dove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

    DEROGHE AI VINCOLI DI PERMANENZA TRIENNALE

    Pur rientrando all’interno del blocco triennale possono comunque presentare domanda di mobilità i docenti che, essendo in possesso di contratto a tempo indeterminato, rientrano in uno dei seguenti punti deroga:

    • Genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
    • Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (invalidità personale con percentuale superiore al 67% o con handicap art. 3 comma 3);
    • Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 (assistenza a persone con handicap grave) che rivestono la qualità di:
      • coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
      • padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
      • uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
      • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
      • parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
      • il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

    Con riferimento all’art 2, comma 6, del CCNI si segnalano le seguenti novità:

    – alla lettera a) la deroga ai vincoli di permanenza è stata prevista per i docenti che siano genitori di figlio minore di anni quattordici (NON PIU’ 16), ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità (nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).

    – è stata eliminata dal testo del CCNI la lettera e) relativa alla deroga prevista per i figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

    CCNI-mobilita_triennio-25_28_10-marzo

    Ordinanza-Ministeriale-Docenti-Educatori-e-ATA

    Nota_13-03-2026

    Da oggi, 09 marzo 2026, è disponibile l’accredito 2025/26 della Carta del Docente (con un importo decurtato del 30%!!!), più gli eventuali residui dell’anno precedente.

    Per poter ampliare infatti la platea degli aventi diritto estendendola anche ai docenti con contratto al 30 giugno, il MIM, invece di incrementare i fondi, ha “pensato bene” di far “pagare” tale estensione A TUTTI I DOCENTI DI RUOLO, decurtandone l’importo di accredito, ad invarianza di spesa.

    Se si considera poi anche l’inflazione annuale, visto che quei 500 euro erano stati stabiliti 10 anni fa, con la legge 107/2015, i fondi accreditati risultano avere ancor meno peso specifico.

    Cambiano anche le modalità di utilizzo delle somme che oltre ad essere utilizzate per attività di formazione e aggiornamento, acquisto libri e biglietti per cinema e/o teatro, LIMITANO l’utilizzo della stessa per l’acquisto di hardware e software!!! Infatti questi ultimi (hardware e software) potranno essere acquistati solamente OGNI 4 ANNI, a far data dal primo accredito a partire dal 2025/26.

    Dunque, dopo quest’anno, i docenti potranno utilizzare la carta docente per l’acquisto di PC, TABLET E SOFTWARE solamente tra 4 anni! Quest’aspetto, considerato il contesto di rapidissima evoluzione tecnologica, impedisce ai docenti di aggiornare i propri strumenti di lavoro e colpisce direttamente la qualità della didattica.

    Infatti l’art. 121 comma 1 della Legge 107/2015, come modificato dal DL 127/2025 afferma:

    A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l’acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale.”

    Pertanto, anche i docenti che negli anni passati hanno utilizzato la Carta del docente per l’acquisto di hardware o software rientrano nel nuovo quadro normativo: con le modifiche introdotte, potranno acquistare nuovamente Hardware e Software nell’A.S. 2025/26, per poi poterlo fare, successivamente, tra 4 anni (non vi è un limite numerico di PC, TABLET o SOFTWARE acquistabili nello stesso anno!).

    Per i docenti che non hanno accesso attualmente alla carta ma che lo avranno nei prossimi anni, l’anno di prima erogazione coinciderà con l’anno in cui riceveranno effettivamente la Carta.

    Quasi a voler mitigare tali limitazioni (realmente ingiustificabili!!!), il MIM ha previsto che con la carta del docente si possono acquistare anche servizi di trasporto (aerei, treni, bus …) e strumenti musicali.

    Le somme erogate, anche a seguito di sentenze, nell’anno scolastico 2025/26, se non spese in corso d’anno, potranno essere utilizzate anche nel successivo anno scolastico.

    Per “addolcire il boccone amaro” della decurtazione della somma, il MIM ha previsto un finanziamento alle scuole di 281 milioni di euro (fondi strutturali europei) da destinare in parte (161 milioni) per le attività di formazione dei docenti, in parte (120 milioni) per l’acquisto di prodotti informatici da mettere a disposizione in comodato d’uso del personale docente e ATA.

    Questo porterà le singole scuole ad un ulteriore sforzo burocratico per la gestione dell’acquisto delle strumentazioni informatiche (in osservanza delle complesse procedure per l’utilizzo dei fondi europei) nonché per la gestione dei comodati d’uso.

    Restano ancora esclusi dall’erogazione della carta, sia i docenti con contratti di supplenza breve, che TUTTO IL PERSONALE ATA.

    Il cambiamento principale nella valutazione dei titoli riguarda le certificazioni informatiche e la valutazione del punteggio delle abilitazioni degli ITP.

    Proviamo a fare chiarezza sui due punti:

    VALUTAZIONE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

    Le certificazioni già inserite nei precedenti bienni GPS restano valide secondo i punteggi delle precedenti Ordinanze e cioè:

    • 0,5 punti per ciascuna certificazione
    • Massimo 4 titoli valutabili
    • Punteggio complessivo massimo: 2 punti

    Questi punteggi restano acquisiti e concorrono al totale anche nel nuovo aggiornamento.


    Con la nuova tabella di valutazione titoli il MIM ha adesso innalzato il punteggio massimo valutabile per le certificazioni informatiche da 2 a 4 punti

    Tuttavia, i nuovi titoli informatici che posso essere inseriti sono esclusivamente le certificazioni rilasciate da enti accreditati ACCREDIA, con la seguente valutazione:

    • DigComp 2.2: 1 punto per ciascun titolo
    • DigCompEdu: 2 punti per ciascun titolo

    Il punteggio massimo complessivo resta fissato, dunque, a 4 punti, comprensivi anche delle certificazioni già eventualmente riconosciute nei precedenti bienni.

    Bisogna tuttavia fare una precisazione:

    Le certificazioni già inserite negli anni precedenti hanno valore ESCLUSIVAMENTE per le classi di concorso ed all’interno delle fasce in cui sono attualmente inserite.

    Se ad esempio un docente inserito in II fascia, ha conseguito l’abilitazione per la stessa cdc e dunque vuole inserirsi in I fascia, non potrà chiedere l’eventuale valutazione delle certificazioni informatiche precedentemente inserite in seconda fascia se non rilasciate da enti accreditati ACCREDIA.

    Chi si è inserito l’anno scorso negli elenchi aggiuntivi I FASCIA SOSTEGNO vedrà riconosciute, in questo aggiornamento, le certificazioni informatiche già inserite?

    Secondo il chiarimento fornito dal MIM, no!

    Il passaggio dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia viene trattato come “nuovo inserimento” e comporta una nuova compilazione della sezione dei titoli culturali. Di conseguenza, le certificazioni informatiche risultano valutabili solo se rilasciate da enti accreditati ACCREDIA.


    QUALI SONO LE NOVITA’ PER GLI ITP ?


    La tabella 5, relativa agli ITP, prevede ora nel titolo di accesso anche la voce A2, che consente l’attribuzione di punteggio aggiuntivo per abilitazioni conseguite tramite percorsi speciali o ai sensi del DPCM 2023.

    I docenti già inseriti in prima fascia per classi di concorso ITP dovranno, dunque, integrare la dichiarazione del titolo abilitante specificando la tipologia nel nuovo punto A2. Il sistema segnalerà automaticamente la necessità di completare questa informazione.

    Non è necessario aggiornare l’eventuale abilitazione già inserita nella tabella 7 (B1) per ottenere l’aggiornamento del punteggio: sarà sufficiente integrare il titolo di accesso nella tabella 5.



    Ecco il testo dell’Ordinanza GPS per il biennio 2026/28 e le tabelle valutazione titoli:

    SCARICA L’ ORDINANZA

    GPS 2026/2028: nuove regole sulle certificazioni informatiche. Valgono solo quelle rilasciate da enti riconosciuti da Accredia. Ecco punteggi, limiti e cosa cambia rispetto ai bienni precedenti.

    Tabelle Titoli

    A_1_infanzia e primaria prima fascia

    A_2_infanzia_e_primaria seconda fascia

    A_3_secondaria_di_I_e_II_grado_I_fascia

    A_4__secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_

    A_5_titoli_ITP_secondaria_di_I_e_II_grado_I_fascia

    A_6_titoli_ITP_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_

    A_7_titoli_I_fascia_SOS_

    A_8_titoli_II_fascia_SOS_

    A_9_Titoli_valutabili_personale_educativo_I_fascia_

    A_10_Titoli_valutabili_personale_educativo_II_fascia_

    Allegato B 1_Inf e prim_Riserve_OM GPS 2026_2028-signed

    Allegato B2_Secondaria_Riserve_OM GPS 2026_28_terza versione-signed

    Allegato C 1_Genere_Inf e prim_OM GPS 2026_2028-signed

    Allegato C2_Genere_Secondaria_Om GPS 2026_28_Terza versione-signed

    Consulta inoltre

    Allegato D1_Elenco_Enti_Certificatori

    Al personale docente e ATA spettano, per ciascun evento luttuoso, 3 giorni di permesso retribuito. Non c’è differenza tra personale di ruolo o a tempo determinato (anche con contratti di supplenza breve e saltuaria).

    Permessi per lutto: per chi spettano

    I giorni di permesso spettano per la perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.

    Per semplificare, i giorni spettano per la morte di:

    • coniuge;
    • parenti di primo grado: genitori, figli (naturali, adottati o affiliati), patrigno o la matrigna;
    • parenti di secondo grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli);
    • affini di primo grado: suoceri, generi e nuore;
    • tutti i conviventi stabili: a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica;

    Modalità e termini fruizione

    Non esiste un vero e proprio limite entro il quale i 3 giorni di permesso possono essere fruiti. Unica indicazione in merito è stata fornita dall’Aran (ID 28420 del 24/02/2021) che ha così risposto ad un preciso quesito:

    “l’utilizzo dovrà avvenire non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.”

    l Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale 138 del 27 gennaio 2026 che autorizza l’avvio dei corsi abilitanti relativi all’anno accademico 2025/26.

    Nell’Allegato A sono specificati con dettaglio i posti autorizzati ai diversi Atenei con la ripartizione tra le varie classi di concorso.

    L’Allegato B contiene invece la tabella di valutazione dei titoli valutabili.

    Riserva a favore dei docenti con almeno tre anni di servizio

    Dei posti autorizzati ed elencati nell’Allegato B, Il Decreto Ministeriale 137 del 26 gennaio 2026 ha stabilito che il 45% di posti sarà riservato ai docenti che hanno prestato 3 anni di servizio negli ultimi 5 nelle scuole statali o paritarie, di cui uno sulla specifica classe di concorso richiesta, nonché a favore dei docenti che hanno partecipato al concorso straordinario-bis (procedura di cui all’art. 59, comma 9-bis, decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021). Nell’ambito di questa quota il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

    Tali docenti avranno accesso ai percorsi da 30 CFU/CFA

    Per l’accesso ai suddetti corsi è prevista una selezione iniziale per Titoli e servizio per permettere di stilare una graduatoria ed individuare i docenti aventi diritto di accesso.

    Posti supplementari

    I vincitori dei concorsi PNRR sono direttamente ammessi senza selezione ed in numero aggiuntivo rispetto ai posti banditi.

    Modalità di svolgimento dei percorsi

    Modalità didattica: le attività, anche per l’anno accademico 2025/2026, potranno essere svolte telematicamente, in modalità sincrona, fino al 50% del totale, con eccezione dei tirocini e dei laboratori.

    Obbligo di frequenza: per l’accesso alla prova finale è richiesta la presenza almeno in misura pari al 70% di ogni attività formativa.

    Accesso ai corsi abilitanti per gli ITP: fino al 31 dicembre 2026 per i posti di insegnante tecnico pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente (ovvero i diplomi che fino ad oggi hanno dato accesso alle diverse classi di concorso + diplomi ITS).

    Sono in pubblicazione in questi giorni nei siti dei vari Atenei i bandi per l’accesso ai percorsi.

    Coloro che riusciranno ad immatricolarsi, potranno inserirsi con riserva nelle GPS 1 fascia per sciogliere poi la riserva a seguito del conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2026

    Documenti utili:

    decreto ministeriale 137 del 26 gennaio 2026 all a decreto riserva posti

    decreto ministeriale 138 del 27 gennaio 2026 autorizzazione posti e modalita di selezione per attivazione percorsi formazione iniziale docenti aa 2025 2026

    decreto ministeriale 138 del 27 gennaio 2026 allegato a

    decreto ministeriale 138 del 27 gennaio 2026 allegato b

    decreto ministeriale 137 del 26 gennaio 2026 riserva posti percorsi di formazione iniziale docenti aa 2025 2026