L’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 stabilisce una nuova procedura per l’attribuzione ai docenti di ruolo nella scuola secondaria degli eventuali spezzoni orari disponibili nella scuola di titolarità A.S. 2026/27 (fino a 6 ore settimanali) da assegnare ai docenti come ore aggiuntive all’orario settimanale obbligatorio (fino ad un massimo di 24 ore settimanali).

      Scadenze

      Entro il 15 luglio il Dirigente Scolastico dovrà acquisire la disponibilità dei docenti titolari (compresi coloro che hanno ottenuto la mobilità per l’A.S. 2026/27) ad accettare ore aggiuntive all’orario di servizio per l’A.S. 2026/27.

      Entro il 20 luglio il Dirigente Scolastico ne invierà resoconto all’Ambito territoriale di riferimento.

      Chi può dare la disponibilità

      Tutti i docenti a tempo indeterminato titolari nell’A.S. 2026/27 forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento. Possono presentare domanda nella nuova scuola di titolarità anche i docenti che hanno ottenuto la mobilità per l’A.S. 2026/27

      Quali saranno gli spezzoni orari (fino a 6 ore) che potranno essere assegnati

      Dopo le Assegnazioni Provvisorie, eventuali spezzoni fino a 6 ore rimasti nella disponibilità della singola istituzione scolastica, potranno essere assegnati ai docenti che avranno fatto richiesta

      Ordine di assegnazione degli spezzoni orario (fino a 6 ore)

      Eventuali spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali restati nella disponibilità della scuola dopo le procedure di Assegnazione Provvisoria, saranno attribuiti dopo l’inizio dell’anno scolastico ai docenti in servizio nella scuola medesima (solo a seguito di loro disponibilità), forniti di specifica abilitazione o specializzazione nel seguente ordine prioritario:

      • prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
      • successivamente, al personale con contratto full time, prima a tempo indeterminato, poi a tempo determinato
      • convocazione da delle graduatorie di istituto di I e di II fascia.

      Le eventuali ulteriori ore residuate e non assegnate, potranno essere attribuite, nell’ordine di priorità sopra rappresentato, anche al personale in servizio nella scuola privo di abilitazione o specializzazione per lo specifico insegnamento, ma in possesso del prescritto titolo di studio.

      Il MUR, Ministero dell’Università e della Ricerca, in data 26 giugno 2026 ha finalmente pubblicato il decreto che autorizza le università a bandire i posti per i percorsi di Specializzazione al Sostegno dell’XI CICLO DEL TFA SOSTEGNO PER L’A.A. 2025/2026

      Il decreto fissa sia il numero dei posti che le date di svolgimento delle prove preselettive.

      • Scuola dell’Infanzia: 4.553 posti
      • Scuola Primaria: 11.698 posti
      • Scuola Secondaria di I Grado: 4.842 posti
      • Scuola Secondaria di II Grado: 9.148 posti

      La novità è rappresentata dal fatto che, rispetto a quanto previsto nel precedente decreto, sono stati autorizzati anche posti per la scuola secondaria di secondo grado.

      Ecco i posti autorizzati per ciascuna università:

      Il decreto ha fissato le date ufficiali, che si terranno nella mattina del mese di luglio 2026, suddivise per ordine di scuola per evitare sovrapposizioni:

      • 14 luglio 2026: Prove per la Scuola dell’Infanzia
      • 15 luglio 2026: Prove per la Scuola Primaria
      • 16 luglio 2026: Prove per la Scuola Secondaria di I Grado
      • 17 luglio 2026: Prove per la Scuola Secondaria di II Grado


      A giorni dunque si attendono i bandi delle singole università

      Altra novità viene rappresentata dalla possibilità di tenere lezioni di didattica a distanza

      Le Università potranno erogare fino al 20% delle attività didattiche in modalità telematica.



      Le attività di laboratorio e tirocinio, rimangono in presenza.

      Ai percorsi di specializzazione sono ammessi in soprannumero gli aspiranti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: 

      • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
      • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
      • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. Gli aspiranti, in questo caso, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione esclusivamente presso le sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie mediante specifiche convenzioni.

      Il decreto ha stabilito anche che i corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2027.

      Il Ministero ha comunicato che la domanda per l’iscrizione negli elenchi regionali sarà disponibile dal 6 al 25 maggio. 

      Clicca qui per conoscere cosa sono e chi può accedere

      La procedura di iscrizione sarà interamente ON LINE e si potrà accedere alla stessa o tramite la piattaforma “Concorsi e procedure selettive” oppure tramite apposito link da InPA.

      L’istanza sarà di semplice ed intuitiva compilazione: dopo aver inizialmente accettato le condizioni privacy e visualizzato i dati anagrafici, si potrà scegliere la regione (si potrà scegliere un’unica regione anche se si partecipa per più classi di concorso).

      Successivamente si apriranno le 5 sezioni:

      1. Procedure concorsuali per le quali si intende partecipare:
        compariranno in automatico tutte le classi di concorso in cui il candidato è risultato idoneo o vincitore. Per le procedure concorsuali non abilitanti, verrà chiesto di specificare se il candidato è in possesso dell’abilitazione in quella specifica classe di concorso (o in altra cdc “accorpata”) nonché la procedura con cui l’eventuale abilitazione è stata conseguita.
        Se il candidato ha superato, per la stessa classe di concorso, più di un concorso, il sistema in automatico riporterà il concorso per lui più vantaggioso, che non è quello in cui ha ottenuto un ponteggio più alto, bensì quello più “vecchio”, visto che l’ordine di priorità sarà legato alla cronologia dei concorsi.
      2. Titoli di preferenza:
        sono quelli standard, come ad esempio “lodevole servizio”, “figli a carico”,“invalidità”,“militare volontario”, etc
      3. Titoli di riserva:
        NON VARRA’ COME RISERVA IL SERVIZIO CIVILE.
      4. altre dichiarazioni.
      5. Allegati: solo per titoli esteri non ancora convalidati.



      Sarà obbligatorio compilare quantomeno le sezioni 1 e 4.


      Potranno partecipare anche i vincitori dei concorsi che ad oggi non hanno ancora ottenuto il ruolo oppure che hanno rinunciato alla sede proposta.


      Come già sottolineato in altri articoli (clicca qui), si attingerà dagli Elenchi Regionari ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui le graduatorie concorsuali di TUTTI I CONCORSI (compreso PNRR3) non bastassero per coprire tutte le immissioni in ruolo di quella specifica regione.


      Si ipotizza dunque che per l’anno scolastico 2026/27 saranno pochi i posti disponibili per l’immissione in ruolo da Elenchi Regionali.

      Ci pervengono molte segnalazioni di docenti di ruolo ai quali il DS nega il diritto alla fruizione dei 3 giorni di permesso personale e/o dei 6 giorni di ferie, come permessi personali o familiari, richiesti allegando la prevista autocertificazione della motivazione.

      Si coglie l’occasione per analizzare la normativa.

      L’art. 15 comma 2 del CCNL Scuola 2006/09, tutt’oggi vigente in quanto mai abrogato dai CCNL successivi, recita: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

      Successivamente il CCNL 2019-2021 amplia la platea dei fruitori dei 3 gg di permesso personale retribuito permettendone la fruizione anche ai supplenti annuali con contratto al 31 agosto o al 30 giugno. Tuttavia, per i supplenti non è previsto automaticamente il riconoscimento della conversione delle ferie in ulteriori 6 giorni di permesso, come avviene per i docenti di ruolo: l’estensione riguarda esclusivamente i 3 giorni di permesso retribuito!

      Anche l’ARAN con la nota Id: 28393 (disponibile QUI), ha sempre confermato che i 6 giorni di ferie, se richiesti per motivi personali o familiari durante le attività didattiche, assumono la natura di permessi retribuiti e non sono soggetti a valutazione discrezionale del dirigente scolastico.

      Nella suddetta nota l’ARAN precisa che il personale docente ha diritto a 32 giorni di ferie per ciascun anno scolastico, da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
      “Durante la restante parte dell’anno, è comunque possibile richiedere fino a un massimo di 6 giornate di ferie per motivi personali o familiari, le quali, pur essendo formalmente ferie, sono considerate a tutti gli effetti permessi retribuiti, con piena tutela del diritto del docente.”

      Si richiama anche il Parere ARAN n. 2698 del 2 febbraio 2011 (disponibile QUI), rilasciato in risposta ad un quesito dell’USR Puglia, che ribadisce integralmente quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009.

      L’ARAN conferma che il secondo periodo del comma 2 consente al personale docente di fruire dei 6 giorni di ferie durante l’attività didattica con le medesime modalità (richiesta del dipendente) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) previsti per i tre giorni di permesso retribuito.

      Tale fruizione — precisa il parere — avviene indipendentemente dalle condizioni poste dall’art. 13, comma 9, sulle ferie, poiché i 6 giorni, una volta richiesti per motivi personali o familiari, assumono la natura giuridica di permessi retribuiti.

      Ne consegue che non è previsto alcun margine di discrezionalità da parte del dirigente scolastico: il DS non può valutare né sindacare il motivo addotto dal docente, né subordinare la concessione del permesso a criteri ulteriori rispetto alla norma contrattuale.

      Se dunque i 6 giorni di ferie vengono richiesti dal docente a Tempo Indeterminato con motivazione autocertificata e dopo aver già fruito dei 3 giorni di permesso personale e familiare, gli stessi rientrano all’interno dei diritti contrattuali previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 tutt’oggi vigente, e dunque devono essere considerati quali permessi per motivi personali o familiari. Ciò che li contraddistingue rispetto ai giorni di ferie “ordinari” previsti dall’art. 38 del CCNL 2019-21 (per i quali il docente non deve dare giustificazioni ma deve trovarsi il sostituto senza oneri per l’Amministrazione), è proprio il fatto che sono richiesti con motivazioni personali e/o familiari prodotte anche tramite autocertificazione.

      Dunque i 6 giorni di ferie fruibili durante le attività didattiche restano utilizzabili dai docenti a T.I. come permessi retribuiti, ai sensi dell’art. 15 comma 2, a due condizione:

      • che vengano richieste DOPO aver già fruito dei 3 giorni di permessi personali e familiari;
      • che vengano motivati, anche tramite autocertificazione.

      Numerosa e univoca è l’interpretazione giurisprudenziale che si evince dalle innumerevoli sentenze in merito.

      Il dirigente scolastico non può valutare, giudicare o sindacare la natura del motivo dichiarato, né richiedere prove aggiuntive e potrà sostituire il docente assente ANCHE CON ONERI PER L’AMMINISTRAZIONE (solo naturalmente se non riesce a farlo tramite l’utilizzo del personale in servizio – come ad esempio i docenti di potenziamento o i docenti con ore a disposizione o ore da recuperare)

      Anche il SIDI (Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione) riconosce ufficialmente, tramite il codice PE03 “PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI”, la possibilità per i docenti di ruolo di utilizzare sei giorni di ferie come permessi retribuiti, confermando così l’orientamento giurisprudenziale.

      Un aspetto fondamentale nella fruizione dei permessi retribuiti riguarda l’autocertificazione

      La normativa vigente è molto chiara: il docente ha diritto a richiedere tali giorni indicando un motivo personale o familiare, senza ulteriori limitazioni.
      Il motivo deve essere dichiarato, ma non deve essere documentato oltre l’autocertificazione. Qualunque motivazione è ammessa!

      Il Dirigente Scolastico non può in nessun caso entrare nel merito della motivazione, ma dovrà, secondo quanto indicato dall’ARAN nel parere Id: 34580 del 12/06/2025 (disponibile QUI) effettuare “la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata”.

      Il nodo giuridico non è la “valutazione del motivo”, ma la “verifica formale della documentazione”.

      Dunque il docente, all’interno dell’autocertificazione, dovrà essere il più possibile puntuale nel delinearne le motivazioni legate a bisogni personali e familiari (non basta specificare solamente “per motivi personali e familiari”) mentre il Dirigente Scolastico dovrà effettuare esclusivamente una valutazione della correttezza della presenza documentale, senza poter mai entrare nel merito dei motivi addotti.

      Scarica (QUI) il comunicato sindacale inviato a tutte le scuole.

      Cosa fare in caso di diniego da parte del dirigente scolastico

      Per qualunque illegittimo diniego da parte del DS, invitiamo i docenti ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it o un messaggio WhatsApp al 3286214117 in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.

      Il Ministero dell’Università e della Ricerca con la Nota n. 4660 del 14 aprile 2026 ha avviato le procedure per i percorsi di specializzazione dell’XI ciclo del TFA sostegno.

      La tempistica prevede l’inserimento da parte degli Atenei entro il 7 Maggio 2026 delle richieste di autorizzazione.

      La distribuzione del fabbisogno evidenzia la seguente ripartizione:

      Dall’analisi del fabbisogno elaborato dal Ministero, emergono le seguenti indicazioni:

      • POSTI ZERO per la scuola secondaria di secondo grado,
      • Molti più posti nelle regioni del Nord
      • Tantissimi posti per la scuola Primaria

      Dopo il 7 Maggio 2026, il Ministero provvederà con l’analisi delle richieste provenienti dagli Atenei ed emetterà le autorizzazione con i relativi contingenti.

      Successivamente gli Atenei potranno emanare i bandi.

      Continuano le nostre vittorie nei tribunali di tutta Italia per la monetizzazione delle ferie non godute dei docenti precari.
      L’ultima sentenza appena ottenuta dal nostro legale Avv. Cinzia Caruso emessa dal Tribunale di Catania in data 11/03/2026, ha riconosciuto più di 5000 euro al docente ricorrente, per 4 anni di ferie non godute!!!

      Grazie alla tempestiva azione del nostro legale, le somme verranno corrisposte all’interno della busta paga di Maggio 2026.

      Sono ormai centinaia i docenti precari che, ASSISTITI GRATUITAMENTE DAL NOSTRO SINDACATO, hanno visto riconosciuto il loro DIRITTO alla monetizzazione delle ferie non godute.

      Se sei un docente che negli ultimi 10 ANNI ha avuto contratti fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) e che non ha goduto delle previste ferie maturate in quanto compensate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con i periodi di sospensione delle attività didattiche,

      per vedere riconosciuto il tuo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

      Monetizzazione delle ferie non godute

      FERIE DOCENTI CON CONTRATTO AL 30 GIUGNO: CHIARIMENTI

      LE FERIE NON GODUTE VANNO PAGATE ANCHE AI PRECARI. CONTINUANO LE CENTINAIA DI SENTENZE POSITIVE