Il Ministero ha emanato la nota n. 7766 del 26 marzo 2026 con le istruzioni operative per la riconferma anche per l’anno scolastico 2026/27 degli insegnanti di sostegno in servizio nel corrente anno stanno con contratto almeno al 30 giugno.

La nota fa riferimento all’O.M. sull’aggiornamento delle GPS che all’art’13 dispone quanto previsto dal decreto 32 del 26 febbraio 2025 e cioè la conferma, anche per il biennio 2026/2028, dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie, al fine di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità.

Possono essere confermati sia i docenti specializzati che prestano servizio con contratto a T.D. almeno al 30 giugno (indipendentemente dalla procedura di nomina, anche interpello), che i docenti non specializzati, se nominati da seconda fascia sostegno, oppure da graduatorie incrociate GAE o GPS.

Restano esclusi i DOCENTI NON SPECIALIZZATI nominati da graduatorie di istituto o interpello e i DOCENTI TITOLARI DI SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE 

Le tempistiche

  • entro il 31 maggio: la famiglia richiede la conferma;
  • entro il 15 giugno: il dirigente verifica i requisiti e comunica esito a docente e famiglia;
  • entro la stessa data il docente esprime la propria disponibilità, che comunque dovrà essere confermata all’atto della compilazione della domanda delle 150 preferenze.

Dunque la disponibilità data dal docente, NON E’ DEFINITIVA, e lo stesso potrà scegliere successivamente se confermare o meno la scelta.

Invece, se il docente non si dichiara disponibile entro il 15 giugno, non potrà più accedere alla conferma all’interno dell’istanza delle 150 preferenze.

Cosa dovrà fare il docente che vuole essere riconfermato?

Intanto, a seguito della richiesta dei genitori dell’alunno e della verifica dei requisiti effettuata dal DS, dovrà dare la propria disponibilità alla conferma entro il 15 giugno 2026.

Successivamente, in fase di compilazione dell’istanza delle “150 preferenze”, dovrà riconfermare tale scelta.

Se in base al proprio punteggio ed alle preferenze di sedi espresse all’interno della domanda, il docente sarà individuato nel “bollettino zero” (dunque il primo) quale destinatario di incarico in una qualunque delle sedi espresse, lo stesso riceverà l’incarico nella scuola dove ha confermato la propria disponibilità per la riconferma.

Ciò, ricordiamo, esclusivamente per i docenti che sono individuati nel “bollettino zero”.

Per chi non vi rientra, per punteggio o per sedi richieste, concorrerà normalmente nei bollettini successivi per l’attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate in domanda.

E’ bene sottolineare che dall’A.S. 2026/27 l’algoritmo TORNERA’ INDIETRO e permetterà ai docenti che, pur avendo punteggio idoneo al conferimento dell’incarico, non avranno indicato in domanda sedi con posti disponibili al momento dell’emanazione del bollettino, di concorrere nei bollettini seguenti (senza dunque essere scavalcati come successo fino ad oggi) per le sedi inserite in domanda che dovessero avere successive disponibilità di posti.

Ciò potrebbe succedere sia per posti resisi nuovamente disponibili a seguito di rinunce, che per nuove autorizzazioni.

Questa nuova modalità di funzionamento dell’algoritmo vale sia per i posti di sostegno che per i posti comuni.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza n. 44 del 12 marzo 2026 con cui avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/27.

Presentazioni domande:
– Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;
– Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;
– Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026.
– Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.

CHI NON PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

  • docenti trasferiti con domanda volontaria da meno di un triennio, soddisfatti nella domanda su una preferenza analitica (scuola specifica);
  • docenti neo-immessi in ruolo, destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto. Questi docenti sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova;
  • docenti con nomina a tempo determinato ai sensi del D.L. 44/2023: possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica dove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

DEROGHE AI VINCOLI DI PERMANENZA TRIENNALE

Pur rientrando all’interno del blocco triennale possono comunque presentare domanda di mobilità i docenti che, essendo in possesso di contratto a tempo indeterminato, rientrano in uno dei seguenti punti deroga:

  • Genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  • Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (invalidità personale con percentuale superiore al 67% o con handicap art. 3 comma 3);
  • Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 (assistenza a persone con handicap grave) che rivestono la qualità di:
    • coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
    • padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    • uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    • parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
    • il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Con riferimento all’art 2, comma 6, del CCNI si segnalano le seguenti novità:

– alla lettera a) la deroga ai vincoli di permanenza è stata prevista per i docenti che siano genitori di figlio minore di anni quattordici (NON PIU’ 16), ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità (nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).

– è stata eliminata dal testo del CCNI la lettera e) relativa alla deroga prevista per i figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

CCNI-mobilita_triennio-25_28_10-marzo

Ordinanza-Ministeriale-Docenti-Educatori-e-ATA

Nota_13-03-2026

Da oggi, 09 marzo 2026, è disponibile l’accredito 2025/26 della Carta del Docente (con un importo decurtato del 30%!!!), più gli eventuali residui dell’anno precedente.

Per poter ampliare infatti la platea degli aventi diritto estendendola anche ai docenti con contratto al 30 giugno, il MIM, invece di incrementare i fondi, ha “pensato bene” di far “pagare” tale estensione A TUTTI I DOCENTI DI RUOLO, decurtandone l’importo di accredito, ad invarianza di spesa.

Se si considera poi anche l’inflazione annuale, visto che quei 500 euro erano stati stabiliti 10 anni fa, con la legge 107/2015, i fondi accreditati risultano avere ancor meno peso specifico.

Cambiano anche le modalità di utilizzo delle somme che oltre ad essere utilizzate per attività di formazione e aggiornamento, acquisto libri e biglietti per cinema e/o teatro, LIMITANO l’utilizzo della stessa per l’acquisto di hardware e software!!! Infatti questi ultimi (hardware e software) potranno essere acquistati solamente OGNI 4 ANNI, a far data dal primo accredito a partire dal 2025/26.

Dunque, dopo quest’anno, i docenti potranno utilizzare la carta docente per l’acquisto di PC, TABLET E SOFTWARE solamente tra 4 anni! Quest’aspetto, considerato il contesto di rapidissima evoluzione tecnologica, impedisce ai docenti di aggiornare i propri strumenti di lavoro e colpisce direttamente la qualità della didattica.

Infatti l’art. 121 comma 1 della Legge 107/2015, come modificato dal DL 127/2025 afferma:

A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l’acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale.”

Pertanto, anche i docenti che negli anni passati hanno utilizzato la Carta del docente per l’acquisto di hardware o software rientrano nel nuovo quadro normativo: con le modifiche introdotte, potranno acquistare nuovamente Hardware e Software nell’A.S. 2025/26, per poi poterlo fare, successivamente, tra 4 anni (non vi è un limite numerico di PC, TABLET o SOFTWARE acquistabili nello stesso anno!).

Per i docenti che non hanno accesso attualmente alla carta ma che lo avranno nei prossimi anni, l’anno di prima erogazione coinciderà con l’anno in cui riceveranno effettivamente la Carta.

Quasi a voler mitigare tali limitazioni (realmente ingiustificabili!!!), il MIM ha previsto che con la carta del docente si possono acquistare anche servizi di trasporto (aerei, treni, bus …) e strumenti musicali.

Le somme erogate, anche a seguito di sentenze, nell’anno scolastico 2025/26, se non spese in corso d’anno, potranno essere utilizzate anche nel successivo anno scolastico.

Per “addolcire il boccone amaro” della decurtazione della somma, il MIM ha previsto un finanziamento alle scuole di 281 milioni di euro (fondi strutturali europei) da destinare in parte (161 milioni) per le attività di formazione dei docenti, in parte (120 milioni) per l’acquisto di prodotti informatici da mettere a disposizione in comodato d’uso del personale docente e ATA.

Questo porterà le singole scuole ad un ulteriore sforzo burocratico per la gestione dell’acquisto delle strumentazioni informatiche (in osservanza delle complesse procedure per l’utilizzo dei fondi europei) nonché per la gestione dei comodati d’uso.

Restano ancora esclusi dall’erogazione della carta, sia i docenti con contratti di supplenza breve, che TUTTO IL PERSONALE ATA.

Il cambiamento principale nella valutazione dei titoli riguarda le certificazioni informatiche e la valutazione del punteggio delle abilitazioni degli ITP.

Proviamo a fare chiarezza sui due punti:

VALUTAZIONE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Le certificazioni già inserite nei precedenti bienni GPS restano valide secondo i punteggi delle precedenti Ordinanze e cioè:

  • 0,5 punti per ciascuna certificazione
  • Massimo 4 titoli valutabili
  • Punteggio complessivo massimo: 2 punti

Questi punteggi restano acquisiti e concorrono al totale anche nel nuovo aggiornamento.


Con la nuova tabella di valutazione titoli il MIM ha adesso innalzato il punteggio massimo valutabile per le certificazioni informatiche da 2 a 4 punti

Tuttavia, i nuovi titoli informatici che posso essere inseriti sono esclusivamente le certificazioni rilasciate da enti accreditati ACCREDIA, con la seguente valutazione:

  • DigComp 2.2: 1 punto per ciascun titolo
  • DigCompEdu: 2 punti per ciascun titolo

Il punteggio massimo complessivo resta fissato, dunque, a 4 punti, comprensivi anche delle certificazioni già eventualmente riconosciute nei precedenti bienni.

Bisogna tuttavia fare una precisazione:

Le certificazioni già inserite negli anni precedenti hanno valore ESCLUSIVAMENTE per le classi di concorso ed all’interno delle fasce in cui sono attualmente inserite.

Se ad esempio un docente inserito in II fascia, ha conseguito l’abilitazione per la stessa cdc e dunque vuole inserirsi in I fascia, non potrà chiedere l’eventuale valutazione delle certificazioni informatiche precedentemente inserite in seconda fascia se non rilasciate da enti accreditati ACCREDIA.

Chi si è inserito l’anno scorso negli elenchi aggiuntivi I FASCIA SOSTEGNO vedrà riconosciute, in questo aggiornamento, le certificazioni informatiche già inserite?

Secondo il chiarimento fornito dal MIM, no!

Il passaggio dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia viene trattato come “nuovo inserimento” e comporta una nuova compilazione della sezione dei titoli culturali. Di conseguenza, le certificazioni informatiche risultano valutabili solo se rilasciate da enti accreditati ACCREDIA.


QUALI SONO LE NOVITA’ PER GLI ITP ?


La tabella 5, relativa agli ITP, prevede ora nel titolo di accesso anche la voce A2, che consente l’attribuzione di punteggio aggiuntivo per abilitazioni conseguite tramite percorsi speciali o ai sensi del DPCM 2023.

I docenti già inseriti in prima fascia per classi di concorso ITP dovranno, dunque, integrare la dichiarazione del titolo abilitante specificando la tipologia nel nuovo punto A2. Il sistema segnalerà automaticamente la necessità di completare questa informazione.

Non è necessario aggiornare l’eventuale abilitazione già inserita nella tabella 7 (B1) per ottenere l’aggiornamento del punteggio: sarà sufficiente integrare il titolo di accesso nella tabella 5.



Ecco il testo dell’Ordinanza GPS per il biennio 2026/28 e le tabelle valutazione titoli:

SCARICA L’ ORDINANZA

GPS 2026/2028: nuove regole sulle certificazioni informatiche. Valgono solo quelle rilasciate da enti riconosciuti da Accredia. Ecco punteggi, limiti e cosa cambia rispetto ai bienni precedenti.

Tabelle Titoli

A_1_infanzia e primaria prima fascia

A_2_infanzia_e_primaria seconda fascia

A_3_secondaria_di_I_e_II_grado_I_fascia

A_4__secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_

A_5_titoli_ITP_secondaria_di_I_e_II_grado_I_fascia

A_6_titoli_ITP_secondaria_di_I_e_II_grado_II_fascia_

A_7_titoli_I_fascia_SOS_

A_8_titoli_II_fascia_SOS_

A_9_Titoli_valutabili_personale_educativo_I_fascia_

A_10_Titoli_valutabili_personale_educativo_II_fascia_

Allegato B 1_Inf e prim_Riserve_OM GPS 2026_2028-signed

Allegato B2_Secondaria_Riserve_OM GPS 2026_28_terza versione-signed

Allegato C 1_Genere_Inf e prim_OM GPS 2026_2028-signed

Allegato C2_Genere_Secondaria_Om GPS 2026_28_Terza versione-signed

Consulta inoltre

Allegato D1_Elenco_Enti_Certificatori

Al personale docente e ATA spettano, per ciascun evento luttuoso, 3 giorni di permesso retribuito. Non c’è differenza tra personale di ruolo o a tempo determinato (anche con contratti di supplenza breve e saltuaria).

Permessi per lutto: per chi spettano

I giorni di permesso spettano per la perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.

Per semplificare, i giorni spettano per la morte di:

  • coniuge;
  • parenti di primo grado: genitori, figli (naturali, adottati o affiliati), patrigno o la matrigna;
  • parenti di secondo grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli);
  • affini di primo grado: suoceri, generi e nuore;
  • tutti i conviventi stabili: a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica;

Modalità e termini fruizione

Non esiste un vero e proprio limite entro il quale i 3 giorni di permesso possono essere fruiti. Unica indicazione in merito è stata fornita dall’Aran (ID 28420 del 24/02/2021) che ha così risposto ad un preciso quesito:

“l’utilizzo dovrà avvenire non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.”

l Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il Decreto Ministeriale 138 del 27 gennaio 2026 che autorizza l’avvio dei corsi abilitanti relativi all’anno accademico 2025/26.

Nell’Allegato A sono specificati con dettaglio i posti autorizzati ai diversi Atenei con la ripartizione tra le varie classi di concorso.

L’Allegato B contiene invece la tabella di valutazione dei titoli valutabili.

Riserva a favore dei docenti con almeno tre anni di servizio

Dei posti autorizzati ed elencati nell’Allegato B, Il Decreto Ministeriale 137 del 26 gennaio 2026 ha stabilito che il 45% di posti sarà riservato ai docenti che hanno prestato 3 anni di servizio negli ultimi 5 nelle scuole statali o paritarie, di cui uno sulla specifica classe di concorso richiesta, nonché a favore dei docenti che hanno partecipato al concorso straordinario-bis (procedura di cui all’art. 59, comma 9-bis, decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021). Nell’ambito di questa quota il 5% è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

Tali docenti avranno accesso ai percorsi da 30 CFU/CFA

Per l’accesso ai suddetti corsi è prevista una selezione iniziale per Titoli e servizio per permettere di stilare una graduatoria ed individuare i docenti aventi diritto di accesso.

Posti supplementari

I vincitori dei concorsi PNRR sono direttamente ammessi senza selezione ed in numero aggiuntivo rispetto ai posti banditi.

Modalità di svolgimento dei percorsi

Modalità didattica: le attività, anche per l’anno accademico 2025/2026, potranno essere svolte telematicamente, in modalità sincrona, fino al 50% del totale, con eccezione dei tirocini e dei laboratori.

Obbligo di frequenza: per l’accesso alla prova finale è richiesta la presenza almeno in misura pari al 70% di ogni attività formativa.

Accesso ai corsi abilitanti per gli ITP: fino al 31 dicembre 2026 per i posti di insegnante tecnico pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente (ovvero i diplomi che fino ad oggi hanno dato accesso alle diverse classi di concorso + diplomi ITS).

Sono in pubblicazione in questi giorni nei siti dei vari Atenei i bandi per l’accesso ai percorsi.

Coloro che riusciranno ad immatricolarsi, potranno inserirsi con riserva nelle GPS 1 fascia per sciogliere poi la riserva a seguito del conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2026

Documenti utili:

decreto ministeriale 137 del 26 gennaio 2026 all a decreto riserva posti

decreto ministeriale 138 del 27 gennaio 2026 autorizzazione posti e modalita di selezione per attivazione percorsi formazione iniziale docenti aa 2025 2026

decreto ministeriale 138 del 27 gennaio 2026 allegato a

decreto ministeriale 138 del 27 gennaio 2026 allegato b

decreto ministeriale 137 del 26 gennaio 2026 riserva posti percorsi di formazione iniziale docenti aa 2025 2026

Ci pervengono numerose segnalazioni da parte di supplenti precari (docenti ed ATA) che denunciano il mancato rispetto della normativa inerente la contrattualizzazione del sabato e della domenica ricadenti tra due due diversi contratti di supplenza continuativi in sostituzione della stessa persona.

La problematica si inquadra all’intero di una vasta casistica che di seguito andremo ad analizzare.

Spesso capita che docenti ed ATA vengano chiamati per supplenze brevi in sostituzione di personale assente prestando servizio fino al venerdì, per poi essere richiamati il lunedì successivo, sempre in sostituzione della stessa persona. Una situazione, questa, che frequentemente è gestita in modo errato dalle scuole, con la conseguente lesione dei diritti dei lavoratori.

Infatti, con particolare riferimento alla gestione contrattuale di supplenze brevi consecutive effettuate in sostituzione della stessa persona ma intervallate solamente da giorni non lavorativi della settimana quali il giorno libero o i giorni festivi, la procedura di gestione amministrativa è talmente articolata che spesso le scuole, per mancata conoscenza normativa o per “scarsa volontà”, preferiscono in modo sbrigativo non riconoscere quanto di diritto spetta ai supplenti.

PROPRIO PER QUESTO IL NOSTRO SINDACATO STA PROVVEDENDO AD INVIARE DIFFIDA A TUTTI I DIRIGENTI PER CHIARIRE ANCHE LE MODALITA’ AMMINISTRATIVE PER GESTIRE TALI CASISTICHE

Scarica qui la diffida

Secondo quanto previsto dell’O.M. per le supplenze del personale docente ed ATA pubblicata ogni anno scolastico che, all’interno delle disposizioni comuni, recita:

“ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”,

risulta chiaro che se l’assenza del titolare inizialmente prevista fino al giorno prima del proprio giorno libero(che può essere il sabato nelle scuole che adottano la settimana corta o un qualunque altro giorno nelle scuole che non la adottano)o di un giorno festivo (che può essere la domenica come anche un qualunque altro giorno festivo previsto da calendario nazionale), riprende il giorno successivo agli stessi, tali giorni non lavorativi, devono essere riconosciuti al supplente, avendo questi diritto alla proroga “a decorrere dalla scadenza del precedente contratto”.

Ne consegue che, anche nel caso in cui il titolare assente non dovesse coprire con l’assenza i giorni non lavorativi (giorno libero o giorni festivi), ma risultasse assente sia il giorno precedente che quello successivo (anche cambiando tipologia di assenza), al supplente spetta PROROGA e dunque il computo giuridico ed economico di tutti i giorni.

Proviamo a fare dunque degli esempi pratici, anche per chiarire le procedure che le scuole devono seguire:

PRIMO ESEMPIO PRATICO

Se il titolare si assenta senza soluzione di continuità (con più comunicazioni consecutive), includendo nell’assenza anche tutti gli eventuali suoi giorni liberi o giorni festivi, la scuola deve procedere a stipulare i contratti di proroga senza alcun periodo interruttivo!!!

SECONDO ESEMPIO PRATICO

In una scuola che adotta la settimana corta, un docente o un ATA sostituisce il titolare assente inizialmente dal lunedì al venerdì (svolgendo tutto il proprio orario settimanale nei 5 giorni di servizio), per proseguire poi il lunedì successivo in sostituzione della stessa persona che comunica ulteriore assenza (indipendentemente dal cambio o meno della motivazione).
Ipotizziamo però che il titolare non copra l’assenza nei giorni di sabato e domenica.

Questi giorni spettano comunque al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

TERZO ESEMPIO PRATICO

In una scuola che NON adotta la settimana corta, un docente o un ATA sostituisce il titolare assente inizialmente dal lunedì al sabato (svolgendo tutto il proprio orario settimanale) per poi essere richiamato il lunedì successivo a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato sempre dalla stessa persona.

La Domenica spetta al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

QUARTO ESEMPIO PRATICO

In una scuola che NON adotta la settimana corta, un docente sostituisce il titolare assente inizialmente fino al giorno prima del suo giorno libero (infrasettimanale) per essere poi richiamato il giorno successivo a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato sempre dalla stessa persona.

Il giorno libero infrasettimanale spetta al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

QUINTO ESEMPIO PRATICO

Questo è un caso concreto che potrebbe succedere durante il corrente anno scolastico, visto che il 1 Maggio 2026 cade di venerdì ed è un giorno festivo.

In una scuola che adotta la settimana corta, ipotizziamo che un docente sostituisca il titolare assente inizialmente fino al 30 Aprile per poi essere richiamato giorno 4 Maggio a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato della stessa persona.
Essendo i giorni intercorsi tra la fine del primo contratto e l’inizio del successivo tutti o festivi (1 Maggio e domenica 3 Maggio) o Giorno Libero (sabato 2 Maggio),

Questi giorni spettano comunque al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

TALI ESEMPI NON SONO DA RITENERSI ESAUSTIVI, MA SOLO DEI RIFERIMENTI PRATICI RIGUARDANTI ALCUNE CASISTICHE CONCRETE.

Si sottolinea che quanto sopra delineato ha valore esclusivamente in riferimento ai giorni festivi o liberi.

Altra modalità di gestione, infatti, riguarda i docenti in relazione al computo dei periodi di sospensione dell’attività didattica (Natale, Pasqua, chiusura per calamità naturali, chiusura per elezioni, etc.) la cui normativa di riferimento è l’art. 40 comma 3 del CCNL 2006/09, mai abrogato, che così recita:

“qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

Per qualunque comportamento illegittimo da parte delle scuola, Vi invitiamo ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it o un messaggio WhatsApp al 3286214117 in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.

Ci pervengono numerose segnalazioni da parte dei docenti che riguardano comportamenti illeciti da parte di molti Dirigenti Scolastici che li obbligano a rimanere in classe anche in assenza di alunni oppure ad allontanarsi per poi recuperare quelle ore non svolte.

Si coglie l’occasione per sottolineare che nel caso di un’assenza di tutti gli studenti di una classe, il docente in servizio, vista l’impossibilità di effettuare le sue ore di lezione, dopo aver registrato sul registro in tempo reale le assenze degli studenti e dopo aver comunicato ai collaboratori del Dirigente scolastico tale situazione, hanno l’obbligo di effettuare eventuali sostituzioni di colleghi assenti in altre classi. Nel caso in cui non vi siano sostituzioni da fare, non avendo altri obblighi per quelle ore di servizio, possono allontanarsi da scuola, previa comunicazione al Dirigente da inviare via PEC o protocollare in segreteria.

E’ utile specificare che il docente non deve recuperare le ore non svolte a causa dell’assenza degli alunni della classe in quanto giuridicamente è oggettivamente impossibilitato a svolgere il servizio per cause non attribuibili al proprio volere.

Dunque, in caso di assenza di tutti gli alunni dalla classe, qualsiasi sia il motivo (sciopero, assenza collettiva, manifestazione, visita guidata, uscita didattica, viaggio di Istruzione…)  il docente si avvale dell’art. 1256 del Codice Civile in cui è chiaramente scritto: “Il prestatore di lavoro è liberato dalla prestazione quando questa diventa impossibile”.

Proprio per questo, tali ore non svolte non sono da recuperare.

Il Dirigente scolastico non può obbligare il docente senza alunni a permanere a scuola per tutto l’orario di servizio a “non fare nulla” o a effettuare altre prestazioni che ricadono all’interno delle “attività funzionali all’insegnamento”, attività che vanno effettuate in orario extracurricolare e ricadenti, come previsto dal CCNL, all’interno del tetto massimo delle 40+40 ore annue .

Si invitano dunque tutti i Dirigenti Scolastici ad attenersi alla normativa per non incorrere in inutili contenziosi.

Per qualunque comportamento illegittimo da parte dei DS, invitiamo i docenti ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.

Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

La legge 106/2025 ha apportato delle modifiche migliorative a quanto previsto dalla legge 104/92 riconoscendo, oltre ai diritti finora previsti, ulteriori benefici per i seguenti casi:

  • Art. 1: I dipendenti pubblici e privati con invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo NON RETRIBUITO di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi non computabili nell’anzianità di servizio né validi ai fini previdenziali. Hanno comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • Art. 2: I dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso RETRIBUITE per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Le stesse 10 ore e per le stesse motivazioni sono concesse per ciascun figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

I permessi usufruiti da un genitore, NON SCALANO le ore dell’altro genitore.

Le modalità operative per fruire di queste ore sono state definite dalla circolare INPS 152 DEL 19/12/2025

CONGEDO PARENTALE

Con legge di Bilancio 2026 si attua una modifica significativa alla disciplina del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il congedo parentale può essere usufruito dai genitori entro la data del compimento del 14° anno del figlio, innalzando così di due anni il limite precedente.

Resta inalterato il trattamento economico.

Durata e lato economico:

resta fermo il limite complessivo massimo (da dividere tra i due genitori) di dieci mesi di congedo parentale, elevabile a undici nel caso in cui il padre usufruisca di almeno tre mesi continuativi o frazionati.

La riforma conferma la struttura già nota della ripartizione dei periodi di congedo, sempre all’interno del tetto massimo cumulativo sopra citato:

– alla madre lavoratrice spettano fino a sei mesi, (oltre il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi);

– al padre lavoratore spettano fino a sei mesi, elevabili a sette in presenza delle condizioni previste dalla legge (oltre il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni fruibili anche frazionati a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento del 5° mese del figlio);

– al genitore unico o al genitore affidatario esclusivo spetta un periodo massimo di undici mesi.

In tale periodo la RETRIBUZIONE per il personale scolastico, considerando il tetto cumulativo dei 10 mesi innalzabili agli unici, è la seguente (indipendentemente se fruito dal padre o dalla madre):

PRIMO MESE 100%

DAL SECONDO AL NONO MESE 30%

DECIMO ed eventualmente UNDICESIMO MESE NON SONO RETRIBUITI. Tuttavia se il reddito personale del genitore che lo richiede è inferiore a 2.5 volte il trattamento lordo minimo di pensione INPS (trattamento annuo che cambia di anno in anno e per il 2025 è fissato a 7.844,20 €), viene RETRIBUITO AL 30 %.

Le leggi di bilancio degli ultimi hanno poi apportato dei miglioramenti retributivi in relazione al pagamento del congedo per figli nati dal 2022 in poi FRUITO ENTRO IL COMPIMENTO DEL SESTO ANNO DI VITA DEL FIGLIO. In particolare, attualmente, sono ancora in vigore i seguenti parametri per il settore pubblico:

  1. La legge di bilancio 2023 ha previsto che se il congedo OBBLIGATORIO di maternità/paternità sia terminato dopo il 31/12/2022, si ha diritto al pagamento all’80% del SECONDO mese di congedo parentale.
  2. La legge di bilancio 2025 ha previsto che se il congedo OBBLIGATORIO di maternità/paternità sia terminato dopo il 31/12/2023, si ha diritto al pagamento all’80% del SECONDO e del TERZO mese di congedo parentale.

PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE PER FIGLI MINORI CON DISABILITA’ GRAVE

La legge di Bilancio 2026 interviene anche sul prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con disabilità grave.

Il diritto al prolungamento del congedo parentale viene ora riconosciuto fino al compimento del quattordicesimo anno di età del bambino, anziché nei limiti più ristretti precedentemente previsti.

Il periodo massimo complessivo di astensione dal lavoro, comprensivo del congedo parentale ordinario, resta fissato in tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore, ed è RETRIBUITO AL 30%.

CONGEDO PARENTALE PER FIGLI AFFIDATI O ADOTTATI

ll legge di Bilancio 2026, prevede che:

– il congedo parentale spetta indipendentemente dall’età del minore;

– esso può essere fruito entro i quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Anche il diritto all’indennità segue lo stesso arco temporale, rafforzando l’equiparazione tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva o affidataria.

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

In merito al congedo per malattia del figlio sono due le novità: l’età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni e il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.

Tali giorni NON SONO RETRIBUITI.

NOVITA’ RELATIVE AL CERTIFICATO MEDICO

La nuova legge di Bilancio ha previsto la trasmissione telematica del certificato di malattia del minore all’INPS. Il medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il bambino, provvede all’invio diretto del certificato all’INPS, utilizzando il sistema informatico di trasmissione delle certificazioni di malattia. L’INPS, a sua volta, inoltra immediatamente la certificazione al datore di lavoro interessato, garantendo così la tempestiva conoscenza dell’evento e l’esonero del genitore lavoratore da ulteriori oneri documentali.

E’ previsto il diritto all’interruzione delle ferie in caso di ricovero ospedaliero del bambino. In presenza di ricovero del figlio, il genitore può chiedere che le ferie vengano sospese per tutta la durata del periodo di degenza, al fine di fruire del congedo per malattia del figlio.