Ci pervengono numerose segnalazioni da parte di supplenti precari (docenti ed ATA) che denunciano il mancato rispetto della normativa inerente la contrattualizzazione del sabato e della domenica ricadenti tra due due diversi contratti di supplenza continuativi in sostituzione della stessa persona.

La problematica si inquadra all’intero di una vasta casistica che di seguito andremo ad analizzare.

Spesso capita che docenti ed ATA vengano chiamati per supplenze brevi in sostituzione di personale assente prestando servizio fino al venerdì, per poi essere richiamati il lunedì successivo, sempre in sostituzione della stessa persona. Una situazione, questa, che frequentemente è gestita in modo errato dalle scuole, con la conseguente lesione dei diritti dei lavoratori.

Infatti, con particolare riferimento alla gestione contrattuale di supplenze brevi consecutive effettuate in sostituzione della stessa persona ma intervallate solamente da giorni non lavorativi della settimana quali il giorno libero o i giorni festivi, la procedura di gestione amministrativa è talmente articolata che spesso le scuole, per mancata conoscenza normativa o per “scarsa volontà”, preferiscono in modo sbrigativo non riconoscere quanto di diritto spetta ai supplenti.

PROPRIO PER QUESTO IL NOSTRO SINDACATO STA PROVVEDENDO AD INVIARE DIFFIDA A TUTTI I DIRIGENTI PER CHIARIRE ANCHE LE MODALITA’ AMMINISTRATIVE PER GESTIRE TALI CASISTICHE

Scarica qui la diffida

Secondo quanto previsto dell’O.M. per le supplenze del personale docente ed ATA pubblicata ogni anno scolastico che, all’interno delle disposizioni comuni, recita:

“ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”,

risulta chiaro che se l’assenza del titolare inizialmente prevista fino al giorno prima del proprio giorno libero(che può essere il sabato nelle scuole che adottano la settimana corta o un qualunque altro giorno nelle scuole che non la adottano)o di un giorno festivo (che può essere la domenica come anche un qualunque altro giorno festivo previsto da calendario nazionale), riprende il giorno successivo agli stessi, tali giorni non lavorativi, devono essere riconosciuti al supplente, avendo questi diritto alla proroga “a decorrere dalla scadenza del precedente contratto”.

Ne consegue che, anche nel caso in cui il titolare assente non dovesse coprire con l’assenza i giorni non lavorativi (giorno libero o giorni festivi), ma risultasse assente sia il giorno precedente che quello successivo (anche cambiando tipologia di assenza), al supplente spetta PROROGA e dunque il computo giuridico ed economico di tutti i giorni.

Proviamo a fare dunque degli esempi pratici, anche per chiarire le procedure che le scuole devono seguire:

PRIMO ESEMPIO PRATICO

Se il titolare si assenta senza soluzione di continuità (con più comunicazioni consecutive), includendo nell’assenza anche tutti gli eventuali suoi giorni liberi o giorni festivi, la scuola deve procedere a stipulare i contratti di proroga senza alcun periodo interruttivo!!!

SECONDO ESEMPIO PRATICO

In una scuola che adotta la settimana corta, un docente o un ATA sostituisce il titolare assente inizialmente dal lunedì al venerdì (svolgendo tutto il proprio orario settimanale nei 5 giorni di servizio), per proseguire poi il lunedì successivo in sostituzione della stessa persona che comunica ulteriore assenza (indipendentemente dal cambio o meno della motivazione).
Ipotizziamo però che il titolare non copra l’assenza nei giorni di sabato e domenica.

Questi giorni spettano comunque al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

TERZO ESEMPIO PRATICO

In una scuola che NON adotta la settimana corta, un docente o un ATA sostituisce il titolare assente inizialmente dal lunedì al sabato (svolgendo tutto il proprio orario settimanale) per poi essere richiamato il lunedì successivo a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato sempre dalla stessa persona.

La Domenica spetta al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

QUARTO ESEMPIO PRATICO

In una scuola che NON adotta la settimana corta, un docente sostituisce il titolare assente inizialmente fino al giorno prima del suo giorno libero (infrasettimanale) per essere poi richiamato il giorno successivo a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato sempre dalla stessa persona.

Il giorno libero infrasettimanale spetta al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

QUINTO ESEMPIO PRATICO

Questo è un caso concreto che potrebbe succedere durante il corrente anno scolastico, visto che il 1 Maggio 2026 cade di venerdì ed è un giorno festivo.

In una scuola che adotta la settimana corta, ipotizziamo che un docente sostituisca il titolare assente inizialmente fino al 30 Aprile per poi essere richiamato giorno 4 Maggio a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato della stessa persona.
Essendo i giorni intercorsi tra la fine del primo contratto e l’inizio del successivo tutti o festivi (1 Maggio e domenica 3 Maggio) o Giorno Libero (sabato 2 Maggio),

Questi giorni spettano comunque al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!

TALI ESEMPI NON SONO DA RITENERSI ESAUSTIVI, MA SOLO DEI RIFERIMENTI PRATICI RIGUARDANTI ALCUNE CASISTICHE CONCRETE.

Si sottolinea che quanto sopra delineato ha valore esclusivamente in riferimento ai giorni festivi o liberi.

Altra modalità di gestione, infatti, riguarda i docenti in relazione al computo dei periodi di sospensione dell’attività didattica (Natale, Pasqua, chiusura per calamità naturali, chiusura per elezioni, etc.) la cui normativa di riferimento è l’art. 40 comma 3 del CCNL 2006/09, mai abrogato, che così recita:

“qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

Per qualunque comportamento illegittimo da parte delle scuola, Vi invitiamo ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it o un messaggio WhatsApp al 3286214117 in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.

Ci pervengono numerose segnalazioni da parte dei docenti che riguardano comportamenti illeciti da parte di molti Dirigenti Scolastici che li obbligano a rimanere in classe anche in assenza di alunni oppure ad allontanarsi per poi recuperare quelle ore non svolte.

Si coglie l’occasione per sottolineare che nel caso di un’assenza di tutti gli studenti di una classe, il docente in servizio, vista l’impossibilità di effettuare le sue ore di lezione, dopo aver registrato sul registro in tempo reale le assenze degli studenti e dopo aver comunicato ai collaboratori del Dirigente scolastico tale situazione, hanno l’obbligo di effettuare eventuali sostituzioni di colleghi assenti in altre classi. Nel caso in cui non vi siano sostituzioni da fare, non avendo altri obblighi per quelle ore di servizio, possono allontanarsi da scuola, previa comunicazione al Dirigente da inviare via PEC o protocollare in segreteria.

E’ utile specificare che il docente non deve recuperare le ore non svolte a causa dell’assenza degli alunni della classe in quanto giuridicamente è oggettivamente impossibilitato a svolgere il servizio per cause non attribuibili al proprio volere.

Dunque, in caso di assenza di tutti gli alunni dalla classe, qualsiasi sia il motivo (sciopero, assenza collettiva, manifestazione, visita guidata, uscita didattica, viaggio di Istruzione…)  il docente si avvale dell’art. 1256 del Codice Civile in cui è chiaramente scritto: “Il prestatore di lavoro è liberato dalla prestazione quando questa diventa impossibile”.

Proprio per questo, tali ore non svolte non sono da recuperare.

Il Dirigente scolastico non può obbligare il docente senza alunni a permanere a scuola per tutto l’orario di servizio a “non fare nulla” o a effettuare altre prestazioni che ricadono all’interno delle “attività funzionali all’insegnamento”, attività che vanno effettuate in orario extracurricolare e ricadenti, come previsto dal CCNL, all’interno del tetto massimo delle 40+40 ore annue .

Si invitano dunque tutti i Dirigenti Scolastici ad attenersi alla normativa per non incorrere in inutili contenziosi.

Per qualunque comportamento illegittimo da parte dei DS, invitiamo i docenti ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.

Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

La legge 106/2025 ha apportato delle modifiche migliorative a quanto previsto dalla legge 104/92 riconoscendo, oltre ai diritti finora previsti, ulteriori benefici per i seguenti casi:

  • Art. 1: I dipendenti pubblici e privati con invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo NON RETRIBUITO di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi non computabili nell’anzianità di servizio né validi ai fini previdenziali. Hanno comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • Art. 2: I dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso RETRIBUITE per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Le stesse 10 ore e per le stesse motivazioni sono concesse per ciascun figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

I permessi usufruiti da un genitore, NON SCALANO le ore dell’altro genitore.

Le modalità operative per fruire di queste ore sono state definite dalla circolare INPS 152 DEL 19/12/2025

CONGEDO PARENTALE

Con legge di Bilancio 2026 si attua una modifica significativa alla disciplina del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il congedo parentale può essere usufruito dai genitori entro la data del compimento del 14° anno del figlio, innalzando così di due anni il limite precedente.

Resta inalterato il trattamento economico.

Durata e lato economico:

resta fermo il limite complessivo massimo (da dividere tra i due genitori) di dieci mesi di congedo parentale, elevabile a undici nel caso in cui il padre usufruisca di almeno tre mesi continuativi o frazionati.

La riforma conferma la struttura già nota della ripartizione dei periodi di congedo, sempre all’interno del tetto massimo cumulativo sopra citato:

– alla madre lavoratrice spettano fino a sei mesi, (oltre il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi);

– al padre lavoratore spettano fino a sei mesi, elevabili a sette in presenza delle condizioni previste dalla legge (oltre il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni fruibili anche frazionati a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento del 5° mese del figlio);

– al genitore unico o al genitore affidatario esclusivo spetta un periodo massimo di undici mesi.

In tale periodo la RETRIBUZIONE per il personale scolastico, considerando il tetto cumulativo dei 10 mesi innalzabili agli unici, è la seguente (indipendentemente se fruito dal padre o dalla madre):

PRIMO MESE 100%

DAL SECONDO AL NONO MESE 30%

DECIMO ed eventualmente UNDICESIMO MESE NON SONO RETRIBUITI. Tuttavia se il reddito personale del genitore che lo richiede è inferiore a 2.5 volte il trattamento lordo minimo di pensione INPS (trattamento annuo che cambia di anno in anno e per il 2025 è fissato a 7.844,20 €), viene RETRIBUITO AL 30 %.

Le leggi di bilancio degli ultimi hanno poi apportato dei miglioramenti retributivi in relazione al pagamento del congedo per figli nati dal 2022 in poi FRUITO ENTRO IL COMPIMENTO DEL SESTO ANNO DI VITA DEL FIGLIO. In particolare, attualmente, sono ancora in vigore i seguenti parametri per il settore pubblico:

  1. La legge di bilancio 2023 ha previsto che se il congedo OBBLIGATORIO di maternità/paternità sia terminato dopo il 31/12/2023, si ha diritto al pagamento all’80% del SECONDO mese di congedo parentale.
  2. La legge di bilancio 2025 ha previsto che se il congedo OBBLIGATORIO di maternità/paternità sia terminato dopo il 31/12/2024, si ha diritto al pagamento all’80% del SECONDO e del TERZO mese di congedo parentale.

PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE PER FIGLI MINORI CON DISABILITA’ GRAVE

La legge di Bilancio 2026 interviene anche sul prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con disabilità grave.

Il diritto al prolungamento del congedo parentale viene ora riconosciuto fino al compimento del quattordicesimo anno di età del bambino, anziché nei limiti più ristretti precedentemente previsti.

Il periodo massimo complessivo di astensione dal lavoro, comprensivo del congedo parentale ordinario, resta fissato in tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore, ed è RETRIBUITO AL 30%.

CONGEDO PARENTALE PER FIGLI AFFIDATI O ADOTTATI

ll legge di Bilancio 2026, prevede che:

– il congedo parentale spetta indipendentemente dall’età del minore;

– esso può essere fruito entro i quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Anche il diritto all’indennità segue lo stesso arco temporale, rafforzando l’equiparazione tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva o affidataria.

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

In merito al congedo per malattia del figlio sono due le novità: l’età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni e il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.

Tali giorni NON SONO RETRIBUITI.

NOVITA’ RELATIVE AL CERTIFICATO MEDICO

La nuova legge di Bilancio ha previsto la trasmissione telematica del certificato di malattia del minore all’INPS. Il medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il bambino, provvede all’invio diretto del certificato all’INPS, utilizzando il sistema informatico di trasmissione delle certificazioni di malattia. L’INPS, a sua volta, inoltra immediatamente la certificazione al datore di lavoro interessato, garantendo così la tempestiva conoscenza dell’evento e l’esonero del genitore lavoratore da ulteriori oneri documentali.

E’ previsto il diritto all’interruzione delle ferie in caso di ricovero ospedaliero del bambino. In presenza di ricovero del figlio, il genitore può chiedere che le ferie vengano sospese per tutta la durata del periodo di degenza, al fine di fruire del congedo per malattia del figlio.


Con la nota n. 6548 del 12 dicembre 2025 il MIM fornisce indicazioni in merito alle risorse destinate alla valorizzazione
dei docenti tutor e orientatori per l’anno scolastico 2025/26 e in merito alle attività di formazione previste in tema di orientamento.

Requisiti per la nomina

Il Collegio dei docenti delibera in merito
in merito ai criteri di precedenza tenendo conto, preferibilmente, dei seguenti requisiti:

  • aver svolto le funzioni di docente tutor o orientatore negli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 nella medesima istituzione scolastica e, in subordine, in altra istituzione scolastica;
  • aver svolto compiti rientranti tra quelli attribuiti al docente tutor e orientatore (funzione strumentale ovvero referente per l’orientamento, per il contrasto alla dispersione scolastica, nell’ambito delle attività di Formazione scuola-lavoro, ex PCTO, per l’inclusione e attività similari e connesse a tali tematiche);
  • anzianità di servizio;
  • disponibilità ad assumere la funzione di docente tutor e orientatore per almeno un triennio scolastico.

I compensi

Ad ogni docente tutor dovrà essere riconosciuto un compenso compreso tra un valore minimo pari a 1.550 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.725 euro
lordo Stato. Ai docenti che svolgono la funzione di tutor verranno erogati anche i compensi a valere sulle risorse del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 per le ore di tutoraggio d’aula effettuate per ciascun modulo didattico finanziato alla scuola.

Ciascuna istituzione scolastica statale, in sede di contrattazione integrativa, definirà i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, nonché la determinazione della misura dei compensi, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento, per remunerare le attività dei docenti tutor e degli orientatori.

Negli anni precedenti la ripartizione delle risorse finanziarie alle scuole secondarie di secondo grado statali è avvenuta in previsione di un raggruppamento di studenti da assegnare compreso tra le 30 e le 50 unità.

La formazione

Sulla piattaforma Scuola Futura è messa a disposizione la quarta edizione del corso base di formazione per docenti di scuola secondaria di II grado “OrientaMenti – Livello base – Secondaria secondo grado” (ID: 428260), realizzata da INDIRE per la formazione propedeutica alla nomina di nuovi docenti tutor e docenti orientatori, che non hanno svolto tale funzione negli scorsi anni scolastici e non hanno seguito il corso base.

Sarà garantita la presenza di un orientatore in ciascuna istituzione scolastica, a cui riconoscere un compenso pari a 1.500 euro lordo Stato. Ad ogni docente tutor (il numero verrà stabilito da ciascuna istituzione scolastica in base alle proprie esigenze) dovrà essere riconosciuto un compenso compreso tra un valore minimo pari a 1.550 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.725 euro lordo Stato DA DEFINIRE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO. Ai docenti che svolgono la funzione di tutor verranno erogati anche i compensi a valere sulle risorse del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 per le ore di tutoraggio d’aula effettuate per ciascun modulo didattico finanziato alla scuola.

Per lo svolgimento della formazione propedeutica alla nomina di nuovi docenti tutor e docenti orientatori, che non hanno svolto tale funzione negli scorsi anni scolastici e non hanno seguito il corso base, si comunica che sulla piattaforma Scuola Futura è messa a disposizione la quarta edizione del corso base di formazione per docenti di scuola secondaria di II grado “ OrientaMenti – Livello base – Secondaria secondo grado” (ID: 428260), realizzata da INDIRE.

L’iscrizione al corso base è aperta a tutti i docenti della scuola secondaria di secondo grado, che non abbiano già frequentato le precedenti edizioni. I docenti interessati alla nomina in qualità di docente tutor/orientatore avranno cura di concludere il corso base entro il 28 febbraio 2026.

L’INDIRE ha predisposto inoltre altri due percorsi formativi “OrientaMenti”, destinati al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado:

  • Orientamenti – Scuola Secondaria di Primo Grado – Corso base (ID: 384008), destinato a docenti di scuola secondaria di primo grado;
  • Orientamenti – Scuola Secondaria di Secondo Grado – Corso avanzato (ID: 404678), destinato a docenti di scuola secondaria di II grado che abbiano conseguito l’attestato del corso base.

Oltre ai percorsi, per ulteriori approfondimenti sono disponibili video in formato “Talk-show” su temi di interesse per l’attuazione delle finalità dell’orientamento, messi a disposizione sul canale Youtube di INDIRE in una playlist dedicata, con lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura dell’orientamento promossa dalle Linee Guida.

L’accesso alla piattaforma Scuola Futura, tramite il link https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ (tasto “Accedi”), avviene tramite SPID, CIE o Eidas. Dopo l’autenticazione, il docente seleziona dal menu la voce “Tutti i percorsi”, all’interno della quale è possibile trovare il corso inserendo nel campo “Cerca per” il numero identificativo del percorso di interesse. Successivamente il docente deve cliccare sul pulsante “Segui il percorso” in corrispondenza del titolo.


Sarà possibile iscriversi ai percorsi dal 15 dicembre 2025 e usufruire della formazione fino al 30 giugno 2026.

Attiva la piattaforma INDIRE per l’espletamento delle attività formative finalizzate al superamento dell’anno di prova. I docenti possono predisporre il portfolio professionale digitale, documento richiesto dal DM 226/2022 (art. 11) da presentare al Comitato di valutazione.

L’ambiente dedicato ai tutor sarà reso disponibile in un momento successivo e permetterà di compilare il questionario di monitoraggio e scaricare l’attestato relativo al tutoraggio.

Con la NOTA MIM 35371 del 11/12/2025, il Ministero ha dato le indicazioni sulle attività da svolgere:

Il percorso formativo è articolato in 4 distinte fasi:

1. incontri introduttivi e conclusivi, in presenza o in modalità on line

2. laboratori formativi

3. attività di peer to peer ed osservazione in classe

4. formazione on line sulla piattaforma INDIRE


Il percorso formativo OBBLIGATORIO comprende:

INCONTRI in presenza e on line6 ORE
LABORATORI FORMATIVI (per attività formative ai sensi della Legge 29 aprile 2024, n.56 – art. 14)12 ORE
PEER TO PEER12 ORE
FORMAZIONE ON LINE20 ORE

Ai sensi del DM 226/2022: “Il Dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell’istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole”. “Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare”.

La struttura dei laboratori formativi implica la fruizione di 12 ore complessive di formazione per attività formative previste dall’articolo 14 della Legge 29 aprile 2024, n.56, che dovranno essere svolte e registrate sulla piattaforma “Scuola futura”, accedendo all’area riservata disponibile al link https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ che, al termine di ciascun percorso frequentato positivamente, rilascia apposito attestato di partecipazione, valido quale documentazione dell’attività svolta.

Le attività di osservazione PEER TO PEER in classe hanno una durata minima di 12 ore, articolate in momenti di osservazione reciproca tra docente tutor e docente neoassunto.

Le attività di FORMAZIONE on line, della durata di 20 ore complessive, si configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente all’agire complessivo. La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.

Chi deve svolgere l’anno di formazione e prova

Sono tenuti a partecipare al periodo di formazione e prova:

  • i docenti neoassunti a tempo indeterminato per l’a.s. 2025/2026, compresi i vincitori dei concorsi PNRR 1 e 2;
  • i docenti di religione cattolica assunti tramite concorso straordinario;
  • chi ha ottenuto una proroga o non ha completato il percorso negli anni precedenti;
  • chi deve ripetere il periodo per mancato superamento della prova finale o valutazione negativa;
  • i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • gli insegnanti assunti da GPS sostegno prima fascia o elenco aggiuntivo (DM 111/2024 e DM 119/2023) per cui è stata disposta una proroga; in questi casi, anche dopo aver concluso positivamente il percorso nello stesso grado, resta obbligatoria la prova di lezione simulata;
  • i docenti assunti tramite concorso straordinario bis;
  • chi è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2025 ed economica dal 1° settembre 2026, se in possesso dei requisiti di servizio richiesti nel medesimo grado di istruzione.

Chi NON deve svolgere l’anno di formazione e prova

  • i docenti che hanno già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune sia su posto di sostegno, ivi compresi i diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva che, a seguito di provvedimento giurisdizionale negativo, abbiano avuto la risoluzione del contratto di lavoro successivamente al positivo superamento dell’anno e del periodo di prova e che, poi, siano stati riassunti in ruolo a qualunque titolo nello stesso grado di scuola.
  • i docenti che hanno ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova;
  • i docenti già immessi in ruolo con riserva, che hanno superato positivamente l’anno di formazione e di prova e sono stati nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;

Sono stati pubblicati dal MIM i calendari delle prove scritte delle procedure concorsuali PNRR 3.

Scuola dell’infanzia e primaria

  • Giovedì 27 novembre 2025 (turno mattutino)
  • Giovedì 27 novembre 2025 (turno pomeridiano)

Scuola secondaria

  • Lunedì 1 dicembre 2025 (turno pomeridiano)
  • Martedì 2 dicembre 2025 (turno mattutino)
  • Martedì 2 dicembre 2025 (turno pomeridiano)
  • Giovedì 4 dicembre 2025 (turno mattutino)
  • Giovedì 4 dicembre 2025 (turno pomeridiano)
  • Venerdì 5 dicembre 2025 (turno mattutino)
  • Venerdì 5 dicembre 2025 (turno pomeridiano)

Turno mattutino

  • Operazioni di identificazione: dalle ore 8:00
  • Svolgimento delle prove: dalle ore 9:00 alle ore 10:40

Turno pomeridiano

  • Operazioni di identificazione: dalle ore 13:30
  • Svolgimento delle prove: dalle ore 14:30 alle ore 16:10

Le date e le sedi, con l’indicazione della destinazione dei candidati, saranno comunicate dagli UU.SS.RR. presso i quali si svolgono le prove almeno 15 giorni prima della data fissata.

La comunicazione sarà data tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici Scolastici Regionali.

I candidati ammessi alla procedura sono tenuti a presentarsi nella sede e all’orario indicato, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.

Scarica qui gli avvisi del MIM:

AVVISO n. 213230 del 5 novembre 2025: SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

AVVISO n. 213231 del 5 novembre 2025: SCUOLA SECONDARIA

In data 27 marzo 2025, il MIM ha inviato una nota di chiarimento a tutti gli Uffici scolastici (scarica qui) sulle modalità di fruizione delle ferie da parte del personale docente con contratto a tempo determinato.

All’interno della nota, appare chiaro che il Dirigente Scolastico NON PUO’ collocare in ferie d’ufficio tali docenti durante il periodo della sospensione delle lezioni!

Vero è che la legge 228/2012 ha stabilito il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che le stesse, unitamente ai giorni di festività soppresse devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni, ma è vero anche che la suprema Corte di Cassazione con le sentenze 14268/2022 e 16715/204, ha stabilito che la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite da parte dei docenti a tempo determinato non può esserci ESCLUSIVAMENTE se il Dirigente Scolastico dimostra di aver messo al corrente tali docenti di tale condizione, invitandoli a fruire delle ferie.

Proprio a seguito delle innumerevoli sentenze giudiziarie che hanno visto soccombere il giudizio le amministrazioni scolastiche che non hanno provveduto a tale comunicazione ai propri dipendenti (clicca qui per leggere le nostre istruzioni per aderire al ricorso ed ottenere la monetizzazione delle ferie non godute), i Dirigenti Scolastici, alla luce della suddetta nota del MIM, stanno provvedendo in questi giorni ad inviare comunicazione il tal senso.

Tutti coloro che non hanno ricevuto tale comunicazione, NON SONO OBBLIGATI A PRENDERE LE FERIE in quanto potranno rivendicare il proprio diritto alla monetizzazione.

I docenti invece che sono stati “avvisati” dal proprio Dirigente Scolastico, potranno richiedere A PROPRIO PIACIMENTO di fruire delle ferie maturate durante un qualunque periodo di sospensione delle lezioni.

In tal senso il nostro sindacato consiglia di inoltrare richiesta di ferie per il periodo successivo al termine delle lezioni fissato in ciascuna Regione dal calendario scolastico regionale, in modo di poter evitare le riunioni ricadenti tra tale data e e la fine delle attività didattiche.

Infatti l’Art. 1 comma 54 della Legge 228/2012 recita:

“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”

Nei giorni scorsi è avvenuta la pubblicazione della posizione spettante nel concorso PNRR1 bandito con DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria.

Tale posizione potrà essere molto importante per la decisione che tra qualche mese gli idonei dovranno prendere per la costituzione degli elenchi regionali per il ruolo.

Ancora poco chiara tale procedura, ma sicuramente potranno iscriversi tutti coloro che hanno superato un concorso dal 2020 in poi. Per superato, si intende il superamento di tutte le prove, dunque anche coloro che non sono rientrati neanche nel 30% degli idonei.

La norma è prevista dal DL 45/2025  convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 che parla di  ” […] candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria […] in un apposito elenco regionale, da cui si attinge, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.”

Poco chiare ancora le tempistiche di costituzione di tali elenchi regionali nonché le regole per poter cambiare o permanere nella regione prescelta.

Vi terremo informati.

ORDINE DELLE IMMISSIONI IN RUOLO DAL 2026/27

Ferma restando la suddivisione dei posti al 50% tra GaE (se ancora esistenti) e concorsi, l’assunzione da GM seguirà le seguenti regole:

  • vincitori concorso 2016 (se ce ne sono ancora per quella classe di concorso)
  • candidati idonei del concorso straordinario 2018 (se ci sono ancora candidati, e per l’aliquota prevista nel 2026/27)
  • vincitori del concorso ordinario 2020

A seguire

  • vincitori concorso PNRR1 (fino ad esaurimento)
  • vincitori concorso PNRR2 (fino ad esaurimento)
  • vincitori concorso PNRR3

A seguire

  • idonei 30% concorso PNRR1 (fino ad esaurimento)
  • idonei 30% concorso PNRR2 (fino ad esaurimento)
  • idonei 30% concorso PNRR3
  • idonei concorso 2020

A seguire

  • elenchi regionali per il ruolo, in cui idonei concorsi 2020 precedono idonei dei concorsi PNRR