Il Decreto Scuola n. 127/2025, approvato definitivamente dalla Camera il 28 ottobre, dispone la proroga biennale dell’Ordinanza per l’aggiornamento delle GPS. Dunque sicuro il rinnovo previsto presumibilmente per la primavera 2026.

Ecco le principali novità:

  •  proroga biennale, fino al 2028, dell’Ordinanza Ministeriale per l’aggiornamento e la riapertura delle GPS nel 2026. I candidati potranno così inserirsi o aggiornare la propria posizione in graduatoria, utilizzando titoli di studio attualmente validi per le varie classi di concorso;
  • confermato il DIPLOMA quale titolo di accesso per le graduatorie degli ITP, secondo quanto indicato nell’attuale normativa dei titoli di accesso alle classi di concorso;
  • Possibilità di spostare le GPS in altra provincia, per coloro che vi sono già inseriti;
  • Confermata la CONTINUITA’ DIDATTICA SUL SOSTEGNO fino al 2027/28, i quali criteri dovranno essere confermati o rivisti con apposita Ordinanza;
  • Proroga delle IMMISSIONI IN RUOLO DA 1a FASCIA SOSTEGNO fino al 31/12/2026. Successivamente, tali eventuali immissioni in ruolo, potranno avvenire solamente successivamente all’esaurimento dei nuovi elenchi regionali che entreranno in vigore. Quindi su eventuali posti ancora residui dopo GaE , Vincitori di concorso/idonei, elenchi regionali.

Si ricorda anche che gli aspiranti che nell’anno scolastico 2025/26 hanno ottenuto collocazione nell’elenco aggiuntivo della prima fascia, avranno la possibilità di essere collocati a pettine in prima fascia nelle nuove GPS 2026.

Articolo correlato: Elenchi regionali per il ruolo e procedura di immissione in ruolo dal 2026/27

A seguito delle innumerevoli segnalazioni provenienti da molti docenti in relazione alle illegittime pratiche attuate dai Dirigenti Scolastici per la sostituzione degli insegnanti temporaneamente assenti per brevi periodi, il sindacato ASA ha deciso di passare all’azione ed inviare formale diffida a tutti i Dirigenti Scolastici dal procedere con comportamenti illegittimi.

“Le chiare indicazioni Ministeriali – afferma il Segretario Generale dell’ASA Stefano Guarnera – non lasciano minimamente spazio ad interpretazioni personali sulle modalità di sostituzione degli insegnanti temporaneamente assenti.
Anzitutto, gli insegnanti di sostegno, specie in presenza dell’alunno con disabilità loro affidato, non possono essere utilizzati per supplire i colleghi temporaneamente assenti, neanche nella propria classe!
Ormai i Dirigenti Scolastici continuano a perseverare in pratiche illegittime e illegali che non possono essere più tollerate. Come ad esempio l’abitudine di smembrare la classe in cui è assente l’insegnante curricolare, e dividere gli alunni in altre classi, senza un ordine di servizio scritto e senza neanche preoccuparsi di cosa potrebbe accadere in caso di emergenza. Pensiamo infatti all’eventualità di un’evacuazione forzata per calamità naturali: gli alunni di queste “classi smembrate”, in che modo potrebbero essere ufficialmente rintracciati nel caso in cui gli stessi dovessero risultare dispersi?
Inoltre – continua Stefano Guarnera – com’è possibile permettere che un insegnante curricolare, durante la propria ora didattica, possa essere utilizzato in altre classi per la sostituzione di colleghi assenti, magari lasciando la propria classe solamente con l’insegnante di sostegno? Questa è una chiara interruzione di pubblico servizio e contemporaneamente un’azione lesiva del diritto allo studio degli alunni!
Eppure, tutte queste pratiche illegittime e illegali sono attuate giornalmente da moltissimi Dirigenti Scolastici.
Sarebbe semplice – conclude Stefano Guarnera – gestire tali sostituzioni secondo quanto previsto dalle indicazioni Ministeriali, ricorrendo, in estrema ratio, al reclutamento da graduatorie d’Istituto anche per le sostituzioni di un solo giorno: è lo stesso Ministero a prevederlo.”

Il sindacato ASA invita tutti i docenti ad opporsi a tali pratiche e rivendicare il rispetto delle normative, rifiutando l’eventuale assegnazione di supplenze illegittime attribuite senza ordine di servizio scritto e segnalando tali casi allo stesso sindacato per un immediato intervento.

Scarica QUI la diffida.

Per qualunque comportamento illegittimo, vi invitiamo a inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.
Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

Anche per il 2025 è stata confermata, per le lavoratrici madri di tre o più figli, appartenenti al personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica, la possibilità di richiedere l’esonero dei contributi previdenziali.

Le domande potranno essere presentate, tramite la procedura on line, solo dalle lavoratrici a tempo indeterminato con tre o più figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, che non abbiano già presentato istanza nel corso del 2024, con le stesse modalità previste dalla circolare n. 2244 del 26.03.2024.

Per presentare domanda, le lavoratrici interessate dovranno effettuare il login nell’area riservata su ISTANZE ONLINE accedendo con le credenziali SPID, CIE o eIDAS, ed accedere a “Servizi → Tutti i servizi → Decontribuzione di maternità”. I dati anagrafici personali saranno già disponibili, mentre dovranno essere inseriti i codici fiscali dei figli, incluso quello più piccolo (minore di 18 anni). L’inoltro potrà essere effettuato solo dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy.

Le lavoratrici che hanno già presentato la richiesta di esonero lo scorso anno, non possono richiederlo nuovamente.

A differenza dell’anno scorso, non è più prevista la possibilità di accesso all’esonero per le madri con due figli.

Le lavoratrici madri a tempo determinato con due o più figli e indeterminato con due figli fino al mese di compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, non potendo usufruire di detto esonero contributivo, potranno avvalersi di quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 30.06.2025 n. 95, convertito e modificato con legge 08.08.2025 n. 118, che introduce la nuova misura di integrazione al reddito. A differenza dell’esonero totale, previsto solo per le lavoratrici a tempo indeterminato con 3 o più figli che è gestito dal datore di lavoro, il bonus previsto dal DL 95/2025, conosciuto anche come “Bonus 40 euro”, deve essere richiesto direttamente all’INPS (si può avere assistenza in qualunque CAF/Patronato).

Cosa sono e come funzionano i contributi previdenziali

I contributi previdenziali rappresentano una delle voci fondamentali nel sistema fiscale e previdenziale del nostro Paese ed alimentano il sistema pensionistico, che assicura il sostentamento dei lavoratori una volta raggiunta l’età pensionabile. Vengono versati ad enti previdenziali come l’INPS e sono destinati a finanziare il sistema previdenziale e le assicurazioni sociali, che coprono situazioni come la pensione di vecchiaia, l’invalidità, la disoccupazione, la maternità e la malattia.

I contributi previdenziali si distinguono principalmente in base al tipo di lavoratore. Per i lavoratori dipendenti sono soggetti a una trattenuta diretta dalla loro busta paga, che viene versata dal datore di lavoro all’INPS.

Il datore di lavoro funge da sostituto di imposta, occupandosi di versare le cifre dovute all’ente previdenziale per conto di tutti i lavoratori.

I contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti sono divisi in due parti:

  1. Contributo a carico del lavoratore, calcolati sul reddito lordo;
  2. Contributo a carico del datore di lavoro

Dunque è bene sapere che l’esonero dal versamento dei contributi a carico della lavoratrice, inciderà comunque nel calcolo della propria futura pensione.

Come ben noto “agli addetti ai lavori”, le scuole chiedono al personale docente, ATA e agli alunni di aderire ad una polizza assicurativa stipulata dall’istituto.

Inoltre, tanti dirigenti scolastici, “esercitano pressioni” sui lavoratori e sulle famiglie, sostenendo che la mancata adesione alla predetta polizza assicurativa, non permetterà la partecipazione a uscite didattiche / viaggi d’istruzione, ecc. (modus operandi illegittimo, poiché in palese contrasto con il vigente dettato normativo).

Ma davvero il personale e le famiglie hanno l’obbligo di pagare l’assicurazione annualmente proposta dalla scuola?

Il D.L. 90/2025 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 109 del 2025 ha reso strutturale a partire dall’a.s 2025/26, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale .

La misura prevede la totale copertura INAIL in relazione a infortuni e malattie professionali che si verificano durante le attività didattiche quali ad esempio laboratori, viaggi d’istruzione, uscite didattiche ed attività extracurricolari previste.

La tutela riguarda:

  • Studenti di ogni ordine e grado, inclusa la scuola dell’infanzia;
  • Studenti iscritti ad università, istituzioni AFAM, ITS Academy, percorsi IeFP, regionali e centri per adulti;
  • Docenti e personale ATA, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori ed assegnisti.

Per gli studenti, l’assicurazione copre infortuni sia all’interno degli spazi scolastici che nelle relative pertinenze, nonché, durante le visite d’istruzione.

Per il personale, la copertura è COMPLETA  e riguarda ogni attività svolta a fini lavorativi, inclusi gli infortuni in itinere. Quest’ultima tipologia è esclusa per gli studenti ad eccezione dei casi di alternanza scuola-lavoro, limitatamente al tragitto tra scuola e sede di lavoro

Allora ci chiediamo: perché pretendere dal personale scolastico e dagli alunni il pagamento di una polizza per infortuni per qualcosa già “istituzionalmente tutelata”?

Alla luce della normativa sopra specificata, il comportamento delle Istituzioni scolastiche appare non essere uniforme ma spesso si stipulano contratti con le compagnie assicurative che comprendono coperture globali e non solo quelle non previste dall’INAIL ( ad esempio danni a cose o persone )  

Questa sovrapposizione è un “aggravio di spesa” per i lavoratori ma anche per le famiglie.

Si invitano dunque i Dirigenti Scolastici a stipulare polizze con le compagnie assicurative, in estrema ratio, riguardanti esclusivamente ambiti non previsti dalla copertura INAIL, senza apportare dunque ulteriori inutili aggravi per lavoratori e famiglie.

Nessuna giustificazione, alla luce della normativa citata, puo’ essere addotta in relazione al divieto di partecipazione alle visite guidate spesso previsto dalle istituzioni scolastiche per gli alunni che non hanno pagato tale assicurazione.

Per qualunque comportamento illegittimo da parte del DS, vi invitiamo ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.
Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

Ci pervengono continue segnalazioni in merito all’utilizzo dei docenti di sostegno per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente per brevi o brevissimi periodi.

Si sottolinea che il Ministero, è intervenuto più volte sulla questione, ed in particolare:

  • Con la nota Ministeriale prot. 9839 dell’08/11/2010, nel sottolineare l’obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e ai 15 in quella secondaria qualora non si possa garantire l’attività didattica, il Ministero afferma chiaramente che “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”
  • All’interno delle “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” allegate alla nota MIUR prot.n. 4274 del 4 agosto 2009, il Ministero indica chiaramente che “(…) l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”
  • Con la nota prot. 7490 del 1/11/2017 il Ministero, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio V – Ambito territoriale di Como, afferma che “Utilizzare l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione.”

Alla luce delle indicazioni Ministeriali richiamate, appare chiaro che in presenza dell’alunno con disabilità assegnatogli, l’insegnante di sostegno NON PUO’ essere MAI utilizzato in supplenze per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente, NEANCHE NELLA PROPRIA CLASSE.

Solo in assenza del proprio alunno può, in “casi eccezionali non altrimenti risolvibili”, essere utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti!  Casi eccezionali da giustificare chiaramente per iscritto in quanto il docente di sostegno è contitolare della classe nelle attività didattiche, e la sua funzione, anche in assenza dell’alunno con disabilita allo stesso assegnato,  è quella di supporto alla classe  e tale funzione deve continuare anche in caso di assenza dell’alunno.

Secondo quanto previsto dalla nota Ministeriale 9839 del 08/11/2010, il DS infatti dovrà provvedere alla sostituzione degli insegnati temporaneamente assenti utilizzando “prioritariamente il personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità […] ed in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.”.

Si coglie l’occasione per sottolineare inoltre che utilizzare per sostituzioni di docenti temporaneamente assenti i docenti impegnati in quelle ore nelle attività didattiche nelle proprie classi, non solo si configura come un’interruzione di pubblico servizio, ma è una violazione del diritto allo studio degli alunni che in quelle ore si vedrebbero privati del proprio insegnante curricolare, regolarmente presente in servizio.

Per qualunque comportamento illegittimo, vi invitiamo a inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.
Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.