
VIETATO UTILIZZARE INSEGNANTI DI SOSTEGNO PER SOSTITUZIONI COLLEGHI ASSENTI
VIETATO UTILIZZARE INSEGNANTI DI SOSTEGNO PER SOSTITUZIONI COLLEGHI ASSENTI DEI COLLEGHI TEMPORANEAMENTE ASSENTI
Ci pervengono continue segnalazioni in merito all’utilizzo dei docenti di sostegno per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente per brevi o brevissimi periodi.
Si sottolinea che il Ministero, è intervenuto più volte sulla questione, ed in particolare:
- Con la nota Ministeriale prot. 9839 dell’08/11/2010, nel sottolineare l’obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e ai 15 in quella secondaria qualora non si possa garantire l’attività didattica, il Ministero afferma chiaramente che “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”
- All’interno delle “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” allegate alla nota MIUR prot.n. 4274 del 4 agosto 2009, il Ministero indica chiaramente che “(…) l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”
- Con la nota prot. 7490 del 1/11/2017 il Ministero, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio V – Ambito territoriale di Como, afferma che “Utilizzare l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione.”
Alla luce delle indicazioni Ministeriali richiamate, appare chiaro che in presenza dell’alunno con disabilità assegnatogli, l’insegnante di sostegno NON PUO’ essere MAI utilizzato in supplenze per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente, NEANCHE NELLA PROPRIA CLASSE.
Solo in assenza del proprio alunno può, in “casi eccezionali non altrimenti risolvibili”, essere utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti! Casi eccezionali da giustificare chiaramente per iscritto in quanto il docente di sostegno è contitolare della classe nelle attività didattiche, e la sua funzione, anche in assenza dell’alunno con disabilita allo stesso assegnato, è quella di supporto alla classe e tale funzione deve continuare anche in caso di assenza dell’alunno.
Secondo quanto previsto dalla nota Ministeriale 9839 del 08/11/2010, il DS infatti dovrà provvedere alla sostituzione degli insegnati temporaneamente assenti utilizzando “prioritariamente il personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità […] ed in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.”.
Si coglie l’occasione per sottolineare inoltre che utilizzare per sostituzioni di docenti temporaneamente assenti i docenti impegnati in quelle ore nelle attività didattiche nelle proprie classi, non solo si configura come un’interruzione di pubblico servizio, ma è una violazione del diritto allo studio degli alunni che in quelle ore si vedrebbero privati del proprio insegnante curricolare, regolarmente presente in servizio.
Per qualunque comportamento illegittimo, vi invitiamo a inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.
Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.