
CONGEDO PARENTALE E PER MALATTIA DEL FIGLIO MINORE:
ECCO LE NUOVE REGOLE INTRODOTTE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2026
CONGEDO PARENTALE E PER MALATTIA DEL FIGLIO MINORE:
ECCO LE NUOVE REGOLE INTRODOTTE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2026
CONGEDO PARENTALE
Con legge di Bilancio 2026 si attua una modifica significativa alla disciplina del congedo parentale e dei permessi per malattia del figlio.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il congedo parentale può essere usufruito dai genitori entro la data del compimento del 14° anno del figlio, innalzando così di due anni il limite precedente.
Resta inalterato il trattamento economico.
Durata e lato economico:
resta fermo il limite complessivo massimo (da dividere tra i due genitori) di dieci mesi di congedo parentale, elevabile a undici nel caso in cui il padre usufruisca di almeno tre mesi continuativi o frazionati.
La riforma conferma la struttura già nota della ripartizione dei periodi di congedo, sempre all’interno del tetto massimo cumulativo sopra citato:
– alla madre lavoratrice spettano fino a sei mesi, (oltre il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi);
– al padre lavoratore spettano fino a sei mesi, elevabili a sette in presenza delle condizioni previste dalla legge (oltre il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni fruibili anche frazionati a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento del 5° mese del figlio);
– al genitore unico o al genitore affidatario esclusivo spetta un periodo massimo di undici mesi.
In tale periodo la RETRIBUZIONE per il personale scolastico, considerando il tetto cumulativo dei 10 mesi innalzabili agli unici, è la seguente (indipendentemente se fruito dal padre o dalla madre):
PRIMO MESE 100%
DAL SECONDO AL NONO MESE 30%
DECIMO ed eventualmente UNDICESIMO MESE NON SONO RETRIBUITI. Tuttavia se il reddito personale del genitore che lo richiede è inferiore a 2.5 volte il trattamento lordo minimo di pensione INPS (trattamento annuo che cambia di anno in anno e per il 2025 è fissato a 7.844,20 €), viene RETRIBUITO AL 30 %.
Le leggi di bilancio degli ultimi hanno poi apportato dei miglioramenti retributivi in relazione al pagamento del congedo per figli nati dal 2022 in poi FRUITO ENTRO IL COMPIMENTO DEL SESTO ANNO DI VITA DEL FIGLIO. In particolare, attualmente, sono ancora in vigore i seguenti parametri per il settore pubblico:
- La legge di bilancio 2023 ha previsto che se il congedo OBBLIGATORIO di maternità/paternità sia terminato dopo il 31/12/2022, si ha diritto al pagamento all’80% del SECONDO mese di congedo parentale.
- La legge di bilancio 2025 ha previsto che se il congedo OBBLIGATORIO di maternità/paternità sia terminato dopo il 31/12/2023, si ha diritto al pagamento all’80% del SECONDO e del TERZO mese di congedo parentale.
PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE PER FIGLI MINORI CON DISABILITA’ GRAVE
La legge di Bilancio 2026 interviene anche sul prolungamento del congedo parentale in favore dei genitori di minori con disabilità grave.
Il diritto al prolungamento del congedo parentale viene ora riconosciuto fino al compimento del quattordicesimo anno di età del bambino, anziché nei limiti più ristretti precedentemente previsti.
Il periodo massimo complessivo di astensione dal lavoro, comprensivo del congedo parentale ordinario, resta fissato in tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore, ed è RETRIBUITO AL 30%.
CONGEDO PARENTALE PER FIGLI AFFIDATI O ADOTTATI
ll legge di Bilancio 2026, prevede che:
– il congedo parentale spetta indipendentemente dall’età del minore;
– esso può essere fruito entro i quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Anche il diritto all’indennità segue lo stesso arco temporale, rafforzando l’equiparazione tra genitorialità biologica e genitorialità adottiva o affidataria.
CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO
In merito al congedo per malattia del figlio sono due le novità: l’età del figlio, per cui è possibile fruire del congedo per malattia, viene elevata da 8 a 14 anni e il numero massimo di giorni di astensione per ciascun genitore passa da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno, per ciascun figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni.
Tali giorni NON SONO RETRIBUITI.
NOVITA’ RELATIVE AL CERTIFICATO MEDICO
La nuova legge di Bilancio ha previsto la trasmissione telematica del certificato di malattia del minore all’INPS. Il medico curante del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha in cura il bambino, provvede all’invio diretto del certificato all’INPS, utilizzando il sistema informatico di trasmissione delle certificazioni di malattia. L’INPS, a sua volta, inoltra immediatamente la certificazione al datore di lavoro interessato, garantendo così la tempestiva conoscenza dell’evento e l’esonero del genitore lavoratore da ulteriori oneri documentali.
E’ previsto il diritto all’interruzione delle ferie in caso di ricovero ospedaliero del bambino. In presenza di ricovero del figlio, il genitore può chiedere che le ferie vengano sospese per tutta la durata del periodo di degenza, al fine di fruire del congedo per malattia del figlio.