Al personale docente e ATA spettano, per ciascun evento luttuoso, 3 giorni di permesso retribuito. Non c’è differenza tra personale di ruolo o a tempo determinato (anche con contratti di supplenza breve e saltuaria).

Permessi per lutto: per chi spettano

I giorni di permesso spettano per la perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.

Per semplificare, i giorni spettano per la morte di:

  • coniuge;
  • parenti di primo grado: genitori, figli (naturali, adottati o affiliati), patrigno o la matrigna;
  • parenti di secondo grado: nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli dei figli);
  • affini di primo grado: suoceri, generi e nuore;
  • tutti i conviventi stabili: a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica;

Modalità e termini fruizione

Non esiste un vero e proprio limite entro il quale i 3 giorni di permesso possono essere fruiti. Unica indicazione in merito è stata fornita dall’Aran (ID 28420 del 24/02/2021) che ha così risposto ad un preciso quesito:

“l’utilizzo dovrà avvenire non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.”