
SUPPLENZE BREVI: PROCEDURA PER COMPUTARE IL SABATO E LA DOMENICA QUANDO NON COMPRESI NEL CONTRATTO
SUPPLENZE BREVI: PROCEDURA PER COMPUTARE IL SABATO E LA DOMENICA QUANDO NON COMPRESI NEL CONTRATTO
Ci pervengono numerose segnalazioni da parte di supplenti precari (docenti ed ATA) che denunciano il mancato rispetto della normativa inerente la contrattualizzazione del sabato e della domenica ricadenti tra due due diversi contratti di supplenza continuativi in sostituzione della stessa persona.
La problematica si inquadra all’intero di una vasta casistica che di seguito andremo ad analizzare.
Spesso capita che docenti ed ATA vengano chiamati per supplenze brevi in sostituzione di personale assente prestando servizio fino al venerdì, per poi essere richiamati il lunedì successivo, sempre in sostituzione della stessa persona. Una situazione, questa, che frequentemente è gestita in modo errato dalle scuole, con la conseguente lesione dei diritti dei lavoratori.
Infatti, con particolare riferimento alla gestione contrattuale di supplenze brevi consecutive effettuate in sostituzione della stessa persona ma intervallate solamente da giorni non lavorativi della settimana quali il giorno libero o i giorni festivi, la procedura di gestione amministrativa è talmente articolata che spesso le scuole, per mancata conoscenza normativa o per “scarsa volontà”, preferiscono in modo sbrigativo non riconoscere quanto di diritto spetta ai supplenti.
PROPRIO PER QUESTO IL NOSTRO SINDACATO STA PROVVEDENDO AD INVIARE DIFFIDA A TUTTI I DIRIGENTI PER CHIARIRE ANCHE LE MODALITA’ AMMINISTRATIVE PER GESTIRE TALI CASISTICHE
Secondo quanto previsto dell’O.M. per le supplenze del personale docente ed ATA pubblicata ogni anno scolastico che, all’interno delle disposizioni comuni, recita:
“ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”,
risulta chiaro che se l’assenza del titolare inizialmente prevista fino al giorno prima del proprio giorno libero(che può essere il sabato nelle scuole che adottano la settimana corta o un qualunque altro giorno nelle scuole che non la adottano)o di un giorno festivo (che può essere la domenica come anche un qualunque altro giorno festivo previsto da calendario nazionale), riprende il giorno successivo agli stessi, tali giorni non lavorativi, devono essere riconosciuti al supplente, avendo questi diritto alla proroga “a decorrere dalla scadenza del precedente contratto”.
Ne consegue che, anche nel caso in cui il titolare assente non dovesse coprire con l’assenza i giorni non lavorativi (giorno libero o giorni festivi), ma risultasse assente sia il giorno precedente che quello successivo (anche cambiando tipologia di assenza), al supplente spetta PROROGA e dunque il computo giuridico ed economico di tutti i giorni.
Proviamo a fare dunque degli esempi pratici, anche per chiarire le procedure che le scuole devono seguire:
PRIMO ESEMPIO PRATICO
Se il titolare si assenta senza soluzione di continuità (con più comunicazioni consecutive), includendo nell’assenza anche tutti gli eventuali suoi giorni liberi o giorni festivi, la scuola deve procedere a stipulare i contratti di proroga senza alcun periodo interruttivo!!!
SECONDO ESEMPIO PRATICO
In una scuola che adotta la settimana corta, un docente o un ATA sostituisce il titolare assente inizialmente dal lunedì al venerdì (svolgendo tutto il proprio orario settimanale nei 5 giorni di servizio), per proseguire poi il lunedì successivo in sostituzione della stessa persona che comunica ulteriore assenza (indipendentemente dal cambio o meno della motivazione).
Ipotizziamo però che il titolare non copra l’assenza nei giorni di sabato e domenica.
Questi giorni spettano comunque al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!
TERZO ESEMPIO PRATICO
In una scuola che NON adotta la settimana corta, un docente o un ATA sostituisce il titolare assente inizialmente dal lunedì al sabato (svolgendo tutto il proprio orario settimanale) per poi essere richiamato il lunedì successivo a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato sempre dalla stessa persona.
La Domenica spetta al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!
QUARTO ESEMPIO PRATICO
In una scuola che NON adotta la settimana corta, un docente sostituisce il titolare assente inizialmente fino al giorno prima del suo giorno libero (infrasettimanale) per essere poi richiamato il giorno successivo a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato sempre dalla stessa persona.
Il giorno libero infrasettimanale spetta al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!
QUINTO ESEMPIO PRATICO
Questo è un caso concreto che potrebbe succedere durante il corrente anno scolastico, visto che il 1 Maggio 2026 cade di venerdì ed è un giorno festivo.
In una scuola che adotta la settimana corta, ipotizziamo che un docente sostituisca il titolare assente inizialmente fino al 30 Aprile per poi essere richiamato giorno 4 Maggio a seguito di un ulteriore periodo di assenza comunicato della stessa persona.
Essendo i giorni intercorsi tra la fine del primo contratto e l’inizio del successivo tutti o festivi (1 Maggio e domenica 3 Maggio) o Giorno Libero (sabato 2 Maggio),
Questi giorni spettano comunque al supplente sia economicamente che giuridicamente!!!
TALI ESEMPI NON SONO DA RITENERSI ESAUSTIVI, MA SOLO DEI RIFERIMENTI PRATICI RIGUARDANTI ALCUNE CASISTICHE CONCRETE.
Si sottolinea che quanto sopra delineato ha valore esclusivamente in riferimento ai giorni festivi o liberi.
Altra modalità di gestione, infatti, riguarda i docenti in relazione al computo dei periodi di sospensione dell’attività didattica (Natale, Pasqua, chiusura per calamità naturali, chiusura per elezioni, etc.) la cui normativa di riferimento è l’art. 40 comma 3 del CCNL 2006/09, mai abrogato, che così recita:
“qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.
Per qualunque comportamento illegittimo da parte delle scuola, Vi invitiamo ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it o un messaggio WhatsApp al 3286214117 in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.