Nella retribuzione delle supplenze “brevi e saltuarie” manca l’RPD in busta paga

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La Retribuzione professionale docente (RPD) è una voce fondamentale della retribuzione docente che negli anni è salita fino ad attestarsi attualmente a 210,50 euro al mese.

La normativa attuale riconosce il diritto alla corresponsione della RPD solo ai docenti con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine sino al 31 agosto o al 30 giugno.

Tale somma va invece riconosciuta anche ai precari che hanno svolto supplenze di tipo “breve e saltuario” (anche non continuative e/o part time), come ormai stabilito da innumerevoli sentenze ottenute su tutto il territorio nazionale, basate su numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione. Una su tutte l’Ordinanza n. 20015 del 27.7.2018 che ha stabilito che i docenti, anche con supplenze brevi, hanno diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD)

CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO

l ricorso è rivolto a tutti i docenti (sia attualmente di ruolo che ancora precari) che negli ultimi 5 anni hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie (non al 30 giugno o al  31 agosto) o “supplenze covid”.

Le supplenze possono essere anche di un giorno e/o non consecutive.

COSTI

L’ADESIONE E’ GRATUITA PER TUTTI GLI ISCRITTI AL SINDACATO ASA SCUOLA

DOCUMENTI DA INVIARE PER L’ADESIONE AL RICORSO

Il ricorrente dovrà inviare tramite raccomandata o PEC a/r al Ministero dell’Istruzione e del Merito, la diffida da noi predisposta (SCARICA QUI LA DIFFIDA).

Unitamente alla copia della diffida e della ricevuta di avvenuta consegna, dovrà compilare la seguente documentazione (SCARICA QUI LA DOCUMENTAZIONE), sottoscritta ove necessario, ed inviarla via raccomandata A/R o consegnarla a mano al seguente indirizzo:

Avv. CINZIA CARUSO VIA N.SAURO 21, PATERNO’ (95047) CT

Potrete avere maggiori informazioni presso le nostre sedi o scrivendo al numero WA 3286214117