Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza n. 44 del 12 marzo 2026 con cui avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/27.

Presentazioni domande:
– Personale docente: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026;
– Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026;
– Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026.
– Docenti di Religione Cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026.

CHI NON PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

  • docenti trasferiti con domanda volontaria da meno di un triennio, soddisfatti nella domanda su una preferenza analitica (scuola specifica);
  • docenti neo-immessi in ruolo, destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto. Questi docenti sono tenuti a rimanere presso l’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova;
  • docenti con nomina a tempo determinato ai sensi del D.L. 44/2023: possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica dove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.

DEROGHE AI VINCOLI DI PERMANENZA TRIENNALE

Pur rientrando all’interno del blocco triennale possono comunque presentare domanda di mobilità i docenti che, essendo in possesso di contratto a tempo indeterminato, rientrano in uno dei seguenti punti deroga:

  • Genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
  • Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (invalidità personale con percentuale superiore al 67% o con handicap art. 3 comma 3);
  • Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 (assistenza a persone con handicap grave) che rivestono la qualità di:
    • coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
    • padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    • uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    • parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
    • il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

Con riferimento all’art 2, comma 6, del CCNI si segnalano le seguenti novità:

– alla lettera a) la deroga ai vincoli di permanenza è stata prevista per i docenti che siano genitori di figlio minore di anni quattordici (NON PIU’ 16), ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità (nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).

– è stata eliminata dal testo del CCNI la lettera e) relativa alla deroga prevista per i figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

CCNI-mobilita_triennio-25_28_10-marzo

Ordinanza-Ministeriale-Docenti-Educatori-e-ATA

Nota_13-03-2026