
3 GG DI PERMESSO PERSONALE + 6 GIORNI FERIE:
UN DIRITTO CONTRATTUALE INNEGABILE PER I DOCENTI A T.I.
3 GG DI PERMESSO PERSONALE + 6 GIORNI FERIE:
UN DIRITTO CONTRATTUALE INNEGABILE PER I DOCENTI A T.I.
Ci pervengono molte segnalazioni di docenti di ruolo ai quali il DS nega il diritto alla fruizione dei 3 giorni di permesso personale e/o dei 6 giorni di ferie, come permessi personali o familiari, richiesti allegando la prevista autocertificazione della motivazione.
Si coglie l’occasione per analizzare la normativa.
L’art. 15 comma 2 del CCNL Scuola 2006/09, tutt’oggi vigente in quanto mai abrogato dai CCNL successivi, recita: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Successivamente il CCNL 2019-2021 amplia la platea dei fruitori dei 3 gg di permesso personale retribuito permettendone la fruizione anche ai supplenti annuali con contratto al 31 agosto o al 30 giugno. Tuttavia, per i supplenti non è previsto automaticamente il riconoscimento della conversione delle ferie in ulteriori 6 giorni di permesso, come avviene per i docenti di ruolo: l’estensione riguarda esclusivamente i 3 giorni di permesso retribuito!
Anche l’ARAN con la nota Id: 28393 (disponibile QUI), ha sempre confermato che i 6 giorni di ferie, se richiesti per motivi personali o familiari durante le attività didattiche, assumono la natura di permessi retribuiti e non sono soggetti a valutazione discrezionale del dirigente scolastico.
Nella suddetta nota l’ARAN precisa che il personale docente ha diritto a 32 giorni di ferie per ciascun anno scolastico, da fruire nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
“Durante la restante parte dell’anno, è comunque possibile richiedere fino a un massimo di 6 giornate di ferie per motivi personali o familiari, le quali, pur essendo formalmente ferie, sono considerate a tutti gli effetti permessi retribuiti, con piena tutela del diritto del docente.”
Si richiama anche il Parere ARAN n. 2698 del 2 febbraio 2011 (disponibile QUI), rilasciato in risposta ad un quesito dell’USR Puglia, che ribadisce integralmente quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009.
L’ARAN conferma che il secondo periodo del comma 2 consente al personale docente di fruire dei 6 giorni di ferie durante l’attività didattica con le medesime modalità (richiesta del dipendente) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) previsti per i tre giorni di permesso retribuito.
Tale fruizione — precisa il parere — avviene indipendentemente dalle condizioni poste dall’art. 13, comma 9, sulle ferie, poiché i 6 giorni, una volta richiesti per motivi personali o familiari, assumono la natura giuridica di permessi retribuiti.
Ne consegue che non è previsto alcun margine di discrezionalità da parte del dirigente scolastico: il DS non può valutare né sindacare il motivo addotto dal docente, né subordinare la concessione del permesso a criteri ulteriori rispetto alla norma contrattuale.
Se dunque i 6 giorni di ferie vengono richiesti dal docente a Tempo Indeterminato con motivazione autocertificata e dopo aver già fruito dei 3 giorni di permesso personale e familiare, gli stessi rientrano all’interno dei diritti contrattuali previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2006-09 tutt’oggi vigente, e dunque devono essere considerati quali permessi per motivi personali o familiari. Ciò che li contraddistingue rispetto ai giorni di ferie “ordinari” previsti dall’art. 38 del CCNL 2019-21 (per i quali il docente non deve dare giustificazioni ma deve trovarsi il sostituto senza oneri per l’Amministrazione), è proprio il fatto che sono richiesti con motivazioni personali e/o familiari prodotte anche tramite autocertificazione.
Dunque i 6 giorni di ferie fruibili durante le attività didattiche restano utilizzabili dai docenti a T.I. come permessi retribuiti, ai sensi dell’art. 15 comma 2, a due condizione:
- che vengano richieste DOPO aver già fruito dei 3 giorni di permessi personali e familiari;
- che vengano motivati, anche tramite autocertificazione.
Numerosa e univoca è l’interpretazione giurisprudenziale che si evince dalle innumerevoli sentenze in merito.
Il dirigente scolastico non può valutare, giudicare o sindacare la natura del motivo dichiarato, né richiedere prove aggiuntive e potrà sostituire il docente assente ANCHE CON ONERI PER L’AMMINISTRAZIONE (solo naturalmente se non riesce a farlo tramite l’utilizzo del personale in servizio – come ad esempio i docenti di potenziamento o i docenti con ore a disposizione o ore da recuperare)
Anche il SIDI (Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione) riconosce ufficialmente, tramite il codice PE03 “PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI”, la possibilità per i docenti di ruolo di utilizzare sei giorni di ferie come permessi retribuiti, confermando così l’orientamento giurisprudenziale.
Un aspetto fondamentale nella fruizione dei permessi retribuiti riguarda l’autocertificazione
La normativa vigente è molto chiara: il docente ha diritto a richiedere tali giorni indicando un motivo personale o familiare, senza ulteriori limitazioni.
Il motivo deve essere dichiarato, ma non deve essere documentato oltre l’autocertificazione. Qualunque motivazione è ammessa!
Il Dirigente Scolastico non può in nessun caso entrare nel merito della motivazione, ma dovrà, secondo quanto indicato dall’ARAN nel parere Id: 34580 del 12/06/2025 (disponibile QUI) effettuare “la valutazione circa l’adeguatezza o meno della documentazione presentata”.
Il nodo giuridico non è la “valutazione del motivo”, ma la “verifica formale della documentazione”.
Dunque il docente, all’interno dell’autocertificazione, dovrà essere il più possibile puntuale nel delinearne le motivazioni legate a bisogni personali e familiari (non basta specificare solamente “per motivi personali e familiari”) mentre il Dirigente Scolastico dovrà effettuare esclusivamente una valutazione della correttezza della presenza documentale, senza poter mai entrare nel merito dei motivi addotti.
Scarica (QUI) il comunicato sindacale inviato a tutte le scuole.
Cosa fare in caso di diniego da parte del dirigente scolastico
Per qualunque illegittimo diniego da parte del DS, invitiamo i docenti ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it o un messaggio WhatsApp al 3286214117 in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.