Ci pervengono continue segnalazioni in merito all’utilizzo dei docenti di sostegno per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente per brevi o brevissimi periodi.

Si sottolinea che il Ministero, è intervenuto più volte sulla questione, ed in particolare:

  • Con la nota Ministeriale prot. 9839 dell’08/11/2010, nel sottolineare l’obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e ai 15 in quella secondaria qualora non si possa garantire l’attività didattica, il Ministero afferma chiaramente che “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”
  • All’interno delle “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” allegate alla nota MIUR prot.n. 4274 del 4 agosto 2009, il Ministero indica chiaramente che “(…) l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”
  • Con la nota prot. 7490 del 1/11/2017 il Ministero, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio V – Ambito territoriale di Como, afferma che “Utilizzare l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione.

Alla luce delle indicazioni Ministeriali richiamate, appare chiaro che in presenza dell’alunno con disabilità assegnatogli, l’insegnante di sostegno NON PUO’ essere MAI utilizzato in supplenze per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente, NEANCHE NELLA PROPRIA CLASSE.

Solo in assenza del proprio alunno può, in “casi eccezionali non altrimenti risolvibili”, essere utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti!  Casi eccezionali da giustificare chiaramente per iscritto in quanto il docente di sostegno è contitolare della classe nelle attività didattiche, e la sua funzione, anche in assenza dell’alunno con disabilita allo stesso assegnato,  è quella di supporto alla classe  e tale funzione deve continuare anche in caso di assenza dell’alunno.

Secondo quanto previsto dalla nota Ministeriale 9839 del 08/11/2010, il DS infatti dovrà provvedere alla sostituzione degli insegnati temporaneamente assenti utilizzando “prioritariamente il personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità […] ed in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo.”.

Si coglie l’occasione per sottolineare inoltre che utilizzare per sostituzioni di docenti temporaneamente assenti i docenti impegnati in quelle ore nelle attività didattiche nelle proprie classi, non solo si configura come un’interruzione di pubblico servizio, ma è una violazione del diritto allo studio degli alunni che in quelle ore si vedrebbero privati del proprio insegnante curricolare, regolarmente presente in servizio.

Per qualunque comportamento illegittimo, vi invitiamo a inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.
Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

Pervengono alla scrivente Organizzazione Sindacale numerosi quesiti in merito alla riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50/55 minuti, con particolare riferimento alle richieste di alcuni Dirigenti Scolastici atte al recupero delle ore di lezione non svolte.

Riferimenti normativi: CM n. 243 del 22.09.1979, CM n. 192 del 03.07.1980, DPR n. 275 del 08.03.1999, Legge n. 59 del 15.03.1997, DM n. 234 del 26.06.2000, CM n. 225 del 05.10.2000, CCNL scuola 2006/2009, CCNL istruzione e ricerca 2016/2018, CCNL istruzione e ricerca 2019/2021;

Il DPR 275/99, regolamento sull’autonomia delle istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59) ed in particolare all’art. 4 comma 2, stabilisce che nell’esercizio della loro autonomia didattica, le Istituzioni Scolastiche possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, valutando nel modo più adeguato il tipo di studi ed i ritmi di apprendimento degli alunni.

In maniera autonoma, ogni Istituzione Scolastica può decidere la riduzione dell’ora di lezione da sessanta a cinquanta minuti, tenendo conto delle necessità ed esigenze che emergono nell’istituto e che possono essere determinate da motivazioni prettamente didattiche o da esigenze estranee alla stessa.

Pertanto, se le motivazioni che determinano la riduzione oraria possono essere diverse, lo sono anche le conseguenze inerenti l’obbligo di recupero delle ore non svolte.

In tal caso la materia resta regolata dalle CC.MM. n. 243 del 22.09.1979 e n. 192 del 3.7.80 e dalle successive circolari che le hanno confermate, e la relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o di istituto.

Nel caso in cui la riduzione dell’ora di lezione è determinata da motivazioni estranee alla didattica e quindi per cause di forza maggiore, non c’è obbligo di recupero da parte di docenti e alunni.

Invece, se la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata da motivazioni didattiche, i docenti e gli alunni dovranno recuperare le ore di lezione non svolte.

Occorre precisare che tali ore vanno recuperate in favore degli stessi alunni e comunque nell’ambito della programmazione didattica definita dagli OO.CC. e non potranno essere utilizzate in occasione di supplenze per sostituzione di colleghi assenti, o per qualsiasi forma di “banca delle ore”, poiché detto modus operandi, tra l’altro, andrebbe a ledere il diritto allo studio degli studenti a cui verrebbe ridotto il monte ore annuo di impegno scolastico.

Per tutti i casi non dipendenti da “cause di forza maggiore”, docenti e alunni, nell’ambito delle attività didattiche programmate, dovranno recuperare le ore di lezione non svolte (come previsto dal CCNL scuola 2016-2018, il quale specifica che al di fuori dei casi previsti dall’art. 28, comma 8, del CCNL 29 novembre 2007, le ore dovranno essere recuperate).

La delibera, dovrà essere assunta dal Collegio dei Docenti ed inserita nel POF.

Tale recupero dovrà comunque rispettare i limiti posti dal CCNL SCUOLA vigente, ed in particolare l’art. 43 comma 5, che prevede che l’orario settimanale dei docenti è il seguente:

Docente Scuola dell’Infanzia: 25 ore settimanali

Docente Scuola Primaria: 22 ore settimanali +2 di programmazione (con orario flessibile)

Docente Scuola secondaria di 1 e 2 grado: 18 ore settimanali

Il contratto parla chiaramente di cadenza SETTIMANALE e dunque risulta totalmente illegittimo effettuare compensazioni di scambio!

A tal proposito Il MIM – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con nota del prot. n. 4090 del 14.02.2025 avente ad oggetto “Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche sulla gestione della riduzione dell’ora di insegnamento” (CHE SI ALLEGA), ha specificato che

“…..La riduzione dell’ora di lezione, fino a 50 minuti, per “cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica” – deliberata dal Consiglio di Istituto – non comporta alcun obbligo di recupero da parte del personale docente (art. 28, comma 8, del CCNL 2006/2009, non disapplicato dai successivi contratti di lavoro). Diversa è l’ipotesi della riduzione oraria per motivi didattici, deliberata dal Collegio dei Docenti, laddove è previsto il recupero, che dovrà avvenire nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica…..”.

IN SINTESI

Le uniche due motivazioni ammesse per la “riduzione dell’ora di insegnamento” da 60 a 55/50 minuti (mai al di sotto comunque dei 50 minuti) sono:

  • Causa di forza maggiore
  • Motivi didattici

Nel primo caso non vi è alcun obbligo da parte del docente di recuperare tali ore; nel secondo caso le ore vanno recuperate restituendole agli stessi alunni e per le discipline alle quali sono state sottratte, e cmq nel rispetto del tetto orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL.

Qualunque “banca ore” di recupero dedicata alle supplenze, anche se deliberata dal Collegio Docenti, risulta essere illegittima.

Chiunque dovesse riscontrare difformità rispetto a quanto sopra detto, è invitato a segnalarlo alla mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire. Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

Puntualizzazione per copertura incarichi di coordinatore del cdc / segretario del cdc / presidente del cdc:

Pervengono al nostro sindacato numerose segnalazioni in merito all’attribuzione d’ufficio da parte dei DS dell’incarico di COORDINATORE DI CLASSE, senza previa consultazione ed accettazione del docente interessato.

Le norme di riferimento:

  • L’art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994 (testo unico sulla scuola) prevede che: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside (oggi Dirigente Scolastico, DS) a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.
  • L’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 (testo unico sul lavoro pubblico) prevede che: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
  • L’art. 25 c. 2 del D.Lgs 165/01 prevede, inoltre, che il DS, nei propri doveri d’ufficio, “organizzi l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici”. È in questo contesto che le suddette figure (coordinatore/segretario/presidente del consiglio di classe) sono designate dal Dirigente Scolastico. Molto spesso queste figure vengono (erroneamente) equiparate, mentre in realtà rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno delle differenze sostanziali.

È in questo contesto che le suddette figure (coordinatore/segretario/presidente del consiglio di classe) sono designate dal Dirigente Scolastico. Molto spesso queste figure vengono ERRONEAMENTE equiparate, mentre in realtà rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno delle differenze sostanziali.

Si sottolinea che la figura di COORDINATORE DI CLASSE (o di interclasse alla scuola primaria e intersezione alla scuola dell’infanzia) essendo un incarico per una figura NON PREVISTA DAL CCNL, si configura come un incarico AGGIUNTIVO e come tale non solo deve essere DEBITAMENTE REMUNERATO con i fondi del FMOF (in questo è importantissima la contrattazione integrativa d’istituto per stabilire la somma idonea), ma è un incarico VOLONTARIO, che ha dunque bisogno per essere attribuito a seguito di un’esplicita disponibilità da parte del docente.

Chiunque fosse destinatario di individuazione unilaterale da parte DS, può tranquillamente RIFIUTARE LA PROPOSTA, senza che serva alcuna motivazione. Al pari, anche durante l’anno scolastico, chiunque ritenesse di non voler più ricoprire tale ruolo, PUO’ RASSEGNARE LE PROPRIE DIMISSIONI, senza incorrere ad alcuna sanzione.

Vista la gravosità dell’incarico sia per l’aggiuntivo carico di lavoro sia per le responsabilità allo stesso connesse, le mansioni delegate al coordinatore di classe devono essere ESPLICITATE dal DS.

Non esistendo indicazioni puntuali in merito all’interno della normativa vigente, si può dire che, in genere il coordinatore del CdC:

  • si occupa della stesura del piano didattico della classe;
  • tiene regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul comportamento, tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
  • è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
  • tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori e mantiene, in particolare, la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
  • controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;
  • presiede le sedute del CdC, in assenza del DS. (infatti la figura del “coordinatore” del consiglio di classe può coincidere con quella del presidente, ma non con quella del segretario verbalizzante. Il verbale deve sempre essere firmato da due figure: dal segretario stesso e dal DS o da chi lo sostituisce in sua assenza.)

A differenza del Coordinatore di classe, non si può rifiutare né l’incarico di segretario del consiglio di classe, né di presidente del consiglio di classe che, in assenza del DS, viene appositamente designato dal DS tra i docenti che ne fanno parte. Il docente che presiede il consiglio di classe (o interclasse / intersezione) in sostituzione del DS, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi.

A differenza dunque dell’incarico di Coordinatore di classe, non si può rifiutare né l’incarico di segretario del consiglio di classe o di presidente del consiglio di classe, per il quale non è previsto alcun obbligo di retribuzione.

IN SINTESI

La figura del “coordinatore di classe” deve essere prevista nel POF dell´istituto, ovvero deliberata dal collegio docenti ed adottata dal consiglio d’istituto (ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”). In quanto attività supplementare/aggiuntiva la retribuzione, in questo caso, è DOVUTA (e va obbligatoriamente stabilita nella contrattazione d’istituto).

Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina devono essere indicate le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa retribuzione accessoria.

L’incarico (a differenza degli altri due) richiede l’accettazione da parte del docente. L’assunzione dello stesso da parte di un docente, infatti, è assolutamente facoltativa perché non rientra né tra le attività obbligatorie regolate dal Contratto, né tra quelle obbligatorie per legge. Il DS, quindi, non può procedere unilateralmente all’affidamento di tali deleghe, per cui queste diventano operative solo dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti.

Un docente può svolgere contemporaneamente, e senza nessuna incompatibilità di funzione, l’incarico sia di segretario che di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (e può svolgere tali funzioni anche in più consigli di classe). Questo però è possibile solo in presenza del DS (o di altro docente delegato a presiedere).
UN SINGOLO DOCENTE NON PUO’ RICOPRIRE CONTEMPORANEAMENTE I TRE INCARICHI!

Se qualunque docente dovesse riscontrare difficoltà o diniego dal DS per il rifiuto di tale incarico (rifiuto che deve essere formalizzato per iscritto e senza dare alcuna motivazione), vi invitiamo a segnalarlo alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire. Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

RIALLIANEAMENTO

Docenti ed ATA di ruolo con più di 4 anni di pre ruolo hanno diritto al riallineamento della carriera con il riconoscimento degli arretrati dovuti: la scuola deve procedere d’ufficio

Il sindacato ASA sta provvedendo ad inviare a tutte le scuole del territorio nazionale un sollecito per la lavorazione di tutti i riallineamenti di carriera del personale di ruolo in servizio con l’erogazione di tutti gli arretrati dovuti (scarica qui la nota inviata alle scuole).

Ai sensi della normativa vigente, DOCENTI ed ATA che abbiano prestato servizio pre ruolo per più di 4 anni hanno diritto, al raggiungimento di un certo numero di anni di servizio, al recupero economico degli anni di pre ruolo prestati oltre i primi 4 (che vengono calcolati sin dall’inizio per intero).

Tali anni eccedenti ai primi 4 sono infatti calcolati inizialmente per 1/3 ai soli fini giuridici, per effettuare successivamente il computo economico dopo che siano passati i termini previsti dalla normativa per il “riallineamento della carriera”. In particolare:

  • 16 anni di servizio (tra ruolo e pre ruolo) per i docenti laureati della scuola secondaria di 2 grado
  • 18 anni di servizio (tra ruolo e pre ruolo) per i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1 grado
  • 18 anni di servizio (tra ruolo e pre ruolo) per i docenti diplomati della scuola secondaria
  • 18 anni di servizio (tra ruolo e pre ruolo)  per i DSGA
  • 20 anni di servizio (tra ruolo e pre ruolo) per il restante personale ATA


Con la nota n. 8438 del 10/01/2024 (che si allega) il MEF chiarisce che tale “riallineamento della carriera” va effettuato NON SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO, ma D’UFFICIO da parte delle singole Istituzioni scolastiche così esprimendosi: “[…] L’istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento della carriera” tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato […]”.

Tutto il personale interessato è invitato a contattarci per inoltrare la diffida (SCARICA QUI) alla propria scuola ed ottenere quanto dovuto.