monetizzazione ferie

In data 27 marzo 2025, il MIM ha inviato una nota di chiarimento a tutti gli Uffici scolastici (scarica qui) sulle modalità di fruizione delle ferie da parte del personale docente con contratto a tempo determinato.

All’interno della nota, appare chiaro che il Dirigente Scolastico NON PUO’ collocare in ferie d’ufficio tali docenti durante il periodo della sospensione delle lezioni!

Vero è che la legge 228/2012 ha stabilito il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che le stesse, unitamente ai giorni di festività soppresse devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni, ma è vero anche che la suprema Corte di Cassazione con le sentenze 14268/2022 e 16715/204, ha stabilito che la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite da parte dei docenti a tempo determinato non può esserci ESCLUSIVAMENTE se il Dirigente Scolastico dimostra di aver messo al corrente tali docenti di tale condizione, invitandoli a fruire delle ferie.

Proprio a seguito delle innumerevoli sentenze giudiziarie che hanno visto soccombere il giudizio le amministrazioni scolastiche che non hanno provveduto a tale comunicazione ai propri dipendenti (clicca qui per leggere le nostre istruzioni per aderire al ricorso ed ottenere la monetizzazione delle ferie non godute), i Dirigenti Scolastici, alla luce della suddetta nota del MIM, stanno provvedendo in questi giorni ad inviare comunicazione il tal senso.

Tutti coloro che non hanno ricevuto tale comunicazione, NON SONO OBBLIGATI A PRENDERE LE FERIE in quanto potranno rivendicare il proprio diritto alla monetizzazione.

I docenti invece che sono stati “avvisati” dal proprio Dirigente Scolastico, potranno richiedere A PROPRIO PIACIMENTO di fruire delle ferie maturate durante un qualunque periodo di sospensione delle lezioni.

In tal senso il nostro sindacato consiglia di inoltrare richiesta di ferie per il periodo successivo al termine delle lezioni fissato in ciascuna Regione dal calendario scolastico regionale, in modo di poter evitare le riunioni ricadenti tra tale data e e la fine delle attività didattiche.

Infatti l’Art. 1 comma 54 della Legge 228/2012 recita:

“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”

Nei giorni scorsi è avvenuta la pubblicazione della posizione spettante nel concorso PNRR1 bandito con DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria.

Tale posizione potrà essere molto importante per la decisione che tra qualche mese gli idonei dovranno prendere per la costituzione degli elenchi regionali per il ruolo.

Ancora poco chiara tale procedura, ma sicuramente potranno iscriversi tutti coloro che hanno superato un concorso dal 2020 in poi. Per superato, si intende il superamento di tutte le prove, dunque anche coloro che non sono rientrati neanche nel 30% degli idonei.

La norma è prevista dal DL 45/2025  convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 che parla di  ” […] candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria […] in un apposito elenco regionale, da cui si attinge, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.”

Poco chiare ancora le tempistiche di costituzione di tali elenchi regionali nonché le regole per poter cambiare o permanere nella regione prescelta.

Vi terremo informati.

ORDINE DELLE IMMISSIONI IN RUOLO DAL 2026/27

Ferma restando la suddivisione dei posti al 50% tra GaE (se ancora esistenti) e concorsi, l’assunzione da GM seguirà le seguenti regole:

  • vincitori concorso 2016 (se ce ne sono ancora per quella classe di concorso)
  • candidati idonei del concorso straordinario 2018 (se ci sono ancora candidati, e per l’aliquota prevista nel 2026/27)
  • vincitori del concorso ordinario 2020

A seguire

  • vincitori concorso PNRR1 (fino ad esaurimento)
  • vincitori concorso PNRR2 (fino ad esaurimento)
  • vincitori concorso PNRR3

A seguire

  • idonei 30% concorso PNRR1 (fino ad esaurimento)
  • idonei 30% concorso PNRR2 (fino ad esaurimento)
  • idonei 30% concorso PNRR3
  • idonei concorso 2020

A seguire

  • elenchi regionali per il ruolo, in cui idonei concorsi 2020 precedono idonei dei concorsi PNRR

Il Decreto Scuola n. 127/2025, approvato definitivamente dalla Camera il 28 ottobre, dispone la proroga biennale dell’Ordinanza per l’aggiornamento delle GPS. Dunque sicuro il rinnovo previsto presumibilmente per la primavera 2026.

Ecco le principali novità:

  •  proroga biennale, fino al 2028, dell’Ordinanza Ministeriale per l’aggiornamento e la riapertura delle GPS nel 2026. I candidati potranno così inserirsi o aggiornare la propria posizione in graduatoria, utilizzando titoli di studio attualmente validi per le varie classi di concorso;
  • confermato il DIPLOMA quale titolo di accesso per le graduatorie degli ITP, secondo quanto indicato nell’attuale normativa dei titoli di accesso alle classi di concorso;
  • Possibilità di spostare le GPS in altra provincia, per coloro che vi sono già inseriti;
  • Confermata la CONTINUITA’ DIDATTICA SUL SOSTEGNO fino al 2027/28, i quali criteri dovranno essere confermati o rivisti con apposita Ordinanza;
  • Proroga delle IMMISSIONI IN RUOLO DA 1a FASCIA SOSTEGNO fino al 31/12/2026. Successivamente, tali eventuali immissioni in ruolo, potranno avvenire solamente successivamente all’esaurimento dei nuovi elenchi regionali che entreranno in vigore. Quindi su eventuali posti ancora residui dopo GaE , Vincitori di concorso/idonei, elenchi regionali.

Si ricorda anche che gli aspiranti che nell’anno scolastico 2025/26 hanno ottenuto collocazione nell’elenco aggiuntivo della prima fascia, avranno la possibilità di essere collocati a pettine in prima fascia nelle nuove GPS 2026.

Articolo correlato: Elenchi regionali per il ruolo e procedura di immissione in ruolo dal 2026/27

A seguito delle innumerevoli segnalazioni provenienti da molti docenti in relazione alle illegittime pratiche attuate dai Dirigenti Scolastici per la sostituzione degli insegnanti temporaneamente assenti per brevi periodi, il sindacato ASA ha deciso di passare all’azione ed inviare formale diffida a tutti i Dirigenti Scolastici dal procedere con comportamenti illegittimi.

Le chiare indicazioni Ministeriali – afferma il Segretario Generale dell’ASA Stefano Guarnera – non lasciano minimamente spazio ad interpretazioni personali sulle modalità di sostituzione degli insegnanti temporaneamente assenti.
Anzitutto, gli insegnanti di sostegno, specie in presenza dell’alunno con disabilità loro affidato, non possono essere utilizzati per supplire i colleghi temporaneamente assenti, neanche nella propria classe!
Ormai i Dirigenti Scolastici continuano a perseverare in pratiche illegittime e illegali che non possono essere più tollerate. Come ad esempio l’abitudine di smembrare la classe in cui è assente l’insegnante curricolare, e dividere gli alunni in altre classi, senza un ordine di servizio scritto e senza neanche preoccuparsi di cosa potrebbe accadere in caso di emergenza. Pensiamo infatti all’eventualità di un’evacuazione forzata per calamità naturali: gli alunni di queste “classi smembrate”, in che modo potrebbero essere ufficialmente rintracciati nel caso in cui gli stessi dovessero risultare dispersi?
Inoltre – continua Stefano Guarnera – com’è possibile permettere che un insegnante curricolare, durante la propria ora didattica, possa essere utilizzato in altre classi per la sostituzione di colleghi assenti, magari lasciando la propria classe solamente con l’insegnante di sostegno? Questa è una chiara interruzione di pubblico servizio e contemporaneamente un’azione lesiva del diritto allo studio degli alunni!
Eppure, tutte queste pratiche illegittime e illegali sono attuate giornalmente da moltissimi Dirigenti Scolastici.
Sarebbe semplice – conclude Stefano Guarnera – gestire tali sostituzioni secondo quanto previsto dalle indicazioni Ministeriali, ricorrendo, in estrema ratio, al reclutamento da graduatorie d’Istituto anche per le sostituzioni di un solo giorno: è lo stesso Ministero a prevederlo.

Il sindacato ASA invita tutti i docenti ad opporsi a tali pratiche e rivendicare il rispetto delle normative, rifiutando l’eventuale assegnazione di supplenze illegittime attribuite senza ordine di servizio scritto e segnalando tali casi allo stesso sindacato per un immediato intervento.

Scarica QUI la diffida.

Per qualunque comportamento illegittimo, vi invitiamo a inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.
Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

Anche per il 2025 è stata confermata, per le lavoratrici madri di tre o più figli, appartenenti al personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica, la possibilità di richiedere l’esonero dei contributi previdenziali.

Le domande potranno essere presentate, tramite la procedura on line, solo dalle lavoratrici a tempo indeterminato con tre o più figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, che non abbiano già presentato istanza nel corso del 2024, con le stesse modalità previste dalla circolare n. 2244 del 26.03.2024.

Per presentare domanda, le lavoratrici interessate dovranno effettuare il login nell’area riservata su ISTANZE ONLINE accedendo con le credenziali SPID, CIE o eIDAS, ed accedere a “Servizi → Tutti i servizi → Decontribuzione di maternità”. I dati anagrafici personali saranno già disponibili, mentre dovranno essere inseriti i codici fiscali dei figli, incluso quello più piccolo (minore di 18 anni). L’inoltro potrà essere effettuato solo dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy.

Le lavoratrici che hanno già presentato la richiesta di esonero lo scorso anno, non possono richiederlo nuovamente.

A differenza dell’anno scorso, non è più prevista la possibilità di accesso all’esonero per le madri con due figli.

Le lavoratrici madri a tempo determinato con due o più figli e indeterminato con due figli fino al mese di compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, non potendo usufruire di detto esonero contributivo, potranno avvalersi di quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 30.06.2025 n. 95, convertito e modificato con legge 08.08.2025 n. 118, che introduce la nuova misura di integrazione al reddito. A differenza dell’esonero totale, previsto solo per le lavoratrici a tempo indeterminato con 3 o più figli che è gestito dal datore di lavoro, il bonus previsto dal DL 95/2025, conosciuto anche come “Bonus 40 euro”, deve essere richiesto direttamente all’INPS (si può avere assistenza in qualunque CAF/Patronato).

Cosa sono e come funzionano i contributi previdenziali

I contributi previdenziali rappresentano una delle voci fondamentali nel sistema fiscale e previdenziale del nostro Paese ed alimentano il sistema pensionistico, che assicura il sostentamento dei lavoratori una volta raggiunta l’età pensionabile. Vengono versati ad enti previdenziali come l’INPS e sono destinati a finanziare il sistema previdenziale e le assicurazioni sociali, che coprono situazioni come la pensione di vecchiaia, l’invalidità, la disoccupazione, la maternità e la malattia.

I contributi previdenziali si distinguono principalmente in base al tipo di lavoratore. Per i lavoratori dipendenti sono soggetti a una trattenuta diretta dalla loro busta paga, che viene versata dal datore di lavoro all’INPS.

Il datore di lavoro funge da sostituto di imposta, occupandosi di versare le cifre dovute all’ente previdenziale per conto di tutti i lavoratori.

I contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti sono divisi in due parti:

  1. Contributo a carico del lavoratore, calcolati sul reddito lordo;
  2. Contributo a carico del datore di lavoro

Dunque è bene sapere che l’esonero dal versamento dei contributi a carico della lavoratrice, inciderà comunque nel calcolo della propria futura pensione.

Come ben noto “agli addetti ai lavori”, le scuole chiedono al personale docente, ATA e agli alunni di aderire ad una polizza assicurativa stipulata dall’istituto.

Inoltre, tanti dirigenti scolastici, “esercitano pressioni” sui lavoratori e sulle famiglie, sostenendo che la mancata adesione alla predetta polizza assicurativa, non permetterà la partecipazione a uscite didattiche / viaggi d’istruzione, ecc. (modus operandi illegittimo, poiché in palese contrasto con il vigente dettato normativo).

Ma davvero il personale e le famiglie hanno l’obbligo di pagare l’assicurazione annualmente proposta dalla scuola?

Il D.L. 90/2025 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 109 del 2025 ha reso strutturale a partire dall’a.s 2025/26, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale .

La misura prevede la totale copertura INAIL in relazione a infortuni e malattie professionali che si verificano durante le attività didattiche quali ad esempio laboratori, viaggi d’istruzione, uscite didattiche ed attività extracurricolari previste.

La tutela riguarda:

  • Studenti di ogni ordine e grado, inclusa la scuola dell’infanzia;
  • Studenti iscritti ad università, istituzioni AFAM, ITS Academy, percorsi IeFP, regionali e centri per adulti;
  • Docenti e personale ATA, nonché esperti esterni, assistenti, ricercatori ed assegnisti.

Per gli studenti, l’assicurazione copre infortuni sia all’interno degli spazi scolastici che nelle relative pertinenze, nonché, durante le visite d’istruzione.

Per il personale, la copertura è COMPLETA  e riguarda ogni attività svolta a fini lavorativi, inclusi gli infortuni in itinere. Quest’ultima tipologia è esclusa per gli studenti ad eccezione dei casi di alternanza scuola-lavoro, limitatamente al tragitto tra scuola e sede di lavoro

Allora ci chiediamo: perché pretendere dal personale scolastico e dagli alunni il pagamento di una polizza per infortuni per qualcosa già “istituzionalmente tutelata”?

Alla luce della normativa sopra specificata, il comportamento delle Istituzioni scolastiche appare non essere uniforme ma spesso si stipulano contratti con le compagnie assicurative che comprendono coperture globali e non solo quelle non previste dall’INAIL ( ad esempio danni a cose o persone )  

Questa sovrapposizione è un “aggravio di spesa” per i lavoratori ma anche per le famiglie.

Si invitano dunque i Dirigenti Scolastici a stipulare polizze con le compagnie assicurative, in estrema ratio, riguardanti esclusivamente ambiti non previsti dalla copertura INAIL, senza apportare dunque ulteriori inutili aggravi per lavoratori e famiglie.

Nessuna giustificazione, alla luce della normativa citata, puo’ essere addotta in relazione al divieto di partecipazione alle visite guidate spesso previsto dalle istituzioni scolastiche per gli alunni che non hanno pagato tale assicurazione.

Per qualunque comportamento illegittimo da parte del DS, vi invitiamo ad inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.
Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

I corsi di perfezionamento biennali, rivolti ai docenti laureati, prevedono un percorso di studi esclusivamente On LINE, COMPRESO L’ESAME FINALE (TEST A RISPOSTA MULTIPLA) e permettono di ottenere 2 Pt in GPS, 3 Pt in GAE, 5 Pt nelle graduatorie interne d’istituto nonchè 5 Pt nei trasferimenti.

La durata dei corsi è biennale, 3000 ore, 120 cfu.
L’esame finale potrà dunque essere svolto solamente alla fine della seconda annualità.
Non sono previsti esami o prove intermedie.

Scarica di seguito il modulo di iscrizione.

MODULO ISCRIZIONE

Il modulo di iscrizione completo in tutte le sue parti, e firmato in tutte le pagine, dovrà essere consegnato con allegato il prospetto dei pagamenti, il primo bonifico effettuato e la copia di documento di identità e codice fiscale presso una qualunque delle nostre sedi.

Per qualunque info scrivere via Whatsapp al n. 3286214117