

GRADUATORIE TERZA FASCIA ATA: INSERIMENTO CIAD DAL 28 APRILE AL 9 MAGGIO
GRADUATORIE TERZA FASCIA ATA:
INSERIMENTO CIAD DAL 28 APRILE AL 9 MAGGIO
Tutti coloro che hanno presentato la domanda ATA 3a fascia nel 2024 con riserva di conseguire la certificazione CIAD (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale), per non essere depennati dalle graduatorie, devono conseguire tale certificazione entro il 30 aprile 2025.
La CIAD deve essere rilasciata da un ente accreditato presso ACCREDIA.
Al momento gli enti accreditati sono:
Il MIM, con la nota del 87837 del 10/04/2025 (scarica qui) ha comunicato le date e le modalità per sciogliere la riserva e dichiarare l’avvenuta acquisizione della CIAD.
Dal 28 APRILE al 9 MAGGIO 2025 sarà disponibile sul portale “Istanze on Line” l’apposita procedura che permetterà ai candidati già inseriti in graduatoria ATA 3a fascia di dichiarare l’avvenuto conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, con l’indicazione della data e dell’ente presso il quale tale certificazione è stata conseguita.
Si ricorda che la CIAD non è obbligatoria per il profilo si Collaboratore Scolastico.
Restiamo a disposizione nelle nostre sedi per le dovute indicazioni e per l’assistenza nella procedura.
FERIE DOCENTI CON CONTRATTO AL 30 GIUGNO: CHIARIMENTI
FERIE DOCENTI CON CONTRATTO AL 30 GIUGNO: CHIARIMENTI
In data 27 marzo 2025, il MIM ha inviato una nota di chiarimento a tutti gli Uffici scolastici (scarica qui) sulle modalità di fruizione delle ferie da parte del personale docente con contratto a tempo determinato.
All’interno della nota, appare chiaro che il Dirigente Scolastico NON PUO’ collocare in ferie d’ufficio tali docenti durante il periodo della sospensione delle lezioni!
Vero è che la legge 228/2012 ha stabilito il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che le stesse, unitamente ai giorni di festività soppresse devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni, ma è vero anche che la suprema Corte di Cassazione con le sentenze 14268/2022 e 16715/204, ha stabilito che la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite da parte dei docenti a tempo determinato non può esserci ESCLUSIVAMENTE se il Dirigente Scolastico dimostra di aver messo al corrente tali docenti di tale condizione, invitandoli a fruire delle ferie.
Proprio a seguito delle innumerevoli sentenze giudiziarie che hanno visto soccombere il giudizio le amministrazioni scolastiche che non hanno provveduto a tale comunicazione ai propri dipendenti (clicca qui per leggere le nostre istruzioni per aderire al ricorso ed ottenere la monetizzazione delle ferie non godute), i Dirigenti Scolastici, alla luce della suddetta nota del MIM, stanno provvedendo in questi giorni ad inviare comunicazione il tal senso.
Tutti coloro che non hanno ricevuto tale comunicazione, NON SONO OBBLIGATI A PRENDERE LE FERIE in quanto potranno rivendicare il proprio diritto alla monetizzazione.
I docenti invece che sono stati “avvisati” dal proprio Dirigente Scolastico, potranno richiedere A PROPRIO PIACIMENTO di fruire delle ferie maturate durante un qualunque periodo di sospensione delle lezioni.
In tal senso il nostro sindacato consiglia di inoltrare richiesta di ferie per il periodo successivo al termine delle lezioni fissato in ciascuna Regione dal calendario scolastico regionale, in modo di poter evitare le riunioni ricadenti tra tale data e e la fine delle attività didattiche.
Infatti l’Art. 1 comma 54 della Legge 228/2012 recita:
“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”
RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA PER DOCENTI ED ATA CON RICONOSCIMENTO DEGLI ARRETRATI: LE SCUOLE DEVONO PROCEDERE D’UFFICIO
RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA PER DOCENTI ED ATA CON RICONOSCIMENTO DEGLI ARRETRATI: LE SCUOLE DEVONO PROCEDERE D’UFFICIO
Docenti ed ATA di ruolo con più di 4 anni di pre ruolo hanno diritto al riallineamento della carriera con il riconoscimento degli arretrati dovuti: la scuola deve procedere d’ufficio
Il sindacato ASA sta provvedendo ad inviare a tutte le scuole del territorio nazionale un sollecito per la lavorazione di tutti i riallineamenti di carriera del personale di ruolo in servizio con l’erogazione di tutti gli arretrati dovuti (scarica qui la nota inviata alle scuole).
Ai sensi della normativa vigente, DOCENTI ed ATA che abbiano prestato servizio pre ruolo per più di 4 anni hanno diritto, al raggiungimento di un certo numero di anni di servizio, al recupero economico degli anni di pre ruolo prestati oltre i primi 4 (che vengono calcolati sin dall’inizio per intero).
Tali anni eccedenti ai primi 4 sono infatti calcolati inizialmente per 1/3 ai soli fini giuridici, per effettuare successivamente il computo economico dopo che siano passati i termini previsti dalla normativa per il “riallineamento della carriera”. In particolare:
Con la nota n. 8438 del 10/01/2024 (che si allega) il MEF chiarisce che tale “riallineamento della carriera” va effettuato NON SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO, ma D’UFFICIO da parte delle singole Istituzioni scolastiche così esprimendosi: “[…] L’istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento della carriera” tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato […]”.
Tutto il personale interessato è invitato a contattarci per inoltrare la diffida (SCARICA QUI) alla propria scuola ed ottenere quanto dovuto.
Potete contattarci via mail all’indirizzo segreteria@asascuola.it oppure tramite whatsapp al 3286214117
DOCENTI DI SOSTEGNO PRECARI CONFERMATI DALLE FAMIGLIE: RICHIESTE ENTRO IL 31 MAGGIO
DOCENTI DI SOSTEGNO PRECARI CONFERMATI DALLE FAMIGLIE: RICHIESTE ENTRO IL 31 MAGGIO
Pubblicato oggi il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 (scarica qui) sulle misure finalizzate a garantire
la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.
Entro il 31 maggio 2025, LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ potranno richiedere al Dirigente Scolastico la conferma per l’A.S. 2025/26 dell’insegnante di sostegno che HA PRESTATO SERVIZIO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, A TEMPO DETERMINATO ma per tutto l’anno, in qualità di insegnante di sostegno del proprio figlio.
Il Dirigente Scolastico dovrà valutare tale domanda e, tenuto conto anche del parere del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) dovrà comunicarne l’esito all’Ambito territoriale competente, al docente interessato e alla famiglia: il tutto entro il 15 giugno 2025.
Qualora sussistano le condizioni per la conferma, il docente, nella presentazione delle istanze per gli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, dovrà esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta nella scuola dove ha prestato servizio nell’A.S. 2024/25 (sarà presente dell’istanza delle “150 scuole” un’apposita sessione).
L’Ambito territoriale competente, dopo aver gestito le operazioni relative al personale a tempo indeterminato (mobilità ed immissioni in ruolo), verificata la disponibilità del posto e il diritto alla nomina, procederà con l’attribuzione prioritaria della sede al docente richiedente, a prescindere dal diritto di graduatoria.
Potranno essere riconfermati “con precedenza assoluta” sia i docenti in possesso del titolo di specializzazione al sostegno che i docenti privi del titolo di specializzazione che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno, individuati da GAE o da GPS, con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Tale decreto “trova applicazione limitatamente all’anno scolastico 2025/2026”.
ELENCHI AGGIUNTIVI I FASCIA GPS: DOMANDE DAL 14 AL 29 APRILE
ELENCHI AGGIUNTIVI I FASCIA GPS: DOMANDE DAL 14 AL 29 APRILE
Tutti coloro che hanno conseguito o che conseguiranno l’abilitazione ad una qualunque classe di concorso e/o la specializzazione al sostegno entro il 30 giugno 2025 potranno presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS 1 fascia dal 14 aprile fino al 29 aprile 2025, tramite il portale di ISTANZE ON LINE.
Chi conseguirà tale titolo successivamente al 29 aprile, ma comunque entro il 30 giugno, potrà inserirlo adesso con riserva per poi inserire il titolo dal 16 giugno al 3 luglio sempre tramite procedura telematica su ISTANZE ON LINE.
Coloro che sono già inseriti in GPS, non potranno cambiare provincia o inserire ulteriori titoli se non quelli eventualmente non dichiarati in precedenza ma comunque conseguiti entro il 24 giugno 2024.
Chi non è presente in alcuna GPS, potrà scegliere in che provincia inserirsi e dichiarare tutti i titoli posseduti alla data del 24 giugno 2024.
DOMANDE DI MOBILITA’ 2025/26 DAL 7 MARZO
DOMANDE DI MOBILITA’ 2025/26 DAL 7 MARZO
Il MIM ha pubblicato l’Ordinanza Ministeriale (scarica qui) rendendo ufficiali le tempistiche per la presentazione delle istanze di mobilitò 2025/26 del personale scolastico.
Le scadenze saranno le seguenti:
Personale Docente: dal 7 al 25 marzo 2025
Personale ATA: dal 14 al 31 marzo 2025
Personale Educativo: dal 7 al 27 marzo 2025
Insegnanti di Religione: dal 21 marzo al 17 aprile 2025
La pubblicazione degli esiti è prevista per le seguenti date:
Personale Docente: 23 Maggio 2025
Personale ATA: 3 Giugno 2025
Personale Educativo: 27 Maggio 2025
Insegnanti di Religione: 30 Maggio 2025
Chi può presentare domanda?
N.B. Per poter rientrare dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.
I docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, dovranno indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.
Chi NON può presentare domanda?
Si sottolinea che per poter presentare domanda di passaggio di ruolo bisogna aver già superato l’anno di formazione e prova nel ruolo di attuale titolarità nonché essere in possesso della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta oppure della specializzazione al sostegno per il grado richiesto (in quest’ultimo caso non necessita alcuna abilitazione sulla classe di concorso)
Chi DEVE presentare domanda?
PER RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO PER L’ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA, SCRIVI AL NUMERO WHATSAPP 3286214117 E TI SARA’ FISSATA LA DATA NELLA SEDE A TE PIU’ VICINA.
AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO AL 30 GIUGNO o 31 AGOSTO SPETTANO I 3 GG DI PERMESSO PERSONALE RETRIBUITI E I 6 GIORNI DI FERIE DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE
AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO AL 30 GIUGNO o 31 AGOSTO SPETTANO I 3 GG DI PERMESSO PERSONALE RETRIBUITI E I 6 GIORNI DI FERIE DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Con la risposta protocollo n° 8864 del 25/01/2024 (scarica qui) l’ARAN ha chiarito :
1) che in base all’articolo 35 comma 12 del CCNL 18/11/2024 non solo i 3 giorni di permesso personale “documentati anche mediante autocertificazione” devono essere retribuiti sia per il personale docente che per il personale ATA con contratto al 30 giugno o al 31 agosto;
2) che “la dichiarazione congiunta n. 2 inserita dopo l’art. 38 nel CCNL Istruzione e Ricerca del 18/01/2024 sancisce che “resta fermo quanto previsto dall’art. 1 comma 54, 55 e 56 della Legge n° 228 del 2012”.
Tale norma prevede che i docenti possano fruire delle ferie, oltre che nel periodo di sospensione delle attività didattiche, anche nella restante parte dell’anno scolastico per un periodo non superiore a 6 giorni e subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La norma legislativa in parola, pertanto ha superato la previsione contrattuale di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL Scuola 29/11/2007. […] sembrerebbe congruo – continua l’ARAN – consentire anche ai docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto la possibilità di fruire le 6 giornate di ferie nel corso dell’anno scolastico con le stesse modalità previste per i docenti a tempo indeterminato, Analogamente, nel caso di contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, si ritiene che sia possibile consentire la fruizione di alcuni giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, la cui quantificazione non può eccedere i 6 giorni ed è proporzionale al numero di giorni di ferie maturate dal docente a tempo determinato […].
Da un’attenta lettura delle norme contrattuali e legislative, nonché delle indicazioni dell’ARAN, al personale docente a tempo determinato con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, è permessa la fruizione durante il periodo delle attività scolastiche di un massimo di 6 giorni di ferie “subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Ciò non significa che il richiedente deve trovarsi un sostituto che in ore eccedenti al proprio orario si dichiari disponibile alla sua sostituzione!
Ma deve essere l’istituzione scolastica che, valutata la possibilità di sostituire il docente con altri docenti in servizio negli stessi giorni, ad esempio, con ore a disposizione o con servizio in compresenza, accetta o meno i giorni di ferie.
L’istituzione scolastica è comunque obbligata a dare risposta per iscritto alla richiesta di ferie, motivandone l’eventuale diniego.
Il docente richiedente può riscontrare la presenza di colleghi possibili sostituti che, come detto, hanno ore a disposizione o prestano servizio in compresenza o ancora devono recuperare ore di permesso orario fruite, indicandoli all’interno della richiesta delle ferie.
Non serve alcuna accettazione alla sostituzione da parte del collega in quanto lo stesso è obbligato ad effettuarla in quanto in servizio.
Sarà compito dell’istituzione scolastica formalizzare l’ordine di servizio per la sostituzione.
MIM COMMISSARIATO PER I RITARDI NEI PAGAMENTI
DELLA CARTA DEL DOCENTE AI PRECARI
MIM COMMISSARIATO PER I RITARDI NEI PAGAMENTI DELLA
CARTA DEL DOCENTE AI PRECARI
A seguito delle centinaia di sentenze positive ottenute dal nostro studio legale nei tribunali di tutt’Italia a favore del riconoscimento della CARTA DEL DOCENTE anche agli ingegnanti precari, IL MIM continua a non accreditare le somme dovute.
A tal fine sono stati depositati centinaia di causa per OTTEMPERANZA, i giudici hanno deciso di COMMISSARIARE il MIM al fine di tutelare il diritto dei nostri ricorrenti nell’ottenere in modo celere, 90 giorni, le somme dovute.
“Inspiegabile ed ingiustificato, anche secondo i giudici, – dichiara il segretario generale dell’ASA SCUOLA Guarnera Stefano – il comportamento con cui il Ministero, in totale spregio delle centinaia di sentenze passate in giudicato che lo hanno visto soccombere nei tribunali di tutt’Italia a favore del riconoscimento della Carta del Docente nei confronti degli insegnanti precari, continua a tergiversare nell’effettuare l’accredito delle somme, tanto da portare il TAR Sicilia al commissariamento del MIM.
Al momento, in mancanza di un cambiamento di rotta da parte del Governo in favore del riconoscimento dovuto e legittimo delle somme della Carta del Docente anche agli insegnanti precari, l’unica possibilità di ottenere tale diritto è legata al ricorso giudiziario.
Stiamo pressando il MIM affinché la Carta del Docente dal prossimo anno scolastico sia riconosciuta a tutti gli insegnati con contratto al 30 giugno.
Tuttavia per gli anni passati, bisogna necessariamente ricorrere in giudizio.”
SE INVECE HAI GIA’ UNA SENTENZA MA NON HAI ANCORA OTTENUTO DAL MIM L’ACCREDITO DELLA SOMMA,
scrivici via whatsapp al numero 328-6214117 e ti daremo tutte le indicazioni su come procedere
Pubblichiamo stralcio di una delle tante sentenze del TAR Sicilia.
Se sei un docente che negli ultimi 5 ANNI ha avuto contratti fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) e non hai ancora fatto ricorso per ottenere la CARTA DEL DOCENTE
NON PERDERE ULTERIORE TEMPO ed evita che intervenga la prescrizione.
Puoi trovate tutte le info per aderire al ricorso al seguente link
LE FERIE NON GODUTE VANNO PAGATE AI DOCENTI PRECARI!
CONTINUANO LE CENTINAIA DI SENTENZE POSITIVE
LE FERIE NON GODUTE VANNO PAGATE AI DOCENTI PRECARI!
CONTINUANO LE CENTINAIA DI SENTENZE POSITIVE
Sono ormai centinaia i docenti precari che, ASSISTITI GRATUITAMENTE DAL NOSTRO SINDACATO, hanno visto riconosciuto il loro DIRITTO alla monetizzazione delle ferie non godute.
Pubblichiamo di seguito le ultime sentenze, solo a titolo di esempio, per ricordare che ormai la giurisprudenza è unanime nel suo orientamento.
Può essere richiesta la monetizzazione delle ferie non godute degli ultimi 10 ANNI, con risarcimenti che possono anche superare i 10 mila euro!!!
Se sei un docente che negli ultimi 10 ANNI ha avuto contratti fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) o comunque ha svolto almeno 180 giorni di servizio (anche non continuativi e/o svolti in più scuole) e che non ha goduto delle previste ferie maturate in quanto compensate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con i periodi di sospensione delle attività didattiche,
RICORRI CON NOI
per vedere riconosciuto il tuo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.
NON PERDERE ULTERIORE TEMPO ed evita che intervenga la prescrizione.
Puoi trovare tutte le info per aderire al ricorso al seguente link