Continuano le nostre vittorie nei tribunali di tutta Italia per la monetizzazione delle ferie non godute dei docenti precari.
L’ultima sentenza appena ottenuta dal nostro legale Avv. Cinzia Caruso emessa dal Tribunale di Catania in data 22/09/2025, ha riconosciuto quasi 10.000 euro al docente ricorrente . Pubblichiamo in foto l’estratto.

Sono ormai centinaia i docenti precari che, ASSISTITI GRATUITAMENTE DAL NOSTRO SINDACATO, hanno visto riconosciuto il loro DIRITTO alla monetizzazione delle ferie non godute.

Se sei un docente che negli ultimi 10 ANNI ha avuto contratti fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) e che non ha goduto delle previste ferie maturate in quanto compensate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con i periodi di sospensione delle attività didattiche,

per vedere riconosciuto il tuo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.

Monetizzazione delle ferie non godute

FERIE DOCENTI CON CONTRATTO AL 30 GIUGNO: CHIARIMENTI

LE FERIE NON GODUTE VANNO PAGATE ANCHE AI PRECARI. CONTINUANO LE CENTINAIA DI SENTENZE POSITIVE

Con il Decreto 205851 del 25/09/2025 il MIM ha fissato i criteri per il pensionamento del personale scolastico che potrà entrare in quiescenza dal 01/09/2026.

La richiesta va effettuata esclusivamente tramite il portale di ISTANZE ON LINE entro il 21 Ottobre 2025.

Ecco la TABELLA RIEPILOGATIVA secondo la quale:

SARANNO COLLOCATI IN PENSIONE OBBLIGATORIA D’UFFICIO:

✅ TUTTI coloro che compiranno 67 anni entro il 31 agosto 2026 ed hanno una contribuzione minima di 20 anni

POTRANNO PRESENTARE ISTANZA DI PENSIONAMENTO VOLONTARIO:

requisiti di vecchiaia (67 anni) da compiere dal 1 settembre al 31 dicembre 2026 ed almeno 20 anni di contribuzione

requisiti di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) da compiere entro il 31 dicembre 2026 ed almeno 30 anni di contribuzione al 31 agosto 2026

anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42anni e 10 mesi per gli uomini) maturati tra il 1 settembre al 31 dicembre 2026;

Quota 100 (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021) con minimo 62 anni di età e 38 di contributi

Quota 102 (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022) con minimo 64 anni di età e 38 di contributi

Quota 103 (pensione anticipata flessibile, requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2023) con minimo 62 anni di età e 41 di contributi

Quota 103 (pensione anticipata flessibile CALCOLATA INTERAMENTE CON SISTEMA CONTRIBUTIVO, con requisiti da maturare nell’anno 2024) con minimo 62 anni di età e 41 di contributi

Quota 103 (pensione anticipata flessibile CALCOLATA INTERAMENTE CON SISTEMA CONTRIBUTIVO, con requisiti da maturare nell’anno 2025) con minimo 62 anni di età e 41 di contributi

Opzione Donna (calcolo interamente contributivo):

1) con 35 anni di contributi e 58 anni d’età anagrafica maturati entro il 31 dicembre 2021;

2) con 35 anni di contributi e 60 anni d’età anagrafica maturati entro il 31 dicembre 2022 (caregiver, invalide, ecc);

3) con 35 anni di contributi e 61 anni d’età anagrafica** maturati entro il 31 dicembre 2023 (caregiver, invalide, ecc);

4) con 35 anni di contributi e 61 anni d’età anagrafica** maturati entro il 31 dicembre 2024 (caregiver, invalide, ecc);

** è prevista la riduzione di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due.

Secondo quanto comunicato dal MIM, il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2026, del personale della scuola (ad eccezione dei dirigenti scolastici), è il 21 ottobre p.v. ed anche quest’anno si ripresenta l’annosa problematica di Passweb.

Passweb è la procedura online per la gestione della posizione assicurativa di un iscritto alle gestioni pubbliche INPS, a disposizione degli operatori delle sedi INPS, enti, amministrazioni e datori di lavoro.

Inoltre è il canale di colloquio privilegiato e bidirezionale tra l’istituto e i datori di lavoro pubblici attraverso il quale è possibile sottoporre o ricevere le esigenze di verifica e di sistemazione della posizione assicurativa.

Consente l’erogazione tempestiva delle prestazioni sulla base delle informazioni presenti nella posizione individuale, che è alimentata dal datore di lavoro attraverso diversi canali di trasmissione delle informazioni, da utilizzare in via esclusiva o alternativa.

Anche quest’anno l’incombenza dell’utilizzo della procedura Passweb (che ricordiamo essere una piattaforma dell’INPS), graverà ingiustamente sulle segreterie scolastiche, che dovranno lavorare le pratiche dei pensionamenti, utilizzando la piattaforma dell’INPS, tra l’altro in presenza di una carenza degli organici del personale amministrativo.

Alle pregresse promesse del MIM, non sono seguiti i fatti, ed il personale che verrà collocato in quiescenza, potrebbe rischiare anche la perdita o il ritardo dell’erogazione del TFR o TFS.

Anche questa volta, da parte dell’Amministrazione, nessun tentativo di risolvere il problema, neppure attuando un sistema di reale collaborazione tra i sistemi MIM-MEF-INPS.

Eppure, anche in considerazione della problematica particolarmente delicata, tutti aspettavano un intervento risolutivo del MIM, che invece non è arrivato!!!!!

30 settembre 2025

Pervengono alla scrivente Organizzazione Sindacale numerosi quesiti in merito alla riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50/55 minuti, con particolare riferimento alle richieste di alcuni Dirigenti Scolastici atte al recupero delle ore di lezione non svolte.

Riferimenti normativi: CM n. 243 del 22.09.1979, CM n. 192 del 03.07.1980, DPR n. 275 del 08.03.1999, Legge n. 59 del 15.03.1997, DM n. 234 del 26.06.2000, CM n. 225 del 05.10.2000, CCNL scuola 2006/2009, CCNL istruzione e ricerca 2016/2018, CCNL istruzione e ricerca 2019/2021;

Il DPR 275/99, regolamento sull’autonomia delle istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59) ed in particolare all’art. 4 comma 2, stabilisce che nell’esercizio della loro autonomia didattica, le Istituzioni Scolastiche possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, valutando nel modo più adeguato il tipo di studi ed i ritmi di apprendimento degli alunni.

In maniera autonoma, ogni Istituzione Scolastica può decidere la riduzione dell’ora di lezione da sessanta a cinquanta minuti, tenendo conto delle necessità ed esigenze che emergono nell’istituto e che possono essere determinate da motivazioni prettamente didattiche o da esigenze estranee alla stessa.

Pertanto, se le motivazioni che determinano la riduzione oraria possono essere diverse, lo sono anche le conseguenze inerenti l’obbligo di recupero delle ore non svolte.

In tal caso la materia resta regolata dalle CC.MM. n. 243 del 22.09.1979 e n. 192 del 3.7.80 e dalle successive circolari che le hanno confermate, e la relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o di istituto.

Nel caso in cui la riduzione dell’ora di lezione è determinata da motivazioni estranee alla didattica e quindi per cause di forza maggiore, non c’è obbligo di recupero da parte di docenti e alunni.

Invece, se la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata da motivazioni didattiche, i docenti e gli alunni dovranno recuperare le ore di lezione non svolte.

Occorre precisare che tali ore vanno recuperate in favore degli stessi alunni e comunque nell’ambito della programmazione didattica definita dagli OO.CC. e non potranno essere utilizzate in occasione di supplenze per sostituzione di colleghi assenti, o per qualsiasi forma di “banca delle ore”, poiché detto modus operandi, tra l’altro, andrebbe a ledere il diritto allo studio degli studenti a cui verrebbe ridotto il monte ore annuo di impegno scolastico.

Per tutti i casi non dipendenti da “cause di forza maggiore”, docenti e alunni, nell’ambito delle attività didattiche programmate, dovranno recuperare le ore di lezione non svolte (come previsto dal CCNL scuola 2016-2018, il quale specifica che al di fuori dei casi previsti dall’art. 28, comma 8, del CCNL 29 novembre 2007, le ore dovranno essere recuperate).

La delibera, dovrà essere assunta dal Collegio dei Docenti ed inserita nel POF.

Tale recupero dovrà comunque rispettare i limiti posti dal CCNL SCUOLA vigente, ed in particolare l’art. 43 comma 5, che prevede che l’orario settimanale dei docenti è il seguente:

Docente Scuola dell’Infanzia: 25 ore settimanali

Docente Scuola Primaria: 22 ore settimanali +2 di programmazione (con orario flessibile)

Docente Scuola secondaria di 1 e 2 grado: 18 ore settimanali

Il contratto parla chiaramente di cadenza SETTIMANALE e dunque risulta totalmente illegittimo effettuare compensazioni di scambio!

A tal proposito Il MIM – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con nota del prot. n. 4090 del 14.02.2025 avente ad oggetto “Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche sulla gestione della riduzione dell’ora di insegnamento” (CHE SI ALLEGA), ha specificato che

“…..La riduzione dell’ora di lezione, fino a 50 minuti, per “cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica” – deliberata dal Consiglio di Istituto – non comporta alcun obbligo di recupero da parte del personale docente (art. 28, comma 8, del CCNL 2006/2009, non disapplicato dai successivi contratti di lavoro). Diversa è l’ipotesi della riduzione oraria per motivi didattici, deliberata dal Collegio dei Docenti, laddove è previsto il recupero, che dovrà avvenire nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica…..”.

IN SINTESI

Le uniche due motivazioni ammesse per la “riduzione dell’ora di insegnamento” da 60 a 55/50 minuti (mai al di sotto comunque dei 50 minuti) sono:

  • Causa di forza maggiore
  • Motivi didattici

Nel primo caso non vi è alcun obbligo da parte del docente di recuperare tali ore; nel secondo caso le ore vanno recuperate restituendole agli stessi alunni e per le discipline alle quali sono state sottratte, e cmq nel rispetto del tetto orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL.

Qualunque “banca ore” di recupero dedicata alle supplenze, anche se deliberata dal Collegio Docenti, risulta essere illegittima.

Chiunque dovesse riscontrare difformità rispetto a quanto sopra detto, è invitato a segnalarlo alla mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire. Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

Puntualizzazione per copertura incarichi di coordinatore del cdc / segretario del cdc / presidente del cdc:

Pervengono al nostro sindacato numerose segnalazioni in merito all’attribuzione d’ufficio da parte dei DS dell’incarico di COORDINATORE DI CLASSE, senza previa consultazione ed accettazione del docente interessato.

Le norme di riferimento:

  • L’art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994 (testo unico sulla scuola) prevede che: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside (oggi Dirigente Scolastico, DS) a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.
  • L’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 (testo unico sul lavoro pubblico) prevede che: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
  • L’art. 25 c. 2 del D.Lgs 165/01 prevede, inoltre, che il DS, nei propri doveri d’ufficio, “organizzi l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici”. È in questo contesto che le suddette figure (coordinatore/segretario/presidente del consiglio di classe) sono designate dal Dirigente Scolastico. Molto spesso queste figure vengono (erroneamente) equiparate, mentre in realtà rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno delle differenze sostanziali.

È in questo contesto che le suddette figure (coordinatore/segretario/presidente del consiglio di classe) sono designate dal Dirigente Scolastico. Molto spesso queste figure vengono ERRONEAMENTE equiparate, mentre in realtà rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno delle differenze sostanziali.

Si sottolinea che la figura di COORDINATORE DI CLASSE (o di interclasse alla scuola primaria e intersezione alla scuola dell’infanzia) essendo un incarico per una figura NON PREVISTA DAL CCNL, si configura come un incarico AGGIUNTIVO e come tale non solo deve essere DEBITAMENTE REMUNERATO con i fondi del FMOF (in questo è importantissima la contrattazione integrativa d’istituto per stabilire la somma idonea), ma è un incarico VOLONTARIO, che ha dunque bisogno per essere attribuito a seguito di un’esplicita disponibilità da parte del docente.

Chiunque fosse destinatario di individuazione unilaterale da parte DS, può tranquillamente RIFIUTARE LA PROPOSTA, senza che serva alcuna motivazione. Al pari, anche durante l’anno scolastico, chiunque ritenesse di non voler più ricoprire tale ruolo, PUO’ RASSEGNARE LE PROPRIE DIMISSIONI, senza incorrere ad alcuna sanzione.

Vista la gravosità dell’incarico sia per l’aggiuntivo carico di lavoro sia per le responsabilità allo stesso connesse, le mansioni delegate al coordinatore di classe devono essere ESPLICITATE dal DS.

Non esistendo indicazioni puntuali in merito all’interno della normativa vigente, si può dire che, in genere il coordinatore del CdC:

  • si occupa della stesura del piano didattico della classe;
  • tiene regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul comportamento, tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi;
  • è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
  • tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori e mantiene, in particolare, la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
  • controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;
  • presiede le sedute del CdC, in assenza del DS. (infatti la figura del “coordinatore” del consiglio di classe può coincidere con quella del presidente, ma non con quella del segretario verbalizzante. Il verbale deve sempre essere firmato da due figure: dal segretario stesso e dal DS o da chi lo sostituisce in sua assenza.)

A differenza del Coordinatore di classe, non si può rifiutare né l’incarico di segretario del consiglio di classe, né di presidente del consiglio di classe che, in assenza del DS, viene appositamente designato dal DS tra i docenti che ne fanno parte. Il docente che presiede il consiglio di classe (o interclasse / intersezione) in sostituzione del DS, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi.

A differenza dunque dell’incarico di Coordinatore di classe, non si può rifiutare né l’incarico di segretario del consiglio di classe o di presidente del consiglio di classe, per il quale non è previsto alcun obbligo di retribuzione.

IN SINTESI

La figura del “coordinatore di classe” deve essere prevista nel POF dell´istituto, ovvero deliberata dal collegio docenti ed adottata dal consiglio d’istituto (ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”). In quanto attività supplementare/aggiuntiva la retribuzione, in questo caso, è DOVUTA (e va obbligatoriamente stabilita nella contrattazione d’istituto).

Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina devono essere indicate le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa retribuzione accessoria.

L’incarico (a differenza degli altri due) richiede l’accettazione da parte del docente. L’assunzione dello stesso da parte di un docente, infatti, è assolutamente facoltativa perché non rientra né tra le attività obbligatorie regolate dal Contratto, né tra quelle obbligatorie per legge. Il DS, quindi, non può procedere unilateralmente all’affidamento di tali deleghe, per cui queste diventano operative solo dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti.

Un docente può svolgere contemporaneamente, e senza nessuna incompatibilità di funzione, l’incarico sia di segretario che di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (e può svolgere tali funzioni anche in più consigli di classe). Questo però è possibile solo in presenza del DS (o di altro docente delegato a presiedere).
UN SINGOLO DOCENTE NON PUO’ RICOPRIRE CONTEMPORANEAMENTE I TRE INCARICHI!

Se qualunque docente dovesse riscontrare difficoltà o diniego dal DS per il rifiuto di tale incarico (rifiuto che deve essere formalizzato per iscritto e senza dare alcuna motivazione), vi invitiamo a segnalarlo alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire. Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.