Attiva la piattaforma INDIRE per l’espletamento delle attività formative finalizzate al superamento dell’anno di prova. I docenti possono predisporre il portfolio professionale digitale, documento richiesto dal DM 226/2022 (art. 11) da presentare al Comitato di valutazione.

L’ambiente dedicato ai tutor sarà reso disponibile in un momento successivo e permetterà di compilare il questionario di monitoraggio e scaricare l’attestato relativo al tutoraggio.

Con la NOTA MIM 35371 del 11/12/2025, il Ministero ha dato le indicazioni sulle attività da svolgere:

Il percorso formativo è articolato in 4 distinte fasi:

1. incontri introduttivi e conclusivi, in presenza o in modalità on line

2. laboratori formativi

3. attività di peer to peer ed osservazione in classe

4. formazione on line sulla piattaforma INDIRE


Il percorso formativo OBBLIGATORIO comprende:

INCONTRI in presenza e on line6 ORE
LABORATORI FORMATIVI (per attività formative ai sensi della Legge 29 aprile 2024, n.56 – art. 14)12 ORE
PEER TO PEER12 ORE
FORMAZIONE ON LINE20 ORE

Ai sensi del DM 226/2022: “Il Dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell’istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole”. “Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare”.

La struttura dei laboratori formativi implica la fruizione di 12 ore complessive di formazione per attività formative previste dall’articolo 14 della Legge 29 aprile 2024, n.56, che dovranno essere svolte e registrate sulla piattaforma “Scuola futura”, accedendo all’area riservata disponibile al link https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ che, al termine di ciascun percorso frequentato positivamente, rilascia apposito attestato di partecipazione, valido quale documentazione dell’attività svolta.

Le attività di osservazione PEER TO PEER in classe hanno una durata minima di 12 ore, articolate in momenti di osservazione reciproca tra docente tutor e docente neoassunto.

Le attività di FORMAZIONE on line, della durata di 20 ore complessive, si configurano in modo strettamente connesso con le attività in presenza, consentendo di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente all’agire complessivo. La presentazione del portfolio professionale al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.

Chi deve svolgere l’anno di formazione e prova

Sono tenuti a partecipare al periodo di formazione e prova:

  • i docenti neoassunti a tempo indeterminato per l’a.s. 2025/2026, compresi i vincitori dei concorsi PNRR 1 e 2;
  • i docenti di religione cattolica assunti tramite concorso straordinario;
  • chi ha ottenuto una proroga o non ha completato il percorso negli anni precedenti;
  • chi deve ripetere il periodo per mancato superamento della prova finale o valutazione negativa;
  • i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • gli insegnanti assunti da GPS sostegno prima fascia o elenco aggiuntivo (DM 111/2024 e DM 119/2023) per cui è stata disposta una proroga; in questi casi, anche dopo aver concluso positivamente il percorso nello stesso grado, resta obbligatoria la prova di lezione simulata;
  • i docenti assunti tramite concorso straordinario bis;
  • chi è stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2025 ed economica dal 1° settembre 2026, se in possesso dei requisiti di servizio richiesti nel medesimo grado di istruzione.

Chi NON deve svolgere l’anno di formazione e prova

  • i docenti che hanno già svolto positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune sia su posto di sostegno, ivi compresi i diplomati magistrali immessi in ruolo con riserva che, a seguito di provvedimento giurisdizionale negativo, abbiano avuto la risoluzione del contratto di lavoro successivamente al positivo superamento dell’anno e del periodo di prova e che, poi, siano stati riassunti in ruolo a qualunque titolo nello stesso grado di scuola.
  • i docenti che hanno ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova;
  • i docenti già immessi in ruolo con riserva, che hanno superato positivamente l’anno di formazione e di prova e sono stati nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;

Sono stati pubblicati dal MIM i calendari delle prove scritte delle procedure concorsuali PNRR 3.

Scuola dell’infanzia e primaria

  • Giovedì 27 novembre 2025 (turno mattutino)
  • Giovedì 27 novembre 2025 (turno pomeridiano)

Scuola secondaria

  • Lunedì 1 dicembre 2025 (turno pomeridiano)
  • Martedì 2 dicembre 2025 (turno mattutino)
  • Martedì 2 dicembre 2025 (turno pomeridiano)
  • Giovedì 4 dicembre 2025 (turno mattutino)
  • Giovedì 4 dicembre 2025 (turno pomeridiano)
  • Venerdì 5 dicembre 2025 (turno mattutino)
  • Venerdì 5 dicembre 2025 (turno pomeridiano)

Turno mattutino

  • Operazioni di identificazione: dalle ore 8:00
  • Svolgimento delle prove: dalle ore 9:00 alle ore 10:40

Turno pomeridiano

  • Operazioni di identificazione: dalle ore 13:30
  • Svolgimento delle prove: dalle ore 14:30 alle ore 16:10

Le date e le sedi, con l’indicazione della destinazione dei candidati, saranno comunicate dagli UU.SS.RR. presso i quali si svolgono le prove almeno 15 giorni prima della data fissata.

La comunicazione sarà data tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici Scolastici Regionali.

I candidati ammessi alla procedura sono tenuti a presentarsi nella sede e all’orario indicato, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.

Scarica qui gli avvisi del MIM:

AVVISO n. 213230 del 5 novembre 2025: SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

AVVISO n. 213231 del 5 novembre 2025: SCUOLA SECONDARIA

In data 27 marzo 2025, il MIM ha inviato una nota di chiarimento a tutti gli Uffici scolastici (scarica qui) sulle modalità di fruizione delle ferie da parte del personale docente con contratto a tempo determinato.

All’interno della nota, appare chiaro che il Dirigente Scolastico NON PUO’ collocare in ferie d’ufficio tali docenti durante il periodo della sospensione delle lezioni!

Vero è che la legge 228/2012 ha stabilito il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che le stesse, unitamente ai giorni di festività soppresse devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle lezioni, ma è vero anche che la suprema Corte di Cassazione con le sentenze 14268/2022 e 16715/204, ha stabilito che la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite da parte dei docenti a tempo determinato non può esserci ESCLUSIVAMENTE se il Dirigente Scolastico dimostra di aver messo al corrente tali docenti di tale condizione, invitandoli a fruire delle ferie.

Proprio a seguito delle innumerevoli sentenze giudiziarie che hanno visto soccombere il giudizio le amministrazioni scolastiche che non hanno provveduto a tale comunicazione ai propri dipendenti (clicca qui per leggere le nostre istruzioni per aderire al ricorso ed ottenere la monetizzazione delle ferie non godute), i Dirigenti Scolastici, alla luce della suddetta nota del MIM, stanno provvedendo in questi giorni ad inviare comunicazione il tal senso.

Tutti coloro che non hanno ricevuto tale comunicazione, NON SONO OBBLIGATI A PRENDERE LE FERIE in quanto potranno rivendicare il proprio diritto alla monetizzazione.

I docenti invece che sono stati “avvisati” dal proprio Dirigente Scolastico, potranno richiedere A PROPRIO PIACIMENTO di fruire delle ferie maturate durante un qualunque periodo di sospensione delle lezioni.

In tal senso il nostro sindacato consiglia di inoltrare richiesta di ferie per il periodo successivo al termine delle lezioni fissato in ciascuna Regione dal calendario scolastico regionale, in modo di poter evitare le riunioni ricadenti tra tale data e e la fine delle attività didattiche.

Infatti l’Art. 1 comma 54 della Legge 228/2012 recita:

“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”

Nei giorni scorsi è avvenuta la pubblicazione della posizione spettante nel concorso PNRR1 bandito con DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria e DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria.

Tale posizione potrà essere molto importante per la decisione che tra qualche mese gli idonei dovranno prendere per la costituzione degli elenchi regionali per il ruolo.

Ancora poco chiara tale procedura, ma sicuramente potranno iscriversi tutti coloro che hanno superato un concorso dal 2020 in poi. Per superato, si intende il superamento di tutte le prove, dunque anche coloro che non sono rientrati neanche nel 30% degli idonei.

La norma è prevista dal DL 45/2025  convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 che parla di  ” […] candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria […] in un apposito elenco regionale, da cui si attinge, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.”

Poco chiare ancora le tempistiche di costituzione di tali elenchi regionali nonché le regole per poter cambiare o permanere nella regione prescelta.

Vi terremo informati.

ORDINE DELLE IMMISSIONI IN RUOLO DAL 2026/27

Ferma restando la suddivisione dei posti al 50% tra GaE (se ancora esistenti) e concorsi, l’assunzione da GM seguirà le seguenti regole:

  • vincitori concorso 2016 (se ce ne sono ancora per quella classe di concorso)
  • candidati idonei del concorso straordinario 2018 (se ci sono ancora candidati, e per l’aliquota prevista nel 2026/27)
  • vincitori del concorso ordinario 2020

A seguire

  • vincitori concorso PNRR1 (fino ad esaurimento)
  • vincitori concorso PNRR2 (fino ad esaurimento)
  • vincitori concorso PNRR3

A seguire

  • idonei 30% concorso PNRR1 (fino ad esaurimento)
  • idonei 30% concorso PNRR2 (fino ad esaurimento)
  • idonei 30% concorso PNRR3
  • idonei concorso 2020

A seguire

  • elenchi regionali per il ruolo, in cui idonei concorsi 2020 precedono idonei dei concorsi PNRR

Il Decreto Scuola n. 127/2025, approvato definitivamente dalla Camera il 28 ottobre, dispone la proroga biennale dell’Ordinanza per l’aggiornamento delle GPS. Dunque sicuro il rinnovo previsto presumibilmente per la primavera 2026.

Ecco le principali novità:

  •  proroga biennale, fino al 2028, dell’Ordinanza Ministeriale per l’aggiornamento e la riapertura delle GPS nel 2026. I candidati potranno così inserirsi o aggiornare la propria posizione in graduatoria, utilizzando titoli di studio attualmente validi per le varie classi di concorso;
  • confermato il DIPLOMA quale titolo di accesso per le graduatorie degli ITP, secondo quanto indicato nell’attuale normativa dei titoli di accesso alle classi di concorso;
  • Possibilità di spostare le GPS in altra provincia, per coloro che vi sono già inseriti;
  • Confermata la CONTINUITA’ DIDATTICA SUL SOSTEGNO fino al 2027/28, i quali criteri dovranno essere confermati o rivisti con apposita Ordinanza;
  • Proroga delle IMMISSIONI IN RUOLO DA 1a FASCIA SOSTEGNO fino al 31/12/2026. Successivamente, tali eventuali immissioni in ruolo, potranno avvenire solamente successivamente all’esaurimento dei nuovi elenchi regionali che entreranno in vigore. Quindi su eventuali posti ancora residui dopo GaE , Vincitori di concorso/idonei, elenchi regionali.

Si ricorda anche che gli aspiranti che nell’anno scolastico 2025/26 hanno ottenuto collocazione nell’elenco aggiuntivo della prima fascia, avranno la possibilità di essere collocati a pettine in prima fascia nelle nuove GPS 2026.

Articolo correlato: Elenchi regionali per il ruolo e procedura di immissione in ruolo dal 2026/27

A seguito delle innumerevoli segnalazioni provenienti da molti docenti in relazione alle illegittime pratiche attuate dai Dirigenti Scolastici per la sostituzione degli insegnanti temporaneamente assenti per brevi periodi, il sindacato ASA ha deciso di passare all’azione ed inviare formale diffida a tutti i Dirigenti Scolastici dal procedere con comportamenti illegittimi.

“Le chiare indicazioni Ministeriali – afferma il Segretario Generale dell’ASA Stefano Guarnera – non lasciano minimamente spazio ad interpretazioni personali sulle modalità di sostituzione degli insegnanti temporaneamente assenti.
Anzitutto, gli insegnanti di sostegno, specie in presenza dell’alunno con disabilità loro affidato, non possono essere utilizzati per supplire i colleghi temporaneamente assenti, neanche nella propria classe!
Ormai i Dirigenti Scolastici continuano a perseverare in pratiche illegittime e illegali che non possono essere più tollerate. Come ad esempio l’abitudine di smembrare la classe in cui è assente l’insegnante curricolare, e dividere gli alunni in altre classi, senza un ordine di servizio scritto e senza neanche preoccuparsi di cosa potrebbe accadere in caso di emergenza. Pensiamo infatti all’eventualità di un’evacuazione forzata per calamità naturali: gli alunni di queste “classi smembrate”, in che modo potrebbero essere ufficialmente rintracciati nel caso in cui gli stessi dovessero risultare dispersi?
Inoltre – continua Stefano Guarnera – com’è possibile permettere che un insegnante curricolare, durante la propria ora didattica, possa essere utilizzato in altre classi per la sostituzione di colleghi assenti, magari lasciando la propria classe solamente con l’insegnante di sostegno? Questa è una chiara interruzione di pubblico servizio e contemporaneamente un’azione lesiva del diritto allo studio degli alunni!
Eppure, tutte queste pratiche illegittime e illegali sono attuate giornalmente da moltissimi Dirigenti Scolastici.
Sarebbe semplice – conclude Stefano Guarnera – gestire tali sostituzioni secondo quanto previsto dalle indicazioni Ministeriali, ricorrendo, in estrema ratio, al reclutamento da graduatorie d’Istituto anche per le sostituzioni di un solo giorno: è lo stesso Ministero a prevederlo.”

Il sindacato ASA invita tutti i docenti ad opporsi a tali pratiche e rivendicare il rispetto delle normative, rifiutando l’eventuale assegnazione di supplenze illegittime attribuite senza ordine di servizio scritto e segnalando tali casi allo stesso sindacato per un immediato intervento.

Scarica QUI la diffida.

Per qualunque comportamento illegittimo, vi invitiamo a inoltrare segnalazione alla nostra mail segreteria@asascuola.it in modo da permettere al nostro sindacato di intervenire.
Restiamo disponibili anche tramite Whatsapp al numero 328 62 14 117.

Anche per il 2025 è stata confermata, per le lavoratrici madri di tre o più figli, appartenenti al personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica, la possibilità di richiedere l’esonero dei contributi previdenziali.

Le domande potranno essere presentate, tramite la procedura on line, solo dalle lavoratrici a tempo indeterminato con tre o più figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, che non abbiano già presentato istanza nel corso del 2024, con le stesse modalità previste dalla circolare n. 2244 del 26.03.2024.

Per presentare domanda, le lavoratrici interessate dovranno effettuare il login nell’area riservata su ISTANZE ONLINE accedendo con le credenziali SPID, CIE o eIDAS, ed accedere a “Servizi → Tutti i servizi → Decontribuzione di maternità”. I dati anagrafici personali saranno già disponibili, mentre dovranno essere inseriti i codici fiscali dei figli, incluso quello più piccolo (minore di 18 anni). L’inoltro potrà essere effettuato solo dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy.

Le lavoratrici che hanno già presentato la richiesta di esonero lo scorso anno, non possono richiederlo nuovamente.

A differenza dell’anno scorso, non è più prevista la possibilità di accesso all’esonero per le madri con due figli.

Le lavoratrici madri a tempo determinato con due o più figli e indeterminato con due figli fino al mese di compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, non potendo usufruire di detto esonero contributivo, potranno avvalersi di quanto previsto dall’art. 6 del D.L. 30.06.2025 n. 95, convertito e modificato con legge 08.08.2025 n. 118, che introduce la nuova misura di integrazione al reddito. A differenza dell’esonero totale, previsto solo per le lavoratrici a tempo indeterminato con 3 o più figli che è gestito dal datore di lavoro, il bonus previsto dal DL 95/2025, conosciuto anche come “Bonus 40 euro”, deve essere richiesto direttamente all’INPS (si può avere assistenza in qualunque CAF/Patronato).

Cosa sono e come funzionano i contributi previdenziali

I contributi previdenziali rappresentano una delle voci fondamentali nel sistema fiscale e previdenziale del nostro Paese ed alimentano il sistema pensionistico, che assicura il sostentamento dei lavoratori una volta raggiunta l’età pensionabile. Vengono versati ad enti previdenziali come l’INPS e sono destinati a finanziare il sistema previdenziale e le assicurazioni sociali, che coprono situazioni come la pensione di vecchiaia, l’invalidità, la disoccupazione, la maternità e la malattia.

I contributi previdenziali si distinguono principalmente in base al tipo di lavoratore. Per i lavoratori dipendenti sono soggetti a una trattenuta diretta dalla loro busta paga, che viene versata dal datore di lavoro all’INPS.

Il datore di lavoro funge da sostituto di imposta, occupandosi di versare le cifre dovute all’ente previdenziale per conto di tutti i lavoratori.

I contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti sono divisi in due parti:

  1. Contributo a carico del lavoratore, calcolati sul reddito lordo;
  2. Contributo a carico del datore di lavoro

Dunque è bene sapere che l’esonero dal versamento dei contributi a carico della lavoratrice, inciderà comunque nel calcolo della propria futura pensione.